CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20933/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - , in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - c ontroricorrenti e ricorrenti incidentali - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Genova n. 6 62 /201 9 , pubblicata in data 13 maggio 201 9 e notificata in data 30 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere conduttori (o familiari conviventi di conduttori) di unità immobiliari e relative pertinenze facenti parte del caseggiato sito in Genova, via E. Traverso, n. 2, originariamente di proprietà dell’Inpdai e successivamente trasferiti, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2002, alla società di cartolarizzazione [OSCURATO:SOCIETA]., convennero in giudizio l’Inps e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponendo, in via principale, domanda ex art. 2932 cod. civ. , al fine di ottenere una pronuncia che producesse gli effetti dei contratti definitivi non conclusi per inadempimento dell’Inps, e, in subordine, chiedendo che le parti convenute venissero dichiarate tenute a trasferir e la piena proprietà e, in ogni caso, che venissero condannate al risarcimento dei danni subiti dagli attori. In particolare, gli attori esposero che: con raccomandata del 30 gennaio 2006 l’Inps, in qualità di ente gestore della vendita degli immobili di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva invitato tutti i conduttori del caseggiato, e quindi anche agli attori, ad esercitare, entro un termine tassativo, il diritto di opzione ex lege n. 401/2001 per l’acquisto delle unità immobiliari condotte in locazione, indicando tutti gli elementi essenziali del contratto, ivi compreso il prezzo di vendita; la proposta era stata accettata dagli attori entro i termini e per il corrispettivo indicatoed in data 14 marzo 2007 era stata comunicata la data di stipula del contratto definitivo (4 maggio 2007), ma nella seconda decade del mese di aprile 2007, l’Inps aveva deciso di soprassedere alla stipula del rogito e non aveva indicato la disponibilità per altra data. L’Inps, costituitosi, eccepì che, secondo l’art. 3, comma 8, della legge n. 410/2001, i conduttori di unità facenti parte di immobili di pregio non avevano diritto allo sconto del 30 per cento e che il caseggiato di via Traverso, n. 2, era stato qualificato immobile ‹‹di pregio›› con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, in data 13aprile 2007, per cui, in data 4 giugno 2007, aveva inviato una nuova proposta d’acquisto contenente la rideterminazione delle condizioni di vendita, così annullando in autotutela la precedente proposta. Il Tribunale di Genova rigettò la domanda principale degli attori, nonché la domanda di risarcimento dei danni, e dichiarò essersi definitivamente conclusi i contratti di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Inps, quale successore ex legedi Sci p s.r.l., accertando il prezzo di vendita delle singole unità immobiliari; dichiarò, inoltre, essere stato validamente esercitato il diritto di opzione da parte degli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, dichiarò concluso l’accordo tra i predetti attori e l’Inps sul prezzo di vendita delle unità immobiliari, salva la successiva procedura di cui all’art. 3 legge n. 410/2001; respinse le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e condannò l’Inps al pagamento delle spesedi lite. 2. Interposto appello principale dall’Inps ed appello incidentale dai conduttori delle unità immobiliari, la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], Dellepiane, Marco e [OSCURATO:PERSONA], Gambuzza, in qualità di erede di Prezzi, e Martorelli, ha dichiarato concluso l’accordo tra i predetti e l’Inps sul prezzo di vendita delle unità immobiliari, rideterminato nella parte motiva; in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che questi aveva validamente esercitato il diritto di opzione anche con riferimento alla seconda pertinenza (box) ed ha dichiarato concluso l’accordo tra il predetto e l’Inps sul prezzo di vendita di tale pertinenza; ha rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], Falzon, Guillot, Cella, Merello, Andri, [OSCURATO:PERSONA], Baldini, Castroro, Zanoccoli, Fabbrizi e Salvo, confermando nel resto la sentenza impugnata. 3. L’Inps propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I controricorrenti/ricorrenti incidentali hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d el ricorso principale , l’I stituto ricorrente denuncia la ‹‹Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1331 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, e 6 del d.l. 351/2001›› e sostiene che la Corte d’appello, condividendo la ricostruzione del giudice di primo grado, non si pone in linea con i principi indicati dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 6023/2016 e 19281/2018, che desumono dall’incontro delle volontà del conduttore e dell’ente gestore la formazione di un contratto preliminare di compravendita. Evidenzia che non è invece prospettabile la conclusione di un contratto di compravendita sia perché era necessaria la verifica, da parte dell’Ente gestore e della [OSCURATO:SOCIETA]., delle condizioni previste dal comma 6 dell’art. 3 del d.l. 351/2001 (regolarità locativa, assenza di altra abitazione), sia per la totale assenza di regolamentazione del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, non potendosi applicare alla fattispecie l’art. 1498 cod. c iv ., in carenza di ogni indicazione in tal senso nella lettera di opzione dalla stessa inviata. