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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14650/2026

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ente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Aselli;-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 3277/2024, depositata il28/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026PREMESSO CHE1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso ildecreto del Giudice di pace di Nola che le ha ingiunto il pagamento di euro4.840 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., per la fornitura di tessuti.L’opponente ha dedotto che i beni forniti erano inidonei all’uso a causadella presenza di vizi, vizi che erano stati denunciati il 12 giugno 2013.L’opposta si è costituita, contestando l’assenza di vizi e comunque latardività della relativa denuncia.

Con sentenza n. 3984/2015 il Giudice dipace ha accolto l’opposizione.2.

La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:SOCIETA], che ha anzitutto lamentato lamancata considerazione dei documenti prodotti, che dimostravano latardività della denuncia dei vizi.

Con la sentenza n. 3277/2024, il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la censura e ha ritenuto, alla luce del documento ditrasporto depositato dall’opposta e delle testimonianze rese in primogrado, che la denuncia dei vizi sia stata tardiva, in quanto effettuata oltregli otto giorni dalla consegna della merce.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci dellaestinta società [OSCURATO:SOCIETA]4.

Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia improcedibile e ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del collegio.Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dai controricorrenti.CONSIDERATO CHE1.

1. La Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del componentedel collegio consigliere [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato la proposta didefinizione anticipata.

Le sezioni unite di questa Corte hanno infattiprecisato che il consigliere delegato che ha formulato la proposta diNumero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmenteessere nominato relatore, del collegio investito della decisione del giudizio,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52c.p.c., dato che tale proposta non ha una funzione decisoria e non èsuscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione incamera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non siconfigura d’altro canto quale fase distinta che abbia carattere diautonomia, con contenuti e finalità di riesame e di controllo della propostastessa (così Cass., sez. un., n. 9611/2024).2.

Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:A) il primo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere ilgiudice d’appello considerato che controparte non aveva contestato che laconsegna era avvenuta il 12 giugno 2013;B) il secondo motivo contesta violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n.472/1996 per non avere il Tribunale tenuto presente che la data indicatanel documento di trasporto fa riferimento alla sua emissione, la quale “puòessere diversa addirittura rispetto a quella di spedizione e, a maggiorragione, rispetto a quella di consegna”;C) il terzo motivo fa valere violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto ildocumento di trasporto depositato da controparte è privo di qualsiasifirma, così che non può avere alcuna “idoneità probatoria”.I motivi sono infondati.Ad avviso della ricorrente sarebbe fatto pacifico, in quanto non contestatoda controparte, che la denuncia dei vizi sarebbe avvenuta lo stesso giornodella consegna della merce.

In tal modo la ricorrente non considera -come sottolinea il Tribunale - che l’opposta, costituendosi nel giudizio diopposizione, ha eccepito la tardività della denuncia dei vizi, così chespettava all’opponente, oggi ricorrente, dimostrare tale tempestività equindi, visto che è pacifico che la denuncia è stata effettuata il giorno 12giugno 2013, provare il diverso giorno della consegna della merce.Numero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026Eccepita dal venditore la tardività della denuncia, incombe infattisull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'eserciziodell'azione, l'onere della prova di avere denunziato i vizi nel termine dilegge (cfr., per tutte, Cass. n. 24348/2019).Tale prova, secondo l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito,non è stata data dalla ricorrente.

Il Tribunale ha infatti considerato ildocumento di trasporto prodotto nel giudizio di opposizione dall’opposta.In tale documento è indicata la data del 30 maggio 2013 e d’altro canto,ha osservato il Tribunale, dalle dichiarazioni dei testimoni raccolte in primogrado non è risultato che la consegna della merce sia avvenuta, comesostiene la ricorrente, il 12 giugno 2013.La ricorrente non contesta la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni,ma piuttosto lamenta la violazione dell’art. 1, comma 3 del d.P.R. n.472/1996 per non avere il Tribunale tenuto presente che la data indicatanel documento di trasporto fa riferimento alla sua emissione, che puòessere diversa dalla data di spedizione e di consegna.

