CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 febbraio 1989; avverso la sentenza del 27 aprile 2021, emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato originariamente tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di legale rappresentante della 3C [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 30 ottobre 2014), dei reati di banc:arotta fraudolenta patrimoniale e documentale in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe dissimulato, occultato e distratto alcuni dei beni strumentali appartenenti alla società fallita ed avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il giudice di primo grado accoglieva integralmente la prospettazione accusatoria, condannando l'imputato per entrambi i reati contestati. La Corte d'appello, invece, lo assolveva dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, ma confermava la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso l'imputato. Articola due motivi d'impugnazione, connessi tra loro e formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, entrambi afferenti al profilo della responsabilità. Secondo la difesa, dirimente sarebbe la circostanza per cui tutti i beni si troverebbero ancora all'interno del compendio aziendale; circostanza rappresentata al curatore e riscontrata nella stessa perizia contabile disposta dalla Corte d'appello e che, in ipotesi, rileverebbe sia sotto il profilo soggettivo (in quanto indice significativo dell'assenza di un'effettiva volontà distrattiva), sia sotto quello oggettivo (in quanto espressione di una desistenza volontaria del ricorrente). D'altronde, la cessione del ramo d'azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata risolta nel dicembre 2013, con decorrenza al 1° febbraio 2014, quindi in data molto antecedente alla dichiarazione di fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Preliminarmente, le censure non attengono alle rimanenze finali di merce (iscritte in bilancio per un importo pari a 148.318,40 euro e non rinvenute al momento dell'inventario), delle quali non ha trovato traccia né il curatore fallimentare, né il perito e che non sono oggetto di specifica contestazione. Attengono esclusivamente ad alcuni beni strumentali, oggetto, in ipotesi, di dissimulazione (condotta realizzata attraverso la vendita alla società del fratello "[OSCURATO:SOCIETA]." di [OSCURATO:PERSONA] per un importo sensibilmente inferiore rispetto a quello di mercato) e occultamento. Sempre in via preliminare, l'intervenuta risoluzione dell'affitto del ramo d'azienda è circostanza non dedotta nei motivi d'appello. In ogni caso, appare comunque ultronea atteso che la dissimulazione non discende dal contratto di affitto, ma dalla collegata cessione dei beni strumentali, ritenuta simulata anche in ragione della evocata risoluzione, sopravvenuta pochi mesi dopo.Ciò premesso, la corte territoriale dà atto effettivamente che, nell'inventario redatto dal curatore, sarebbero compresi diversi beni strumentali, formalmente usciti dalla sfera patrimoniale della "3C [OSCURATO:SOCIETA]." (perché ceduti, ad un prezzo ritenuto dal perito inferiore al valore di stima, alla "C.G.S. s.r.I." società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, che, peraltro, ne aveva rivendicato la proprietà), ma ancora presenti all'interno dei loc:ali aziendali. La circostanza, tuttavia, per come evidenziato correttamente dalla Corte d'appello, non esclude la valenza dissimulatoria dell'operazione, essendo del tutto irrilevante sia sotto il profilo soggettivo, che sotto quello oggettivo. La condotta di dissimulazione, invero, ricomprende tutte le ipotesi in cui la sottrazione del bene avviene attraverso la realizzazione di negozi giuridici, formalmente legittimi, ma funzionalmente diretti ad impedire o, comunque rendere difficoltosa, l'apprensione da parte del curatore. In queste ipotesi, il reato si perfeziona con la realizzazione della condotta dissimulatoria, senza che rilevi né la natura dell'atto posto in essere, né l'effettivo conseguimento del risultato (Sez. 5, n. 6681 del 19/04/1988, Rv. 178538), né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), il cui esito, eventualmente positivo, rappresenterebbe solo un "posterius", equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120). Il reato di bancarotta è, infatti, un reato di pericolo (seppur concreto: Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Rv. 271437) che si perfeziona con la sola esposizione a rischio del bene protetto, rispetto al quale l'effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale (peraltro, in concreto, non esclusa, attesa l'azione di rivendica esperita dal - formale - titolare) diventa un evento irrilevante. Ed è proprio la natura di reato di pericolo che dà con':o, poi, della logica impossibilità di configurare, anche in astratto, un tentativo di bancarotta e, con esso, una desistenza volontaria rispetto ad un evento (l'effettivo pregiudizio risentito dai creditori) irrilevante ai fini del perfezionamento del reato. Né, in ultimo, la permanenza dei detti beni all'interno dei locali può ritenersi elemento significativo dell'assenza di un'effettiva volontà dissimulatoria che, secondo la costruzione normativa della fattispecie, si esaurisce nel solo dolo generico, dato dalla consapevole volontà di realizzare i singoli atti distrattivi (Sez U. n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803). Consapevolezza che, coerentemente con la natura giuridica e non materiale delle condotte contestate, non può essere messa in dubbio per la sola circostanza, successiva alla condotta, di aver lasciato i beni alienati (e, peraltro, rivendicati dalla società acquirente) all'interno dei locali della fallita,.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sorr ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f