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la ‹‹violazione e/o falsa applicazione del d.m. 21 novembre 2002. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43-bis della legge n. 14/2009››. Nel sottolineare che l’allegato 1 del decreto ministeriale richiamato prevede che la stipula del contratto definitivo di compravendita ed il pagamento integrale del prezzo devono avvenire, a pena di decadenza del diritto di acquisto, entro quaranta giorni dalla comunicazione dell’esercizio del diritto di opzione, l’Istituto ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto perfezionati i contratti con la mera accettazione della lettera di opzione e, con riferimento al secondo gruppo di originari attori, di avere ritenuto maturato il diritto di opzione, condizionandolo alla successiva verifica della sussistenza delle circostanze legittimanti ex comma 6 dell’art. 3 del d.l. 351/2001. Aggiunge che, in disparte la questione della propria carenza di legittimazione passiva (sollevata in primo grado e non reiterata in appello), la sentenza viola anche l’art. 43-bis della l. 14/2009, che, al comma 2, disciplina la retrocessione agli Enti originari proprietari degli immobili cartolarizzati non ceduti a terzi, posto che, essendo la legge n. 14/2009 entrata in vigore il 1° marzo 2009, alla data di presunta conclusione dei contratti la proprietaria delle unità immobiliari era la [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e violazione degli artt. 1329 e 1331 c.c. e/o 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››. I controricorrenti ericorrenti incidentali — premesso che avevano formulato domanda chiedendo la pronuncia di una sentenza che producesse gli effetti dei contratti di trasferimento della piena proprietà a seguito degli accordi stipulati con l’Inps, ovvero una sentenza che producesse il trasferimento della piena proprietà degli immobili in capo ad essi conduttori (A) e la determinazione dei tempi e delle modalità di pagamento del prezzo di compravendita da versarsi (B) e, in via subordinata, la condanna dell’Inps a trasferire comunque ai conduttori la piena proprietà degli appartamenti (C) — lamentano che i giudici di merito hanno ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda ex art. 2932 cod. civ. ed hanno parzialmente accolto la domanda subordinata (C), dichiarando l’intervenuta conclusione del contratto di compravendita per alcuni conduttori, già completo e definitivo, rendendo, tuttavia, una sentenza che non produce alcun effetto costitutivo e/o traslativo del diritto di proprietà degli immobili in capo ai conduttori e che non determina neppure tempi e modalità di pagamento del prezzo d’acquisto. Accertata la conclusione del contratto definitivo e la mancata partecipazione alla redazione del rogito della già conclusa compravendita, fissata dall’Inps, i giudici di merito, proseguono i controricorrenti, avrebbero dovuto, in accoglimento integrale della domanda subordinata (C), pronunciare sentenza costitutiva per rendere concreto e pienamente operante l’effetto traslativo delle proprietà già prodotto, anche al fine di rendere possibile l’opponibilità ai terzi del trasferimento. 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, deduce ndo la ‹‹violazione e falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonché sotto il profilo dell’omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, i ricorrenti incidentali fanno rilevare che l’Inps non ha mai contestato la carenza dei requisiti necessari per la formalizzazione del trasferimento della proprietà, né la documentazione dagli stessiprodotta in primo grado, comprovante la sussistenza di detti requisiti al momento dell’invio della proposta di acquisto, con la conseguenza che i requisiti devono ritenersi provati. 5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale – rubricato: ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› – i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per non avere la Corte d’appello riconosciuto il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento all’obbligo di stipula del rogito da parte dell’Inps ed assumono che nel caso di inadempimento del promittente venditore nella consegna del bene promesso in vendita il danno subito dal promissario acquirente per mancata disponibilità dell’immobile è in re ipsa, derivando dal mancato percepimento del reddito da esso normalmente ricavabile. In secondo luogo, evidenziano che nella comparsa di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] erano stati dimostrati e quantificati degradi molto rilevanti nell’appartamento da questi condotto in locazione e nelle parti comuni, dovuti all’assenza di manutenzione da parte dell’Inps. 6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, censu rando la decisione gravata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 122 c.c. e dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.: controricorso incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA]››, i ricorrenti incidentali lamentano il mancato riconoscimento in forma generica del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento dell’Inps, da quantificare in separato giudizio; inoltre, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che l’esistenza del danno può trarsi dal fatto che il ricorrente ha continuato a corrispondere il canone di locazione, come provato in primo grado, che non sarebbe stato esigibile in caso di avvenuta vendita. 