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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00513/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, Sezione riesame, con ordinanza del 4 maggio 2021, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 26 marzo 2021, di rigetto dell'istanza di autorizzazione al lavoro ex art. 284, terzo comma, cod. proc. pen. (condannato in primo grado alla pena di anni 3 per i reati di cui agli art. 81, 110, 452 quaterdecies, cod. pen. e 256 d.

Igs. 152 del 2006).

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 284, terzo comma, cod. proc. pen.).

Illogisità manifesta della motivazione.

Per il Tribdriale del riesame il pericolo dì reiterazione dei reati sarebbe così concreto ed intenso da poter essere salvaguardato solo con gli arresti domiciliari, in quanto al lavoro il ricorrente potrebbe utilizzare una postazione informatica (P.C.) che agevolerebbe la commissione di ulteriori reati (possibili anche in via telematica).

L'ordinanza non ha considerato che sono decorsi 8 mesi dal sequestro dell'impianto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dopo il sequestro dell'ottobre 2019 nessun contatto è mai intervenuto tra il ricorrente ed altri imputati. [OSCURATO:PERSONA] (non più operativa) e sia Tecnobeton (operativa) sono monitorate da un amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente non è concretamente ipotizzabile una qualsiasi interferenza del ricorrente nella gestione dei rifiuti delle due società.

Deve, inoltre, considerarsi che la condanna ad anni tre (con 8 mesi già scontati in custodia cautelare) potrebbe far beneficiare al ricorrente dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Durante la custodia cautelare il ricorrente non ha mai violato nessuna prescrizione.

I suoi precedenti penali non sono allarmanti.

Il controllo fisico dell'imputato potrebbe benissimo essere effettuato presso il luogo di lavoro (indicato espressamente nell'orario, nella qualifica e nel luogo di svolgimento).

L'utilizzo di strumenti informatici è possibile anche dall'abitazione.

Il divieto di contatti con terze persone imposto per gli arresti domiciliari potrebbe essere garantito anche nel luogo di lavoro.

Al ricorrente, peraltro, sono stati restituiti il P.C. portatile e l'Ipad.

I controlli sulle comunicazioni informatiche hanno natura diversa dal controllo fisico e potrebbero essere effettuati anche per il lavoro, come per l'abitazione.

L'indigenza e la particolare situazione familiare del ricorrente non è stata messa in discussione dai provvedimenti impugnati (il ricorrente ha una moglie disoccupata e due figli piccoli e i suoi beni sono stati sequestrati).

I diritti inviolabili del ricorrente e dei suoi familiari (art. 2 della Costituzione) risultano lesi gravemente dal provvedimento oggi impugnato.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.

2. Con successiva memoria l'indagato ha ribadito la fondatezza del ricorso, evidenziando come la misura disposta nei suoi confronti sarebbe comunque non idonea a garantire le esigenze cautelari della reiterazione dei reati, in considerazione dei moderni strumenti di comunicazione online.

Del resto, le situazioni di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati non possono desumersi solo dalla gravità dei reati in accertamento.

Il ricorrente cessava ogni rapporto professionale con la ADV Comunication, alla quale ha comunicato l'interruzione di ogni rapporto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.

L'ordinanza impugnata riguarda esclusivamente l'autorizzazione al lavoro proposta dal ricorrente con istanza del 26 marzo 2021, con la specificazione del luogo e della ditta dove avrebbe prestato la sua opera professionale (presso la Co.

Es.Tra soc.

Coop, impiegato di terzo livello con orario di lavoro per 8 ore al giorno), per garantirsi entrate per le primarie esigenze di vita, anche per la sua famiglia.

La precedente istanza dell'8 marzo 2021 era stata respinta per assenza di specificazioni sul luogo e l'orario.

Il Tribunale del riesame sulla considerazione delle esigenze cautelari di "particolare pregnanza" ha ritenuto incompatibile il lavoro del ricorrente in quanto lo stesso da una postazione di lavoro avrebbe a disposizione strumenti telematici con i quali potrebbe reiterare i reati della stessa specie di quelli per i quali è intervenuta la condanna.

