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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12541/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 03/07/2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudicedell’esecuzione ha respinto l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazioneavanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle sentenze meglio specificati ainumeri 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censurandolalimitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1 e 2.Lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agliartt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penalenella parte in cui il Tribunale di Milano non ha riconosciuto il medesimo disegno criminoso inrelazione ai fatti di reato di truffa e bancarotta patrimoniale relativi al fallimento dellaEndeavour [OSCURATO:SOCIETA]., di cui alla sentenza sub 1) e a quelli di ricettazione di carte diidentità, di cui alla sentenza sub 2), escludendo che si riferissero al medesimo contestoideativo con motivazione manifestamente illogica.Le truffe consistevano nell’ottenimento di certificati bianchi (TEE) attraverso lapresentazione di falsa documentazione e tra queste anche false carte di identità.La ricettazione delle carte di identità precedevano le condotte di truffe e dovevanoconsiderarsi ideate e funzionali alle condotte successive, né poteva considerarsi altrimentifine a se stessa.3.

Il Procuratore Generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Perché sussista reato continuato non è sufficiente che vi siano state più violazionidella medesima disposizione di legge da parte dello stesso soggetto, occorrendo soprattuttoche dette violazioni costituiscano altrettante azioni esecutive di uno stesso disegnocriminoso, inteso - il disegno criminoso - non come un vago proposito di delinquere, sebbenecome la ideazione di un progetto preventivo di commettere anche in luoghi e tempi diversiripetute infrazioni della medesima disposizione di legge, per conseguire con mezzi identiciuguali scopi.

La continuazione deve quindi essere accertata con riferimento al momentoideativo piuttosto che a quello della esecuzione del reato.L'ipotesi di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. ricorre quando il medesimo disegnocriminoso sia originario e preceda la commissione dei fatti che vi sono avvinti.

L’unicità didisegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase dicognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale delreo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero nonpredeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelleloro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che siconcretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).Occorre invece per il riconoscimento della continuazione «una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione e deliberazioneavente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente aborigine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzionedi "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unicofine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Deve, invece, escludersi che una taleprogrammazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o delcontesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più segenericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenzastabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendoreati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma 2, cod. pen., nonconsente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come lavicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza delmedesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche senon è inevitabile che lo sia, indizio negativo.

Le difficoltà di programmazione e deliberazionea lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo,richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare lasussistenza della continuazione normalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzioneinversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi.E’ quindi requisito essenziale ai fini dell’applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen.,una «preordinazione di fondo» (cfr. ex multis Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko,Rv. 276842 – 01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 – 01; Sez. 1, n.8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01), locuzione che impone la verifica dielementi univoci circa la rappresentazione previa, seppur di massima, delle singole condottevia via commesse nell’arco temporale in cui si sviluppa il disegno criminoso.Tale verifica costituisce un accertamento in fatto che in sede di legittimità può essereoggetto di sindacato entro limiti ben definiti.3.

Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto chela ricettazione di carte d’identità oggetto della sentenza della sentenza del Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016 è stata accertata il18/11/2014 poco prima dell’assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della qualità diamministratore unico della ENDEAVOUR, società con la quale ha commesso i reati di truffae bancarotta portati a termine a mezzo dell’ottenimento di titoli di efficienza energetica eoggetto della sentenza della sentenza della Corte di appello di Milano in data 19/06/2024; e,secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che rispetto atali più gravi condotte era essenziale avere disponibilità di documentazione falsa e quindi dicarte di identità ricettate al pari di quelle oggetto della sentenza del Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016.Tuttavia tali doglianze propongono un’alternativa valutazione in fatto che il ricorrenteritiene più plausibile senza tuttavia evidenziare alcuna specifica omissione nella motivazione,né alcuna censurabile frattura nel percorso logico seguito dal provvedimento impugnato.La motivazione dell’ordinanza esamina già specificamente i profili dedotti nel ricorso edesclude la prova della preordinazione delle condotte oggetto delle due sentenze sulla basedella data in cui viene accertata la ricettazione delle carte di identità (il 30 luglio 2014),antecedente di tre anni rispetto alla prima truffa accertata, nonché sulla base del fatto checertamente non vi è identità tra i documenti ricettati e sequestrati nel 2014 e quelli utilizzatisuccessivamente per le truffe.Il ricorso critica questa ricostruzione ma ne propone una alternativa e ipotetica, che sifonda sull’assunto che i documenti ricettati sequestrati nel procedimento definito dallasentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data15/04/2016 fossero stati reperiti nella prospettiva di avviare le condotte successive, che daquanto accertato risultano concretamente eseguite diversi anni dopo.Tuttavia, come si è ricordato, tale apprezzamento non può fondare una censura né diviolazione di legge né di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, poichè «eccededai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice dimerito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto,ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne hagiustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o daaltri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).4.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 03/07/2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudicedell’esecuzione ha respinto l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazioneavanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle sentenze meglio specificati ainumeri 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censurandolalimitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1 e 2.Lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agliartt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penalenella parte in cui il Tribunale di Milano non ha riconosciuto il medesimo disegno criminoso inrelazione ai fatti di reato di truffa e bancarotta patrimoniale relativi al fallimento dellaEndeavour [OSCURATO:SOCIETA]., di cui alla sentenza sub 1) e a quelli di ricettazione di carte diidentità, di cui alla sentenza sub 2), escludendo che si riferissero al medesimo contestoideativo con motivazione manifestamente illogica.Le truffe consistevano nell’ottenimento di certificati bianchi (TEE) attraverso lapresentazione di falsa documentazione e tra queste anche false carte di identità.La ricettazione delle carte di identità precedevano le condotte di truffe e dovevanoconsiderarsi ideate e funzionali alle condotte successive, né poteva considerarsi altrimentifine a se stessa.3. Il Procuratore Generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Perché sussista reato continuato non è sufficiente che vi siano state più violazionidella medesima disposizione di legge da parte dello stesso soggetto, occorrendo soprattuttoche dette violazioni costituiscano altrettante azioni esecutive di uno stesso disegnocriminoso, inteso - il disegno criminoso - non come un vago proposito di delinquere, sebbenecome la ideazione di un progetto preventivo di commettere anche in luoghi e tempi diversiripetute infrazioni della medesima disposizione di legge, per conseguire con mezzi identiciuguali scopi. La continuazione deve quindi essere accertata con riferimento al momentoideativo piuttosto che a quello della esecuzione del reato.L'ipotesi di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. ricorre quando il medesimo disegnocriminoso sia originario e preceda la commissione dei fatti che vi sono avvinti. L’unicità didisegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase dicognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale delreo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero nonpredeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelleloro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che siconcretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).Occorre invece per il riconoscimento della continuazione «una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione e deliberazioneavente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente aborigine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzionedi "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unicofine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, invece, escludersi che una taleprogrammazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o delcontesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più segenericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenzastabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendoreati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma 2, cod. pen., nonconsente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come lavicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza delmedesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche senon è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazionea lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo,richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare lasussistenza della continuazione normalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzioneinversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi.E’ quindi requisito essenziale ai fini dell’applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen.,una «preordinazione di fondo» (cfr. ex multis Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko,Rv. 276842 – 01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 – 01; Sez. 1, n.8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01), locuzione che impone la verifica dielementi univoci circa la rappresentazione previa, seppur di massima, delle singole condottevia via commesse nell’arco temporale in cui si sviluppa il disegno criminoso.Tale verifica costituisce un accertamento in fatto che in sede di legittimità può essereoggetto di sindacato entro limiti ben definiti.3. Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto chela ricettazione di carte d’identità oggetto della sentenza della sentenza del Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016 è stata accertata il18/11/2014 poco prima dell’assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della qualità diamministratore unico della ENDEAVOUR, società con la quale ha commesso i reati di truffae bancarotta portati a termine a mezzo dell’ottenimento di titoli di efficienza energetica eoggetto della sentenza della sentenza della Corte di appello di Milano in data 19/06/2024; e,secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che rispetto atali più gravi condotte era essenziale avere disponibilità di documentazione falsa e quindi dicarte di identità ricettate al pari di quelle oggetto della sentenza del Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016.Tuttavia tali doglianze propongono un’alternativa valutazione in fatto che il ricorrenteritiene più plausibile senza tuttavia evidenziare alcuna specifica omissione nella motivazione,né alcuna censurabile frattura nel percorso logico seguito dal provvedimento impugnato.La motivazione dell’ordinanza esamina già specificamente i profili dedotti nel ricorso edesclude la prova della preordinazione delle condotte oggetto delle due sentenze sulla basedella data in cui viene accertata la ricettazione delle carte di identità (il 30 luglio 2014),antecedente di tre anni rispetto alla prima truffa accertata, nonché sulla base del fatto checertamente non vi è identità tra i documenti ricettati e sequestrati nel 2014 e quelli utilizzatisuccessivamente per le truffe.Il ricorso critica questa ricostruzione ma ne propone una alternativa e ipotetica, che sifonda sull’assunto che i documenti ricettati sequestrati nel procedimento definito dallasentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data15/04/2016 fossero stati reperiti nella prospettiva di avviare le condotte successive, che daquanto accertato risultano concretamente eseguite diversi anni dopo.Tuttavia, come si è ricordato, tale apprezzamento non può fondare una censura né diviolazione di legge né di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, poichè «eccededai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice dimerito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto,ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne hagiustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o daaltri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).4. Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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