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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 41635/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](049VBCV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdat-e-e3444&G-aPle-15aft-it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - presentato dall'imputato che in primo grado è stato giudicato con rito abbreviato - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.

Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 12 dicembre 2022, con contestuale deposito della motivazione.

Il ricorso è stato depositato il 26 gennaio 2023, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 2, e 598 cod. proc. pen., il 28 dicembre 2022.

La conclusione non muta ove si volesse ritenere operante, a favore dell'imputato, l'aumento di quindici giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato che sia stato giudicato in assenza (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.); anche computando gli ilteriori quindi giorni, il ricorso è stato in ogni caso presentato fuori termine.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile icon procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](049VBCV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdat-e-e3444&G-aPle-15aft-it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - presentato dall'imputato che in primo grado è stato giudicato con rito abbreviato - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 12 dicembre 2022, con contestuale deposito della motivazione. Il ricorso è stato depositato il 26 gennaio 2023, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 2, e 598 cod. proc. pen., il 28 dicembre 2022. La conclusione non muta ove si volesse ritenere operante, a favore dell'imputato, l'aumento di quindici giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato che sia stato giudicato in assenza (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.); anche computando gli ilteriori quindi giorni, il ricorso è stato in ogni caso presentato fuori termine. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile icon procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data
Sentenza Cassazione n. 41635/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris