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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 1990

Cassazione n. 01088/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 01/10/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 34.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 296, comma 2, d.P.R. 43/1973, per aver detenuto nel 2018 a scopo di vendita, in quanto recidivo specifico, grammi 6.800 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 e seguenti legge n. 689 del 1981 che la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere in ragione dei precedenti penali specifici da cui è gravato il ricorrente.

Evidenzia la carenza di motivazione e l'erronea valutazione della Corte territoriale, che ha motivato il diniego facendo richiamo esclusivamente ai precedenti penali specifici, sebbene questi costituiscano il presupposto del reato contestato, senza il quale non si configurerebbe la fattispecie criminosa.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Si evidenzia che il contrabbando doganale è stato recentemente oggetto di riforma che ha proceduto alla integrale disciplina della materia che ha imposto l'obbligo di accertare se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si sia verificata una ipotesi di successione di leggi nel tempo che abbia determinato l'abrogazione o la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate.

Al riguardo, si osserva che la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 2875249; Sez.3, n. 47584 del 06/11/2024, Mercurio, .n.m.).

Infatti, la recidiva in contrabbando di cui all'art. 89 d.lgs. n. 141 del 2024, presuppone, per la sua applicazione, la configurabilità di altro delitto di contrabbando punito con la sola multa (e non invece con la sanzione amministrativa), sicché diviene insensibile ai fatti di contrabbando relativi a quantitativi di t.l.e. fino a 15 Kg, in quanto essi integrano un illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Ne segue che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il fatto di introdurre, vendere, far circolare, acquistare e detenere a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato t • un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a 15 Kg convenzionali (art. 84, comma 2), circostanziato dalla recidiva in contrabbando (art. 89), non costituisce ormai reato, con conseguente abolitio criminis dei fatti commessi prima del 4 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024). 1.2.Nel caso in disamina si contesta al ricorrente di aver detenuto nel 2018 a fini di vendita 6,8 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, quantitativo inferiore ai 15 Kg.

Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso all'udienza del 04/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 01/10/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 34.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 296, comma 2, d.P.R. 43/1973, per aver detenuto nel 2018 a scopo di vendita, in quanto recidivo specifico, grammi 6.800 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 e seguenti legge n. 689 del 1981 che la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere in ragione dei precedenti penali specifici da cui è gravato il ricorrente. Evidenzia la carenza di motivazione e l'erronea valutazione della Corte territoriale, che ha motivato il diniego facendo richiamo esclusivamente ai precedenti penali specifici, sebbene questi costituiscano il presupposto del reato contestato, senza il quale non si configurerebbe la fattispecie criminosa. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Si evidenzia che il contrabbando doganale è stato recentemente oggetto di riforma che ha proceduto alla integrale disciplina della materia che ha imposto l'obbligo di accertare se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si sia verificata una ipotesi di successione di leggi nel tempo che abbia determinato l'abrogazione o la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate. Al riguardo, si osserva che la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 2875249; Sez.3, n. 47584 del 06/11/2024, Mercurio, .n.m.). Infatti, la recidiva in contrabbando di cui all'art. 89 d.lgs. n. 141 del 2024, presuppone, per la sua applicazione, la configurabilità di altro delitto di contrabbando punito con la sola multa (e non invece con la sanzione amministrativa), sicché diviene insensibile ai fatti di contrabbando relativi a quantitativi di t.l.e. fino a 15 Kg, in quanto essi integrano un illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. Ne segue che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il fatto di introdurre, vendere, far circolare, acquistare e detenere a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato t • un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a 15 Kg convenzionali (art. 84, comma 2), circostanziato dalla recidiva in contrabbando (art. 89), non costituisce ormai reato, con conseguente abolitio criminis dei fatti commessi prima del 4 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024). 1.2.Nel caso in disamina si contesta al ricorrente di aver detenuto nel 2018 a fini di vendita 6,8 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, quantitativo inferiore ai 15 Kg. Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso all'udienza del 04/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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