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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1990

Cassazione n. 35543/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 1 0 aprile 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624,625, co.1, nn.1 e 7, cod pen., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, e condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 102,00 di multa.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 133 cod.pen., con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. 3.11 ricorso è inammissibile.

Relativamente al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha comparato le circostanze con argomentazioni non illogiche, correttamente evidenziando che l'azione predatoria era stata quasi completamente portata a termine, essendo stata già recisa completamente la marmitta dell'autovettura; che il fatto appariva connotato da significativa intensità del dolo e capacità criminale, considerata la predisposizione dei mezzi idonei al compimento dell'azione; che il prevenuto non era nuovo a "imprese" consimili, essendo stato già condannato per fatto del tutto analogo commesso in data precedente.

4. Il ricorso si risolve, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze processuali e della dosimetria della pena, estranea al sindacato di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 12, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 1 0 aprile 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624,625, co.1, nn.1 e 7, cod pen., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, e condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 102,00 di multa. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 133 cod.pen., con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. 3.11 ricorso è inammissibile. Relativamente al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha comparato le circostanze con argomentazioni non illogiche, correttamente evidenziando che l'azione predatoria era stata quasi completamente portata a termine, essendo stata già recisa completamente la marmitta dell'autovettura; che il fatto appariva connotato da significativa intensità del dolo e capacità criminale, considerata la predisposizione dei mezzi idonei al compimento dell'azione; che il prevenuto non era nuovo a "imprese" consimili, essendo stato già condannato per fatto del tutto analogo commesso in data precedente. 4. Il ricorso si risolve, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze processuali e della dosimetria della pena, estranea al sindacato di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 12, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore
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