Il Tribunale ha evidenziato il divieto di comunicazione ed incontro con terze persone (all'infuori dei familiari conviventi) connesso agli arresti domiciliari.

L'ordinanza impugnata, tuttavia, non motiva adeguatamente sulla sussistenza di un reale e concreto pericolo di reiterazione dei reati dal posto di lavoro, con l'uso di strumenti informatici che il ricorrente potrebbe usare ugualmente da casa.

Invero, non risulta chiarito se il controllo all'uso di strumenti informatici per la commissione di ulteriori reati fosse disposto (e con quali modalità) per gli arresti domiciliari e se lo stesso controllo (eventualmente disposto) potrebbe effettuarsi (con analoghe modalità, o con modalità diverse e più incisive) anche per il luogo di lavoro.

Gli stessi divieti di comunicazione e di incontro, infatti, potrebbero garantirsi anche e meglio nello svolgimento del lavoro.

Il ricorrente ha inoltre evidenziato come l'impianto di smaltimento dei rifiuti risulta sequestrato da molti mesi e le società non risultano più operative essendo gestite da un amministratore giudiziario, con il diretto controllo dell'autorità giudiziaria.

Conseguentemente la ritenuta possibilità di reiterazione dei reati della stessa specie risulta solo assertiva, senza un'analisi concreta e adeguata del caso in giudizio; peraltro, solo sulla considerazione dell'uso di strumentazioni informatiche nel luogo di lavoro.

Strumentazioni informatiche che, parimenti, potrebbero essere usate anche da casa, o in mobilità.

L'autorizzazione al lavoro ha presupposti diversi dalla stessa sottoposizione al braccialetto elettronico e può negarsi (nella sussistenza delle altre condizioni di legge - "indispensabili esigenze di vita" -) solo ove la stessa determini continui e incontrollabili spostamenti snaturando il regime stesso della custodia domestica (vedi Sez. 4, Sentenza n. 21758 del 26/06/2020 Cc. - dep. 21/07/2020 - Rv. 279350).

