CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 giugno 2025, con la quale la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del 25 settembre 2024 del Tribunale di Pistoia, rideterminando la pena e confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine a delitti di cessione di sostanze stupefacenti; che, con un primo motivo di ricorso, si deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata, non essendo stati considerati la lontananza nel tempo dei precedenti penali e la modesta gravità dei fatti contestati; che, con un secondo motivo, si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, non essendo stati considerati la modesta gravità dei fatti, la modalità rudimentale dell'attività, il numero esiguo di acquirenti nonché il comportamento processuale dell'imputato. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di censura risultano riproduttivi di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione del trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione; che, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale richiamando i precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato (la cui condanna più recente è avvenuta nel 2023 per analoghi reati), non residuando dubbi in ordine alla ingravescente propensione criminale dell'odierno imputato considerato altresì che lo stesso, pur avendo beneficiato della sospensione condizionale della pena e della concessione di circostanze attenuanti generiche in precedenti condanne, non ha mostrato segni di resipiscenza; che, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha correttamente sottolineato come manchino elementi positivi di giudizio, trattandosi, anzi, di soggetto caratterizzato da personalità fortemente negativa. Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 2 P.Q.M