CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22575/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27590del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.) rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] della Valle 2; - controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] soggettivamente inesistenti per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1760/09/2022, depositata in data 13 aprile 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. Previo p.v.c. della G.d.F., l’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci accomandanti della predetta società, un avviso di accertamento cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre sanzioni ed interessi, relativamente all’anno di imposta 2012, conseguenti alla contestata partecipazione della società contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti. 2. I contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 16398/2018 rigettò i ricorsi. 3. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità disocio accomandatario e legale rappresentante della società, propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1760/2022, depositata il 13/04/2022, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come l’appellante avesse ottemperato all’onere della prova su di essa gravante, circa l’inconsapevolezza di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, essendo i prezzi praticati dalle società fittizie in linea con i prezzi di mercato, i pagamenti effettuati alla consegna, i rapporti marginali (2% del fatturato), i pagamenti tutti avvenuti con bonifico o assegno circolare. 4. Avverso tale decisione, l’A genzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.);[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria” (cfr. ricorso, p. 15) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto i contribuenti ottemperanti all’onere della prova su di essi gravante sulla base di “circostanze…del tutto ininfluenti al fine di riconoscere la buona fede incolpevole del contribuente ai fini del diritto alla detrazione“ (cfr. ivi, p. 16). 2.Con il secondo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria” (cfr. ricorso, p. 18), per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, onde escludere la consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, gli elementi addotti dalla parte privata, senza “effettua[re] la necessaria comparazione…con quelli addotti dall’Ufficio, neppure elencati né tanto meno valutati” (cr. ivi, penultimo cpv.). 3.I motivi –suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono fondati. 3.2. E’ noto che, in tema di detrazione dell'I.V.A. connessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02). 3.3. Dall’esame della gravata decisione emerge che la valutazione del giudice di appello circa la prova della inconsapevolezza, da parte della società contribuente, di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti è fondato (solo) su elementi (prezzi praticati in linea con quelli di mercato, regolarità delle scritture contabili, pagamenti alla consegna con mezzi tracciabili. Cfr. p. 2, cpv., della motivazione della decisione impugnata) inidonei all’uopo, per pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, senza che, per altro verso –e come lamentato con il secondo motivo –la C.T.R. si sia confrontata con gli elementi di segno contrario indicati dall’Ufficio (e puntualmente decritti nell’avviso di accertamento riprodotto, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. alle pp. 4- 8 del ricorso)(v. Cass. sez. 5, n. 5897 del 2024, concernente l’impugnativa del medesimo avviso di accertamento). 4. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liq