CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24616-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 289, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24616/2020 Numero sezionale 2326/2022 Numero di raccolta generale 10218/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n. 2869/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 54/2020, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su istanza della creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Service OOD, società di diritto bulgaro socia della fallita, rilevava, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione, che era stata presentata ben oltre il termine perentorio previsto dall’art.18, comma 1, l. fall., da computarsi, a mente del successivo comma 4, dalla data di iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese del luogo (Benevento) in cui la debitrice aveva avuto la sua ultima sede legale ufficiale prima di trasferirsi all’estero. Aggiungeva che il reclamo, comunque, era infondato anche nel merito, dovendosi ritenere che l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione d’udienza fossero stati ritualmente notificati alla società debitrice. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 12 agosto 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Service OOD prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che: Ric. 2020 n. 24616 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24616/2020 Numero sezionale 2326/2022 Numero di raccolta generale 10218/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 4. Il motivo di ricorso proposto, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione degli artt. 15 L.F. e dell’art. 16 ter L. 179/2012, conv. L. 221/2012 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 L.F. co. 2. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.. Violazione art. 5 Reg. 1393/2007 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, assume che la Corte d’appello non abbia correttamente applicato i principi di diritto relativi alla notifica a società estera, quale era [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 21 ottobre 2019, data della sua iscrizione nel registro delle imprese bulgaro, dovendosi escludere la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione effettuata tramite posta elettronica certificata e a mezzo posta. Dalla nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza derivava – in tesi di parte ricorrente – che il termine per l’impugnazione non fosse mai iniziato a decorrere, né per la debitrice né per gli altri legittimati. Ostava, inoltre, al decorso di tale termine la mancata annotazione della sentenza, nel senso previsto dall’art. 17, comma 2, l. fall., presso il registro delle imprese di Napoli, quale luogo di sede effettiva e centro di interesse economico. 5. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito, dapprima, ha ritenuto che il reclamo proposto dalla socia della fallita fosse inammissibile, perché presentato oltre il termine previsto dall’art. 18, comma 1, l. fall., da computarsi dal momento dell’iscrizione presso il registro delle imprese del luogo in cui la società debitrice aveva avuto la sua ultima sede legale in Italia prima di trasferirsi all’estero, e comunque risultasse infondato, nel merito, stante Ric. 2020 n. 24616 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24616/2020 Numero sezionale 2326/2022 Numero di raccolta generale 10218/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 la ritualità delle notifiche, via p.e.c. e a mezzo posta, dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza. Ora, nel caso in cui il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass., Sez. U. 2155/2021, Cass. 11675/2020). Vengono in rilievo in questa sede, quindi, soltanto gli argomenti addotti dall’odierno ricorrente al fine di criticare la pronuncia di inammissibilità del reclamo in ragione della sua inammissibilità. A questo proposito, come detto, la Corte di merito ha ritenuto che il disposto dell’art. 18, comma 4, l. fall., laddove prevede che il termine per il reclamo decorra per tutti gli interessati diversi dal debitore dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17 l. fall., nel caso di specie dovesse intendersi come riferito al momento dell’iscrizione presso il registro delle imprese del luogo in cui la compagine debitrice aveva avuto la sua ultima sede legale in Italia (Benevento), dato che l’annotazione presso l’ufficio delle imprese della sede effettiva (Napoli) aveva avuto una “mera funzione di pubblicità notizia”. La doglianza in esame sostiene che la sentenza di fallimento non era stata annotata anche nel registro delle imprese di Napoli, “quale luogo di sede effettiva e centro di interesse economico”, ne trae la conseguenza che il termine di cui all’art. 18 l. fall. non era mai iniziato a decorrere per [OSCURATO:PERSONA] e Service OOD, ma non si misura con l’interpretazione Ric. 2020 n. 24616 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24616/2020 Numero sezionale 2326/2022 Numero di raccolta generale 10218/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 data dalla Corte di merito al disposto dell’art. 18, comma 4, l. fall. né, tanto meno, la critica in alcun modo. Ne discende l’inammissibilità del ricorso, posto che il ricorso per cassazione, confrontandosi con la motivazione offerta dal giudice di merito, deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass.19989/2017). 6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24616 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a