CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16244/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale in atti, dall’avv. prof. AndreaPisani Massamormile (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 6574/01/2024 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 19/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 24 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle dogane, a seguito di un p.v.c. n. 23268/RU del24/05/2022, emesso a conclusione dell’accertamento doganale espletatosu n. 52 dichiarazioni di importazione afferente all’importazione di svariaticolli di articoli, aventi origine e provenienza cinese, dichiarate come partidi biciclette elettriche da impiegare per la realizzazione di e-bikescomplete, composti da motori elettrici, forcelle, pedaliere, pedali e partidi biciclette, classificati all’importazione con il codice TARIC 871200(bicilette semplici o muscolari), procedeva alla rettifica della predettadichiarazione riclassificando la merce sotto il codice TARIC 8711601000,corrispondente a biciclette a pedalata assistita, la cui importazione dallaCina andava assoggettata a dazio convenzionale nella misura del 6,00%,a dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%.2. La società contribuente, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., D’Orazio edAmmirati, coobbligati in solido, impugnavano l’avviso di accertamentodinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Napoliche rigettava i ricorsi riuniti.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) della Campania rigettava l’appello propostodalla sola [OSCURATO:SOCIETA]3.1. Sostengono i giudici di appello che:- è infondata la censura relativa al difetto di contraddittorioprocedimentale in quanto adeguatamente assicurato avendol'Amministrazione controdedotto in sede procedimentale alle osservazionidella parte contribuente; peraltro, in sede di tentativo di composizioneNumero registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/2026extra giudiziaria le parti hanno avuto un ulteriore confronto sul meritodell’accertamento;- dagli atti emerge che la merce per cui è causa è qualificabile comeprodotto finito, nel caso di specie biciclette, e non come mere parti diricambio non montate (così invece erano stati dichiarati i prodotti in sededoganale);- l’Agenzia appellata ha prodotto in giudizio le mail con cui la partecontribuente aveva indicato alla società cinese di export la domanda diacquisto di biciclette, e non di mere parti di ricambio da assemblare;- in sede di controllo la merce è risultata consistente in telai dibiciclette, manubri, freni, forcelle, parafanghi, luci di posizione anteriorie posteriori, parafanghi e batterie: tali parti non richiedevano macchinario particolari attrezzature o lavorazioni per essere assemblate, potendo intesi essere montate anche dal consumatore finale per la facilitàdell’assemblaggio, né è emerso che la società contribuente svolga attivitàdi acquisto di meri pezzi di ricambio e non di biciclette finite.4. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione affidato a sette motivi cui l’intimata replica con controricorso.5. La ricorrente avanza istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, istanza dirimessione in termini e deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la «Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 12, comma 7, della legge n.212 del 2000. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n.241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 97, 111Cost. in relazione all’art. 260, n. 3».1.1. Sostiene che le memorie e osservazioni depositate nella faseprocedimentale non sono state prese in considerazione dall’Ufficio che apag. 4 dell’atto impositivo afferma «che le osservazioni presentante nullaNumero registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/2026innovino rispetto a quanto constatato nel processo verbale di revisionecon prot. 23268/RU del 24/05/2022».2. Il motivo è infondato e va rigettato.2.1. La ricorrente sostanzialmente lamenta la superficialeconsiderazione data dall’Ufficio alle argomentazioni svolte nella memoria,ma ciò non costituisce violazione del contraddittorio, che, anzi, proprioper tale ragione deve ritenersi correttamente instaurato con la partecontribuente.2.2. A ciò deve aggiungersi che nella fattispecie, diversamente daquanto sostenuto dalla ricorrente, non si applica l’art. 12 della legge n.212 del 2000 in quanto non vi è stato accesso, ispezione o verifica fiscalenei locali destinati all'esercizio dell’attività commerciale econseguentemente non si applica il comma 7 di tale disposizione cheobbliga l’amministrazione finanziaria a valutare le eventuali osservazionicomunicate dal contribuente nei sessanta giorni dalla comunicazione delprocesso verbale di constatazione. Ed in ogni caso, questa Corte hareiteratamente affermato, al riguardo, che «In tema di imposte sui redditie sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzionale osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità perle quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva unalesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ognieffetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutaretali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'attoimpositivo» (Cass. n. 12343/2024).2.3. Peraltro, la ricorrente confonde il diritto al contraddittorio con lamotivazione dell’atto impositivo e pretende di applicare le disposizioniprocessualcivilistiche e i principi espressi da questa Corte in materia dimotivazione apparente delle pronunce giudiziali anche alla motivazionedegli atti amministrativi.Numero registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/20263. Con il secondo motivo deduce la «Illegittima modifica e/oillegittimo ampliamento della causa petendi. Violazione dell’art. 112 c.p.c.e/o violazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; violazione art. 24 Cost.;violazione art. 111 Cost., art. 163, c.p.c., art. 5 D.P.R. n. 723 del 1965,Regolamento 1036/2016, in relazione all’art. 360, n. 3».3.1. La ricorrente, sul rilievo che «la sentenza impugnata rigetta “glialtri motivi di doglianza” perché condivide “il ragionamento già espressoda questa Corte con la sentenza n. 2809/2024 sez. 6 su fatti analoghi aquelli per cui è causa e da intendersi qui sul punto richiamata», lamentail difetto di motivazione, anche sotto il profilo dell’apparenza, dellasentenza impugnata.4. Il motivo è infondato.4.1. I giudici di appello, dopo aver esaminato la questione della«responsabilità dei coobbligati», ritenendo che la stessa «si estendaanche alle sanzioni inflitte alla società appellante debitrice principale» equella del «contraddittorio procedimentale», ritenendo «infondata lacensura», affermano (testualmente): «Gli altri motivi di doglianza, chepossono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono infondati. Infatti, condividendo il ragionamento giàespresso da questa Corte con la sentenza n. 2809/2024 sez. 6 su fattianaloghi a quelli per cui è causa e da intendersi qui sul punto richiamata,non emerge alcuna erronea applicazione della disciplina, risultandopiuttosto la sussistenza dei presupposti di fatto e di dirittodell’accertamento e delle sanzioni. Dagli atti emerge che la merce per cuiè causa è qualificabile come prodotto finito, nel caso di specie biciclette,e non come mere parti di ricambio non montate (così invece erano statidichiarati i prodotti in sede doganale). Non è secondario rilevare chel’Agenzia appellata ha prodotto in giudizio le mail con cui la partecontribuente aveva indicato alla società cinese di export la domanda diacquisto di biciclette, e non di mere parti di ricambio da assemblare. ÈNumero registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/2026dirimente che in sede di controllo la merce è risultata consistente in telaidi biciclette, manubri, freni, forcelle, parafanghi, luci di posizione anteriorie posteriori, parafanghi e batterie: tali parti non richiedevano macchinario particolari attrezzature o lavorazioni per essere assemblate, potendo intesi essere montate anche dal consumatore finale per la facilitàdell’assemblaggio. Né è emerso che la società contribuente svolga attivitàdi acquisto di meri pezzi di ricambio e non di biciclette finite».4.2. Orbene, prescindendo dall’erroneo riferimento fatto nel ricorsoalla posizione di soggetto, la [OSCURATO:SOCIETA]., coobbligata in solido con lasocietà ricorrente, diverso da quest’ultima ed estranea al presentegiudizio di legittimità, il motivo è manifestamente infondato in quanto lasentenza non si limita a rinviare a quella n. 2809/2024, peraltrolimitatamente al «ragionamento» ivi già espresso ma solo «su fattianaloghi a quelli per cui è causa», con esclusione, quindi, di tutti gli altri,ma enuclea una serie di argomentazioni “autonome” sulla specificavicenda processuale e non introduce alcuna questione non ricompresanell’originaria causa petendi, non contenendo, diversamente da quanto sisostiene nel ricorso, alcun riferimento a comportamenti elusivi da partedella società contribuente.5. Con il terzo motivo deduce la «Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e/oviolazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; violazione art. 24 Cost.;violazione art. 111 Cost., l’art. 5 D.P.R. n. 723 del 1965, Regolamento1036/2016, in relazione all’art. 360, n. 4».5.1. La ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione dellastatuizione impugnata in quanto rinvia ad un precedente «non facenteparte del materiale probatorio del processo» risultando così noncomprensibile il ragionamento svolto dal Giudice.6. Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte esaminandoil precedente motivo di ricorso.Numero registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/20267. Con il quarto motivo deduce la «Violazione art 132, 2° comma, n.4, c.p.c.; Violazione art. 111, comma 6, Cost.; [OSCURATO:PERSONA]. 2658/1987, in relazione all’art. 360, n. 5».7.1. In buona sostanza, la ricorrente censura nuovamente il difettodi motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.8. Il motivo, prima ancora di essere infondato per le ragioni espresseesaminando il secondo, è inammissibile in quanto la deduzione del vizioassoluto di motivazione dev’essere formulato ai sensi del n. 4 dell’art.360, primo comma, c.p.c., in tal senso avendo la ricorrente erroneamenteinterpretato il principio affermato da Cass., 21 giugno 2024, n. 17236 cherichiama i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nellesentenze gemelle del 7 aprile 2024, n. 8043 e n. 8054.8.1. Invero, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sullamotivazione deve essere ridotta al "minimo costituzionale" e, quindi,limitata alla verifica dell’esistenza di una anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente«nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione». In tal caso la censura dev’essere dedottacome error in procedendo, restando il vizio logico di motivazione di cui aln. 5 della disposizione in esame, per così dire, “confinato”, comeaffermano le citate Sezioni unite, alla specifica denuncia dell'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.Numero registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/20269. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la «Violazione delprincipio del ne bis in idem. Violazione e/o falsa applicazione degli art.2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché art. 24 e 111 Cost.; in relazione all’art.360, n. 3».9.1. Sostiene che la sentenza impugnata, là dove afferma che le partiimportate «non richiedevano macchinari o particolari attrezzature olavorazioni per essere assemblate, potendo in tesi essere montate anchedal consumatore finale per la facilità dell’assemblaggio», si pone incontrasto con l’accertamento risultante dalla sentenza del TAR Campanian. 2197/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151del 28 marzo 2023, passata in giudicato, in cui si legge (a pag. 18) che«nel caso in esame, le merci di cui si discute non erano destinate allavendita diretta, tant’è che non sono re-imballate congiuntamente dopo losdoganamento, ma necessitano comunque di passaggi intermedi edulteriori – quantomeno l’assemblaggio - per essere commercializzatecome biciclette a pedalata assistita».10. Il motivo (a prescindere da profili di inammissibilità per essere laquestione nuova e ormai preclusa, dovendo il giudicato esterno farsivalere nel merito laddove formatosi prima dell’ultima difesa utile inappello, cfr. Cass. 5370/24 e giurisprudenza ivi richiamata anche diSU, considerato che nella specie la sentenza impugnata è statapronunciata all’esto di pubblica udienza del 2024 e di pronuncia delC.d.S del marzo 2023) è manifestamente infondato atteso che lasufficienza del «mero assemblaggio» dei beni importati, affermata nellasentenza del TAR, si pone in assoluta sintonia e non in contraddizionecon quanto affermato nella sentenza qui impugnata.11. Con il sesto motivo deduce la «Violazione del principio del ne bisin idem. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.per omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, nonché artt.24 e 111 Cost.; ai sensi dell’art. 360, n. 5».Numero registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/202612. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.,per la sussistenza di una doppia pronuncia di merito conforme in assenza,peraltro, della deduzione di una qualche difformità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello (cfr. Cass. n. 8515/2020; Cass.n. 35893/2023).12.1. In ogni caso, il motivo è inammissibile perché la dedottaomissione è riferita non a un fatto storico-naturalistico ma adargomentazioni, nella specie contenute in una pronuncia giudiziale. Èorientamento consolidato, infatti, che costituisce un "fatto" agli effettidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto",ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (cfr, ex multis, Cass. n.7983/2014, n. 17761/2016, n. 29883/2017; Cass. Sez. U., n. 8053/2014e n. 5745/2015).13. Con il settimo motivo deduce la «Violazione e falsa applicazionedel TFUE, art. 267; [OSCURATO:PERSONA] 2658/1987; Violazioneprincipio del ne bis in idem, artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., 24 e 111 Cost.in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» censurando la statuizione di rigettodella richiesta di rinvio pregiudiziale.14. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse avendo laricorrente riproposto l’istanza a questa Corte.15. Istanza che va comunque rigettata.15.1. Invero, la solidità del quadro interpretativo emergente dallagiurisprudenza unionale, da ultimo rinvenibile nella sentenza della Cortedi giustizia UE del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, esclude la necessitàdel rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267TFUE, sollecitato dalla ricorrente, dovendosi, peraltro, evidenziare che ilprovvedimento del Tribunale di Genova depositato dalla parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11761/2025Numero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 16244/2026Data pubblicazione 25/05/2026con la memoria (essendo superflua la rimessione in termini perconsentirle di provare il deposito di detto provvedimento dinanzi allaCGUE) riguarda un procedimento penale, dove gli imputati «venivanorinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocraticaper rispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in attopubblico e evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativiilleciti amministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001». In buona sostanza, il rinvio operato dal Trib. di Genova èparametrato sui riflessi penali, quali il divieto di analogia in malampartem, delle interpretazioni delle Regole generali di classificazione chenon rilevano in ambito tributario.16. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e, in applicazione delprincipio della soccombenza, la ricorrente condannata al pagamento dellespese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA