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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20975/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da successiva memoria, il difensore si duole che la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, non abbia rideterminato la pena di cui alla sentenza definitiva di condanna della stessa Corte n.3453/2020.

Evidenzia che a detto Giudice era stata chiesta la rideterminazione in sede esecutiva di detta pena, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva e, quindi, ridimensionamento delle pene irrogate per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati satellite; e che al medesimo Giudice era stato chiesto, al fine invocato, di sollevare questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 74, commi 1 e 2, e, in via subordinata, eccezione di incostituzionalità dell'art. 69, comma quarto, nella parte in cui prevede il divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art.99, quarto comma, cod. proc. pen.

Lamenta che la Corte di appello ha ritenuto dette questioni di legittimità costituzionale manifestamente infondate.

Considerato che il ricorso, nel quale si insiste sulla non manifesta infondatezza delle suddette questioni di legittimità costituzionale, è manifestamente infondato in quanto dette questioni andavano sollevate in sede cognitiva e non in sede esecutiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da successiva memoria, il difensore si duole che la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, non abbia rideterminato la pena di cui alla sentenza definitiva di condanna della stessa Corte n.3453/2020. Evidenzia che a detto Giudice era stata chiesta la rideterminazione in sede esecutiva di detta pena, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva e, quindi, ridimensionamento delle pene irrogate per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati satellite; e che al medesimo Giudice era stato chiesto, al fine invocato, di sollevare questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 74, commi 1 e 2, e, in via subordinata, eccezione di incostituzionalità dell'art. 69, comma quarto, nella parte in cui prevede il divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art.99, quarto comma, cod. proc. pen. Lamenta che la Corte di appello ha ritenuto dette questioni di legittimità costituzionale manifestamente infondate. Considerato che il ricorso, nel quale si insiste sulla non manifesta infondatezza delle suddette questioni di legittimità costituzionale, è manifestamente infondato in quanto dette questioni andavano sollevate in sede cognitiva e non in sede esecutiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 20
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