La ricorrente ascriveal Tribunale una interpretazione della disposizione richiamata che questinon ha dato, essendosi il Tribunale limitato a dire che la data indicata neldocumento è quella del 30 maggio e che la ricorrente non ha dimostratoche la consegna sia invece avvenuta il successivo 12 giugno.Il Tribunale non ha neppure violato l’art. 2697 c.c., avendo correttamente– come si è già detto – attribuito l’onere della mancata prova dellatempestività della denuncia alla ricorrente.

Né la pronuncia si pone incontrasto con l’orientamento richiamato dalla ricorrente a pag. 9 delricorso.

Questa Corte afferma che "il documento di trasporto firmato dalsolo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come taleassumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensidell'art. 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione delcompilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo nonsoddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c., pone a carico del mittente,Numero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario" (in tali terminiCass. n. 31974/2019).

Nel caso in esame non è contestata l’avvenutaconsegna della merce, ma si controverte in relazione alla data in cui laconsegna è avvenuta.

Inoltre, nel documento di trasporto prodotto nelgiudizio di opposizione dall’opposta (v. il documento prodotto daicontroricorrenti in allegato al ricorso) vi è la firma non soltanto delvettore, ma anche “di chi ritira” (e la stessa firma è presente nella copia diquello che appare lo stesso documento di trasporto allegato dallaricorrente al ricorso, copia nella quale appare l’aggiunta “[OSCURATO:DATA_NASCITA]”,aggiunta alla quale la ricorrente fa cenno nel ricorso e in memoria,parlando di prassi commerciale al riguardo, senza però dire di averetempestivamente prodotto nel giudizio di opposizione tale documento esenza denunciarne l’omesso esame).

In ogni caso, il Tribunale non si èbasato sul solo documento di trasporto, ma ha considerato pure le provetestimoniali e ciò per ritenere, come si è già detto, non raggiunta la provache la consegna della merce sia avvenuta il 12 giugno 2013, comesostiene la ricorrente.3.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.700,Numero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatario, nonché al pagamento di euro 2.500 ancora infavore dei controricorrenti, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e alpagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensidel comma 4 dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Aselli;-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 3277/2024, depositata il28/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026PREMESSO CHE1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso ildecreto del Giudice di pace di Nola che le ha ingiunto il pagamento di euro4.840 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., per la fornitura di tessuti.L’opponente ha dedotto che i beni forniti erano inidonei all’uso a causadella presenza di vizi, vizi che erano stati denunciati il 12 giugno 2013.L’opposta si è costituita, contestando l’assenza di vizi e comunque latardività della relativa denuncia. Con sentenza n. 3984/2015 il Giudice dipace ha accolto l’opposizione.2. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:SOCIETA], che ha anzitutto lamentato lamancata considerazione dei documenti prodotti, che dimostravano latardività della denuncia dei vizi. Con la sentenza n. 3277/2024, il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la censura e ha ritenuto, alla luce del documento ditrasporto depositato dall’opposta e delle testimonianze rese in primogrado, che la denuncia dei vizi sia stata tardiva, in quanto effettuata oltregli otto giorni dalla consegna della merce.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci dellaestinta società [OSCURATO:SOCIETA]4. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia improcedibile e ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del collegio.Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dai controricorrenti.CONSIDERATO CHE1. 1. La Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del componentedel collegio consigliere [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato la proposta didefinizione anticipata. Le sezioni unite di questa Corte hanno infattiprecisato che il consigliere delegato che ha formulato la proposta diNumero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmenteessere nominato relatore, del collegio investito della decisione del giudizio,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52c.p.c., dato che tale proposta non ha una funzione decisoria e non èsuscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione incamera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non siconfigura d’altro canto quale fase distinta che abbia carattere diautonomia, con contenuti e finalità di riesame e di controllo della propostastessa (così Cass., sez. un., n. 9611/2024).2. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:A) il primo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere ilgiudice d’appello considerato che controparte non aveva contestato che laconsegna era avvenuta il 12 giugno 2013;B) il secondo motivo contesta violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n.472/1996 per non avere il Tribunale tenuto presente che la data indicatanel documento di trasporto fa riferimento alla sua emissione, la quale “puòessere diversa addirittura rispetto a quella di spedizione e, a maggiorragione, rispetto a quella di consegna”;C) il terzo motivo fa valere violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto ildocumento di trasporto depositato da controparte è privo di qualsiasifirma, così che non può avere alcuna “idoneità probatoria”.I motivi sono infondati.Ad avviso della ricorrente sarebbe fatto pacifico, in quanto non contestatoda controparte, che la denuncia dei vizi sarebbe avvenuta lo stesso giornodella consegna della merce. In tal modo la ricorrente non considera -come sottolinea il Tribunale - che l’opposta, costituendosi nel giudizio diopposizione, ha eccepito la tardività della denuncia dei vizi, così chespettava all’opponente, oggi ricorrente, dimostrare tale tempestività equindi, visto che è pacifico che la denuncia è stata effettuata il giorno 12giugno 2013, provare il diverso giorno della consegna della merce.Numero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026Eccepita dal venditore la tardività della denuncia, incombe infattisull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'eserciziodell'azione, l'onere della prova di avere denunziato i vizi nel termine dilegge (cfr., per tutte, Cass. n. 24348/2019).Tale prova, secondo l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito,non è stata data dalla ricorrente. Il Tribunale ha infatti considerato ildocumento di trasporto prodotto nel giudizio di opposizione dall’opposta.In tale documento è indicata la data del 30 maggio 2013 e d’altro canto,ha osservato il Tribunale, dalle dichiarazioni dei testimoni raccolte in primogrado non è risultato che la consegna della merce sia avvenuta, comesostiene la ricorrente, il 12 giugno 2013.La ricorrente non contesta la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni,ma piuttosto lamenta la violazione dell’art. 1, comma 3 del d.P.R. n.472/1996 per non avere il Tribunale tenuto presente che la data indicatanel documento di trasporto fa riferimento alla sua emissione, che puòessere diversa dalla data di spedizione e di consegna. La ricorrente ascriveal Tribunale una interpretazione della disposizione richiamata che questinon ha dato, essendosi il Tribunale limitato a dire che la data indicata neldocumento è quella del 30 maggio e che la ricorrente non ha dimostratoche la consegna sia invece avvenuta il successivo 12 giugno.Il Tribunale non ha neppure violato l’art. 2697 c.c., avendo correttamente– come si è già detto – attribuito l’onere della mancata prova dellatempestività della denuncia alla ricorrente. Né la pronuncia si pone incontrasto con l’orientamento richiamato dalla ricorrente a pag. 9 delricorso. Questa Corte afferma che "il documento di trasporto firmato dalsolo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come taleassumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensidell'art. 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione delcompilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo nonsoddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c., pone a carico del mittente,Numero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario" (in tali terminiCass. n. 31974/2019). Nel caso in esame non è contestata l’avvenutaconsegna della merce, ma si controverte in relazione alla data in cui laconsegna è avvenuta. Inoltre, nel documento di trasporto prodotto nelgiudizio di opposizione dall’opposta (v. il documento prodotto daicontroricorrenti in allegato al ricorso) vi è la firma non soltanto delvettore, ma anche “di chi ritira” (e la stessa firma è presente nella copia diquello che appare lo stesso documento di trasporto allegato dallaricorrente al ricorso, copia nella quale appare l’aggiunta “[OSCURATO:DATA_NASCITA]”,aggiunta alla quale la ricorrente fa cenno nel ricorso e in memoria,parlando di prassi commerciale al riguardo, senza però dire di averetempestivamente prodotto nel giudizio di opposizione tale documento esenza denunciarne l’omesso esame). In ogni caso, il Tribunale non si èbasato sul solo documento di trasporto, ma ha considerato pure le provetestimoniali e ciò per ritenere, come si è già detto, non raggiunta la provache la consegna della merce sia avvenuta il 12 giugno 2013, comesostiene la ricorrente.3. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.700,Numero registro generale 2909/2025Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 14650/2026Data pubblicazione 18/05/2026di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatario, nonché al pagamento di euro 2.500 ancora infavore dei controricorrenti, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e alpagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensidel comma 4 dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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