7. Con il quinto motivo del ricorso incidentale si prospetta ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.: controricorso incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA]››. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove, pur accogliento l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] quanto al riconoscimento della seconda pertinenza (box), hanno comunque compensato le spese di lite sul presupposto che la circostanza avrebbe dovuto essere fatta valere mediante istanza di correzione della sentenza. Evidenziano, al riguardo, che la Corte d’appello non aveva rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato istanza di correzione di errore materiale anche per la seconda pertinenza, ma che essa era stata respinta perché comportava una rivalutazione dei documenti e quindi del processo decisorio. 8. Con il sesto motivo del ricorso incidentale – rubricato: istanza di correzione materiale e/o indicazione prezzo finale corretto per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ. – i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale, pur avendo rilevato che gli appellanti in via incidentale avevano chiesto la ‹‹rettifica di alcuni corrispettivi››, ha poi provveduto in tal senso solo per alcuni degli appellanti (Schimmenti, Delle Piane, Prezzi (ora Gambuzza), Martorelli, Stefania e [OSCURATO:PERSONA]), ma non per il Ruini, che pure aveva richiesto in sede di precisazione delle conclusioni l’indicazione del prezzo finale d’acquisto in euro 155.954,06, non contestata dall’Inps, in tal modo incorrendo nel vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 9. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per l’assoluta genericità e mancanza di specificità. A sostegno della censura formulata (pag. 21 del ricorso principale) la parte ricorrente ha ded otto quanto segue : ‹‹ Il Tribunale a fronte di una domanda avversa ex art. 2932 c.c. (si era chiesto di “pronunciare sentenza che produca gli effetti dei contratti di trasferimento di piena proprietà, non conclusasi dall’INPS e/o dalla Scip .r.l., in forza degli accordi intervenuti tra le parti in causa…” cfr. conclusioni atto di citazione, pag. 7), ha ritenuto che “la domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non è meritevole di accoglimento” (cfr.pag. 21 della sentenza di prime cure) per ritenere perfezionatasi (invero in carenza di specifica domanda in tal senso degli attori) i contratti di compravendita riferiti alle note di opzione inviate ai Sigg.ri Valdata, Schimmenti e Marini, Dellepiane, Merello, Prezzi, Baldini e Salvo nelle rispettive date del 23 marzo 2006, 8 marzo 2006, 27 febbraio 2006, 1 marzo 2006, 6 marzo 2006, 2 marzo 2006 e 6 marzo 2006. Questo nel presupposto della ritenuta avvenuta verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’art. 3 del D.L. 351/2001, conv. in L. 410/2001 (qualità del conduttore, regolarità locativa, mancato possesso di altra adeguata abitazione da parte del conduttore e dei suoi familiari conviventi). Il Tribunale, riportandosi a Cass. 2692 del 26/3/197 e 5950 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto applicabile alle fattispecie esaminate il mero schema negoziale dell’opzione codicistica, considerando non configurabile la figura del contratto preliminare ex art. 2932 c.c., nell’asserita ritenuta presenza di tutti gli elementi contrattuali necessari. La sentenza di primo grado ha invece dichiarato “essere stato validamente esercitato il diritto di opzione da parte degli attori” Falcon, Zuccotti, Guillot, Stefania e [OSCURATO:PERSONA], Cella, Martorelli, Andri, Ruini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Zanoccoli, Ricci e Fabbrizi “salva la successiva procedura di cui all’art. 3 della L. n. 410/2001”. Con la sentenza di appello, la Corte di Appello di Genova, riportandosi alle pronunce di codesta Suprema Corte SS.UU. 9692/2013, 6023/2016 e 19281/2018, ha condiviso la ricostruzione del Giudice di prime cure, rigettando sia l’appello dell’Inps che quello incidentale degli appellati, ripetitorio della domanda originaria ex art.2932 c.c.; ha accolto invece parzialmente la domanda degli appellanti incidentali Schimmenti, Dellepiane, Prezzi (ora Gambuzza), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul punto riguardante i prezzi indicati dal giudice di primo grado rideterminandoli sulla base delle comunicazioni dell’Inps del 20 ottobre2006, ovvero ad un prezzo più basso rispetto a quello proposto con la comunicazione del 30 gennaio 2006. Ha altresì accolto parzialmente l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando validamente esercitato il diritto di opzione con riferimento alla seconda pertinenza ovvero al garage al prezzo di cui alla comunicazione del marzo 2007. La sentenza di appello, al pari di quella di primo grado, appare erronea, in quanto emessa in violazione sia della normativa applicabile alla fattispecie (art. 2932 cod. civ.; art. 1331 cod. civ.; art. 3, commi 3 e 6, del d.l. 351/2001) sia dei principi indicati da codesta Suprema Corte nelle due sentenze 6023/2016 e 19281/2018. Ed infatti, entrambe si riferiscono esclusivamente al perfezionamento di un contratto preliminare exart.2932 cod. civ.In particolare, le due pronunce della Suprema Corte affermano: “Accertato, dunque, l’avvenuto esercizio, da parte della conduttrice, del diritto d’opzione al prezzo individuato dall’Inps al momento dell’offerta in vendita (e, dunque, l’incontro delle due volontà), il giudice ne ha dedotto la formazione di un contratto preliminare di compravendita, dal quale è derivato il diritto del promissario acquirente di perfezionare l’acquisto al prezzo fissato in quella sede. Si tratta, dunque, di un contratto perfezionatosi al momento stesso dell’accettazione, perfettamente coincidente con la proposta, con conseguente irrilevanza di qualsiasi successiva mutazione della qualifica dell’immobile. Irrilevanza anche ai fini della disposizione dell’art. 1339 c.c. siccome il contratto s’era già perfezionato al momento del subentro della nuova qualifica”. E, del resto, che non sia prospettabile la conclusione di un contratto di compravendita appare evidente sia in riferimento alla necessità di verifica da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. delle condizioni previste dal comma 6 dell’art. 3 del D.L. 351/2001 (regolarità locativa, assenza di altra abitazione, ecc.) sia dalla totale assenza di regolamentazione del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, non potendosi neppure applicare alla fattispecie l’art. 1498 c.c., in carenza di ogni indicazione in tal senso nella lettera di opzione Inps››. Il motivo, per come formulato, non individua in alcun modo con quale motivazione la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio che si vorrebbe denunciare e, comunque, nella parte finale, che dovrebbe evidenziare le ragioni che giustificano la censura, non contiene alcuna indicazione che consenta di percepirne in quali termini essa è prospettata. Ne consegue che il motivo, sotto il primo profilo,non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005 ( secondo cui ‹‹i l motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.››), ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., sez. U, n. 7074 del 2017; e sotto il secondo profilo, alla stregua del principio di diritto enunciato da Cass. n. 4741 del 2005, secondo cui ‹‹il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo››, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., sez. U, n 7074 del 2017. Principi questi affermati co n riferimento al testo dell’art. 366 cod. proc. civ. anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e che – lo si nota per completezza – conserveranno valore anche con riferimento al nuovo testo. Peraltro, il motivo impinge pure, nonostante la lunga esposizione del fatto, nella inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. 10. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile perché prospetta censure nuove. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., sez. 2, 09/08/2018, n. 20694; Cass., sez. 6 - 5, 13/12/2019, n. 32804). Tale onere non è stato assolto dall’Istituto ricorrente che non ha chiaramente dimostrato di avere fatto valere tali censur e in precedenza, indicando in quale atto difensivo esse sarebbero state prospettate e riproducendo il contenuto, direttamente o indirettamente, di detti atti, nel rispetto del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che esige che questa Corte sia posta nella condizione di valutare la doglianza sulla base del solo ricorso e senza fare riferimento ad atti ad esso esterni. In ogni caso, l a doglianza è, pure , infondata con specifico riferimento alla asserita violazione dell’art. 43-bis della legge n. 14/2009, perché, come correttamente rilevato dai giudici di appello, i contratti di compravendita sono stati conclusi nel 2006, mentre la legge di cui si invoca l’applicazione è entrata in vigore il 1° marzo 2009. Il ricorso principale deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità dei due motivi su cui si fonda. 11. L'inammissibilità del ricorso principale impone la declaratoria di inefficacia, ai sensi del secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ., del ricorso incidentale, atteso che esso aveva natura di impugnazione incidentale tardiva, per essere stata proposta oltre il termine lungo (al lordo della sospensione dei termini per il periodo feriale) di cui all'art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. 12. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale inefficace. Le spese seguono la soccombenza che è da riferire al ricorrente principale, dovendo farsi applicazione del principio secondo cui ‹‹quando un ricorso incidentale tardivo viene dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., la soccombenza è riferibile alla sola parte ricorrente in via principale , restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale››(Cass., sez. 3, 20/02/2014, n. 4074) . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese dl giudizio di legittimità che liquida in euro 8.550,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.