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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 03421/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6863/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso ORDINANZA delGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] n. 246/2020 depositata il 25/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], tunisino, ha proposto op p osizione contro il decreto di respingimento del questore di Brindisi , notificato il 29 - 7 - 2020; il giudice di pace di Brindisi ha respinto l’opposizione rilevando che l’ingresso dell’opponente in Italia era avvenuto clandestinamente, a mezzo di barconi, per motivi solo economici; che il predetto non aveva fatto domanda di protezione internazionale; che quanto addotto in ordine al pericolo di sottoposizione, in caso di respingimento, ad atti di persecuzioneo di violenza in patria non era stato provato; Sili ricorre per cassazione deducendo quattromotivi; l’avvocatura dello Stato ha replicato per conto del Ministero dell’interno; il questore di Brindisi non ha svolto difese.

Considerato che:

I. – Col primo motivo il ricorrente denunzia la n ullità “della sentenza” per omessa pronuncia, non essendovi traccia di esame della pretesa di annullamento del provvedimento di respingimento che era stata formulata per eccesso di potere e per violazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 286/98 (t.u. imm.), 13 cost. e 5 Cedu (attesa l’adozione del medesimo dopo 18 giorni dalla data di “rintraccio” del ricorrente stesso da parte degli organi di polizia, con illecita compressione del diritto di libertà personalestante la sottoposizione alla misura della quarantena obbligatoria per l’epidemia da Covid - 19 ) , né della pretesa di annullamento per illegittimitàdel respingimento in relazione agli artt. 5 t.u. imm. e 1, nono comma, del d.l. n. 113 del 2018; il motivo è inammissibilesotto entrambi i profili; il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisoriorispetto alla domanda di parte; per integrare il detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; ciò accade quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili; per contro, il mancato esame di alcune delle argomentazioni della parte, soprattutto dinanzi all’opposizione contro un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, qual è quello in esame, integra un vizio di natura eventualmente diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio(v. già Cass. Sez. 1 n. 3388-05); ne segue che non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l'opposizione a un provvedimento di respingimento differito, di una o più argomentazioni svolte dall’opponente a sostegno della sua pretesa;

II. – col secondo motivo è de nunziata la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 del t.u. imm., 13 cost. e 5 Cedu, e l’omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice di pace erroneamente respinto la domanda di annullamento dell’atto senza considerare quanto era stato dedotto a so stegno della ripetuta illegittimità del trattenimento per ragioni di quarantena, attesa la adozione del provvedimento dopo un’arbitrariae prolungata privazione della libertà personale; il motivo è infondato nella tesi giuridica che ne fa da presupposto;questa Corte ha chiarito che “l'art. 1, lett. d), del d.l. n. 19 del 2020 -che ha imposto l'adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura limitativa della libertà personale, riducendo esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello stato, libertà, che, a norma dell'art. 16 della Costituzione, può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022”; ne consegue che“nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito a bordo di una nave in condizioni di isolamento per quattordici giorni, successivamente soggetto a respingimento ed a trattenimento, tale periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 286 del 1998” (così Cass. Sez. 1n. 21612-22); a tale principio va data continuità e contro di esso si infrange tutto l’argomentare del ricorrente, ben essendo ammissibile adottare l’espulsione all’esito del periodo di quarentena per motivi sanitaria;

III. –col terzo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 10 t.u. imm., 10-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, delle Direttiva 2012/13-UEe 2013/32- UE , dell’art. 1 del d.l. n. 113 del 2018, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, per avere il giudice di pace mancato di considerare che il ricorrente non avevaricevuto informazioni circa la possibilità di richiedere la protezione internazionalee che aveva firmato un foglio notizie senza possibilità di effettiva comprensione di quanto ivi indicato, anche per difficoltà di lingua; il motivo è inammissibile perché si sostanzia in un assunto (peraltro generico) indott o dalla circostanza di non aver compreso ciò che era scritto nel foglio informativo; quando invece, da un lato, si tratta di mero asserto e, dall’altro, è certo che nessuna domanda di protezione internazionale è mai stata dallo stesso avanzata;IV. –col quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 del t.u. imm. e dell’art. 3 Cedu in relazione alcd. divieto di non refoulement, oltre che l’omesso esame di fatto decisivo per motivazione apparente sul profilo della possibilità di essere sottoposto a sevizie e torture in caso di rimpatrio; il motivo è inammissibile; il giudice di pace ha affermato che l’opponente non aveva fornito alcuna prova a tal riguardo e il ricorso non specifica neppure in qual senso, e sulla base di quali elementi,fosse stato paventato un pericolo effettivo del tipo di quello genericamente evocato in rapporto al testo di legge;

V. –le esposte ragioni conducono al rigetto del ricorso; le spese processuali in rapporto al Ministero evocato in giudizio seguono la soccombenza; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in favore del Ministero dell’i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6863/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso ORDINANZA delGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] n. 246/2020 depositata il 25/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], tunisino, ha proposto op p osizione contro il decreto di respingimento del questore di Brindisi , notificato il 29 - 7 - 2020; il giudice di pace di Brindisi ha respinto l’opposizione rilevando che l’ingresso dell’opponente in Italia era avvenuto clandestinamente, a mezzo di barconi, per motivi solo economici; che il predetto non aveva fatto domanda di protezione internazionale; che quanto addotto in ordine al pericolo di sottoposizione, in caso di respingimento, ad atti di persecuzioneo di violenza in patria non era stato provato; Sili ricorre per cassazione deducendo quattromotivi; l’avvocatura dello Stato ha replicato per conto del Ministero dell’interno; il questore di Brindisi non ha svolto difese. Considerato che: I. – Col primo motivo il ricorrente denunzia la n ullità “della sentenza” per omessa pronuncia, non essendovi traccia di esame della pretesa di annullamento del provvedimento di respingimento che era stata formulata per eccesso di potere e per violazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 286/98 (t.u. imm.), 13 cost. e 5 Cedu (attesa l’adozione del medesimo dopo 18 giorni dalla data di “rintraccio” del ricorrente stesso da parte degli organi di polizia, con illecita compressione del diritto di libertà personalestante la sottoposizione alla misura della quarantena obbligatoria per l’epidemia da Covid - 19 ) , né della pretesa di annullamento per illegittimitàdel respingimento in relazione agli artt. 5 t.u. imm. e 1, nono comma, del d.l. n. 113 del 2018; il motivo è inammissibilesotto entrambi i profili; il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisoriorispetto alla domanda di parte; per integrare il detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; ciò accade quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili; per contro, il mancato esame di alcune delle argomentazioni della parte, soprattutto dinanzi all’opposizione contro un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, qual è quello in esame, integra un vizio di natura eventualmente diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio(v. già Cass. Sez. 1 n. 3388-05); ne segue che non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l'opposizione a un provvedimento di respingimento differito, di una o più argomentazioni svolte dall’opponente a sostegno della sua pretesa; II. – col secondo motivo è de nunziata la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 del t.u. imm., 13 cost. e 5 Cedu, e l’omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice di pace erroneamente respinto la domanda di annullamento dell’atto senza considerare quanto era stato dedotto a so stegno della ripetuta illegittimità del trattenimento per ragioni di quarantena, attesa la adozione del provvedimento dopo un’arbitrariae prolungata privazione della libertà personale; il motivo è infondato nella tesi giuridica che ne fa da presupposto;questa Corte ha chiarito che “l'art. 1, lett. d), del d.l. n. 19 del 2020 -che ha imposto l'adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura limitativa della libertà personale, riducendo esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello stato, libertà, che, a norma dell'art. 16 della Costituzione, può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022”; ne consegue che“nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito a bordo di una nave in condizioni di isolamento per quattordici giorni, successivamente soggetto a respingimento ed a trattenimento, tale periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 286 del 1998” (così Cass. Sez. 1n. 21612-22); a tale principio va data continuità e contro di esso si infrange tutto l’argomentare del ricorrente, ben essendo ammissibile adottare l’espulsione all’esito del periodo di quarentena per motivi sanitaria; III. –col terzo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 10 t.u. imm., 10-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, delle Direttiva 2012/13-UEe 2013/32- UE , dell’art. 1 del d.l. n. 113 del 2018, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, per avere il giudice di pace mancato di considerare che il ricorrente non avevaricevuto informazioni circa la possibilità di richiedere la protezione internazionalee che aveva firmato un foglio notizie senza possibilità di effettiva comprensione di quanto ivi indicato, anche per difficoltà di lingua; il motivo è inammissibile perché si sostanzia in un assunto (peraltro generico) indott o dalla circostanza di non aver compreso ciò che era scritto nel foglio informativo; quando invece, da un lato, si tratta di mero asserto e, dall’altro, è certo che nessuna domanda di protezione internazionale è mai stata dallo stesso avanzata;IV. –col quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 del t.u. imm. e dell’art. 3 Cedu in relazione alcd. divieto di non refoulement, oltre che l’omesso esame di fatto decisivo per motivazione apparente sul profilo della possibilità di essere sottoposto a sevizie e torture in caso di rimpatrio; il motivo è inammissibile; il giudice di pace ha affermato che l’opponente non aveva fornito alcuna prova a tal riguardo e il ricorso non specifica neppure in qual senso, e sulla base di quali elementi,fosse stato paventato un pericolo effettivo del tipo di quello genericamente evocato in rapporto al testo di legge; V. –le esposte ragioni conducono al rigetto del ricorso; le spese processuali in rapporto al Ministero evocato in giudizio seguono la soccombenza; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in favore del Ministero dell’i
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