CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 41187/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28854/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41187/2024 Roma, lì, 08/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 4 dicembre 2023 la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio la sentenza 18 novembre 2022 della Corte di appello di Brescia, che aveva ribadito la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto a lui ascritto, che era quello di bancarotta fraudolenta documentale specifica, per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, commesso nella qualità di legale rappresentante della società a r.l. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 30 novembre 2015. La sentenza rescindente – rispetto a tale imputazione, da tenere ben distinta dalla figura della bancarotta documentale generica, da irregolare tenuta delle scritture contabili, su cui reputava indebitamente calibrate le argomentazioni giudiziali – giudicava indispensabile il riscontro del dolo specifico di fattispecie e stigmatizzava l’omessa valutazione al riguardo da parte della sentenza impu- gnata. 2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio, perveniva alla nuova affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta di reato in imputazione, a dire della Corte sorretta dalla finalità specifica di recare pregiudizio ai creditori. 3. L’imputato ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, stigmatizzando i contenuti della sentenza pronunciata a definizione del giudizio di rinvio, che non avrebbe sanato le criticità rilevate in sede di legittimità giacché non avrebbe motivato in modo convincente sul dolo specifico in discorso, solo assertivamente posto a sostegno della ribadita pronuncia di condanna. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La sentenza impugnata, colmando il deficit motivazionale già censurato dalla sentenza rescindente di legittimità, ha in realtà puntualmente identificato il dolo specifico di fattispecie, derivandolo, in capo all’imputato, dalla piena conoscenza che questi possedeva in ordine allo stato di decozione della società e dal correlato interesse a tenerlo celato all’esterno, a puntuale e diretto discapito del ceto creditorio. In tale preciso e funzionale disegno, rafforzato al bisogno da repentine e concomitanti manovre di svendita di beni sociali, venne ad inserirsi, secondo l’inappuntabile accertamento del giudice di rinvio, la condotta di occultamento dei libri contabili. La corrispondente valutazione giudiziale appare esaustiva ed immune da vizi logici, risultando altresì conforme al principio di diritto, già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304-01), secondo cui, nella bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori può essere ricavato dalla complessiva ricostruzione delle vicende societarie e dalle circostanze di fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, sulla base dell’attitudine di tali dati ad evidenziare, come nella specie, la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. 2. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]