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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1966

Cassazione n. 10865/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1966 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 174-38755/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla qualificazione giuridica del reato complesso tentato e alla valutazione circostanziale del fatto in ragione delle modalità del suo perfezionamento.

E costante l'insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spesi in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente, quanto illogica, lettura.

Nel duplice giudizio conforme di merito è rimasta accertata la condotta violenta usata dall'agente sulla persona dell'offeso per liberarsi dalla sua tensione alla cattura, il che rappresenta l'in sé del fatto tipico descritto in imputazione al capo

1. Lo stesso è a dirsi per le lesioni contestate al capo 2, diretta conseguenza della violenza esercitata dall'agente sulla vittima. 1.1.Quanto alla censurata negazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di carattere patrimoniale invocata (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.), la Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio (misurato nel minimo edottale per la più grave fattispecie tentata di rapina impropria), ritenendo non concedibile la prima in carenza di qualsivoglia elemento di positiva valutazione in fatto e insussistente la seconda circostanza invocata in ragione del fatto che il danno complessivo riportato dalla persona offesa dal reato commesso non appare tenue, in ragione della violenza esercita nei confronti della persona.

Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., posto che con la stessa si esprime un giudizio attinente alla misura del danno (ancorato a dati obiettivi).

L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone, infatti, non solo che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, ma che tale sia anche l'ulteriore effetto pregiudizievole subito dalla parte offesa (in questi esatti termini la giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 50660, del 5/10/2017, Rv. 271695). 174-38755/2021

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Massimo P- atti Sergi aola 101, /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1966 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 174-38755/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla qualificazione giuridica del reato complesso tentato e alla valutazione circostanziale del fatto in ragione delle modalità del suo perfezionamento. E costante l'insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spesi in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente, quanto illogica, lettura. Nel duplice giudizio conforme di merito è rimasta accertata la condotta violenta usata dall'agente sulla persona dell'offeso per liberarsi dalla sua tensione alla cattura, il che rappresenta l'in sé del fatto tipico descritto in imputazione al capo 1. Lo stesso è a dirsi per le lesioni contestate al capo 2, diretta conseguenza della violenza esercitata dall'agente sulla vittima. 1.1.Quanto alla censurata negazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di carattere patrimoniale invocata (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.), la Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio (misurato nel minimo edottale per la più grave fattispecie tentata di rapina impropria), ritenendo non concedibile la prima in carenza di qualsivoglia elemento di positiva valutazione in fatto e insussistente la seconda circostanza invocata in ragione del fatto che il danno complessivo riportato dalla persona offesa dal reato commesso non appare tenue, in ragione della violenza esercita nei confronti della persona. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., posto che con la stessa si esprime un giudizio attinente alla misura del danno (ancorato a dati obiettivi). L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone, infatti, non solo che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, ma che tale sia anche l'ulteriore effetto pregiudizievole subito dalla parte offesa (in questi esatti termini la giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 50660, del 5/10/2017, Rv. 271695). 174-38755/2021 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Massimo P- atti Sergi aola 101, /
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