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, Sezione riesame, con ordinanza del 4 maggio 2021, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 26 marzo 2021, di rigetto dell'istanza di autorizzazione al lavoro ex art. 284, terzo comma, cod. proc. pen. (condannato in primo grado alla pena di anni 3 per i reati di cui agli art. 81, 110, 452 quaterdecies, cod. pen. e 256 d. Igs. 152 del 2006). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 284, terzo comma, cod. proc. pen.). Illogisità manifesta della motivazione. Per il Tribdriale del riesame il pericolo dì reiterazione dei reati sarebbe così concreto ed intenso da poter essere salvaguardato solo con gli arresti domiciliari, in quanto al lavoro il ricorrente potrebbe utilizzare una postazione informatica (P.C.) che agevolerebbe la commissione di ulteriori reati (possibili anche in via telematica). L'ordinanza non ha considerato che sono decorsi 8 mesi dal sequestro dell'impianto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dopo il sequestro dell'ottobre 2019 nessun contatto è mai intervenuto tra il ricorrente ed altri imputati. [OSCURATO:PERSONA] (non più operativa) e sia Tecnobeton (operativa) sono monitorate da un amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le indagini preliminari. Conseguentemente non è concretamente ipotizzabile una qualsiasi interferenza del ricorrente nella gestione dei rifiuti delle due società. Deve, inoltre, considerarsi che la condanna ad anni tre (con 8 mesi già scontati in custodia cautelare) potrebbe far beneficiare al ricorrente dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Durante la custodia cautelare il ricorrente non ha mai violato nessuna prescrizione. I suoi precedenti penali non sono allarmanti. Il controllo fisico dell'imputato potrebbe benissimo essere effettuato presso il luogo di lavoro (indicato espressamente nell'orario, nella qualifica e nel luogo di svolgimento). L'utilizzo di strumenti informatici è possibile anche dall'abitazione. Il divieto di contatti con terze persone imposto per gli arresti domiciliari potrebbe essere garantito anche nel luogo di lavoro. Al ricorrente, peraltro, sono stati restituiti il P.C. portatile e l'Ipad. I controlli sulle comunicazioni informatiche hanno natura diversa dal controllo fisico e potrebbero essere effettuati anche per il lavoro, come per l'abitazione. L'indigenza e la particolare situazione familiare del ricorrente non è stata messa in discussione dai provvedimenti impugnati (il ricorrente ha una moglie disoccupata e due figli piccoli e i suoi beni sono stati sequestrati). I diritti inviolabili del ricorrente e dei suoi familiari (art. 2 della Costituzione) risultano lesi gravemente dal provvedimento oggi impugnato. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 2. Con successiva memoria l'indagato ha ribadito la fondatezza del ricorso, evidenziando come la misura disposta nei suoi confronti sarebbe comunque non idonea a garantire le esigenze cautelari della reiterazione dei reati, in considerazione dei moderni strumenti di comunicazione online. Del resto, le situazioni di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati non possono desumersi solo dalla gravità dei reati in accertamento. Il ricorrente cessava ogni rapporto professionale con la ADV Comunication, alla quale ha comunicato l'interruzione di ogni rapporto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. L'ordinanza impugnata riguarda esclusivamente l'autorizzazione al lavoro proposta dal ricorrente con istanza del 26 marzo 2021, con la specificazione del luogo e della ditta dove avrebbe prestato la sua opera professionale (presso la Co. Es.Tra soc. Coop, impiegato di terzo livello con orario di lavoro per 8 ore al giorno), per garantirsi entrate per le primarie esigenze di vita, anche per la sua famiglia. La precedente istanza dell'8 marzo 2021 era stata respinta per assenza di specificazioni sul luogo e l'orario. Il Tribunale del riesame sulla considerazione delle esigenze cautelari di "particolare pregnanza" ha ritenuto incompatibile il lavoro del ricorrente in quanto lo stesso da una postazione di lavoro avrebbe a disposizione strumenti telematici con i quali potrebbe reiterare i reati della stessa specie di quelli per i quali è intervenuta la condanna. Il Tribunale ha evidenziato il divieto di comunicazione ed incontro con terze persone (all'infuori dei familiari conviventi) connesso agli arresti domiciliari. L'ordinanza impugnata, tuttavia, non motiva adeguatamente sulla sussistenza di un reale e concreto pericolo di reiterazione dei reati dal posto di lavoro, con l'uso di strumenti informatici che il ricorrente potrebbe usare ugualmente da casa. Invero, non risulta chiarito se il controllo all'uso di strumenti informatici per la commissione di ulteriori reati fosse disposto (e con quali modalità) per gli arresti domiciliari e se lo stesso controllo (eventualmente disposto) potrebbe effettuarsi (con analoghe modalità, o con modalità diverse e più incisive) anche per il luogo di lavoro. Gli stessi divieti di comunicazione e di incontro, infatti, potrebbero garantirsi anche e meglio nello svolgimento del lavoro. Il ricorrente ha inoltre evidenziato come l'impianto di smaltimento dei rifiuti risulta sequestrato da molti mesi e le società non risultano più operative essendo gestite da un amministratore giudiziario, con il diretto controllo dell'autorità giudiziaria. Conseguentemente la ritenuta possibilità di reiterazione dei reati della stessa specie risulta solo assertiva, senza un'analisi concreta e adeguata del caso in giudizio; peraltro, solo sulla considerazione dell'uso di strumentazioni informatiche nel luogo di lavoro. Strumentazioni informatiche che, parimenti, potrebbero essere usate anche da casa, o in mobilità. L'autorizzazione al lavoro ha presupposti diversi dalla stessa sottoposizione al braccialetto elettronico e può negarsi (nella sussistenza delle altre condizioni di legge - "indispensabili esigenze di vita" -) solo ove la stessa determini continui e incontrollabili spostamenti snaturando il regime stesso della custodia domestica (vedi Sez. 4, Sentenza n. 21758 del 26/06/2020 Cc. - dep. 21/07/2020 - Rv. 279350). P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nu
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