CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne in data 15/04/2025;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15/04/2025, n. 18648, la Quarta sezione di questa Corte hadichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 4 dicembre 2024 con cui la Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc.pen., la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza dicondanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina in data 7 marzo2022, irrevocabile il 16 dicembre 2022, che aveva confermato la decisione di condanna adanni due e mesi sei di reclusione pronunciata dal Tribunale di Messina il 20 luglio 2021. Conqueste ultime decisioni [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cuiagli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocatoBenedetto [OSCURATO:PERSONA], denuncia che la richiamata sentenza della Corte di cassazione del 15aprile 2025 è frutto di errore di fatto, laddove ha affermato che “quanto alle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata (pp. 3 e 4) sottolinea come essefossero state portate all’attenzione della Corte di appello di Messina, la quale però disattesela richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., ritenendo le prove nuove ininfluenti”, dal momentoche la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva invece affermato che “quanto alledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento palmese, non si tratta diprove nuove o sopravvenute, ma conosciute e già spese dalla difesa dell’imputatonell’articolazione degli argomenti a sostegno dei motivi di impugnazione e della lineadifensiva portata avanti nell’interesse dell’imputato e già ampiamente vagliata e respintadalla Suprema Corte”.La difesa lamenta, pertanto, che non solo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], maanche la Corte di cassazione aveva errato nel disconoscere la natura di prove nuove osopravvenute alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA],riportandone il contenuto.La difesa lamenta ancora che è frutto di errore di fatto anche quanto riportato dallasentenza della Corte di cassazione del 15/04/2025 alla pagina 5, laddove afferma che “ilrichiamo della Corte di appello alla valutazione effettuata nel corso del giudizio di merito, aifini di cui all’art. 603 c.p.p., rende inoltre evidente la non decisività di tali dichiarazioni,contrariamente a quanto il [OSCURATO:PERSONA] afferma”, atteso che le dichiarazioni delloStancampiano e della [OSCURATO:PERSONA] non erano state introdotte nel corso del processo, nonfurono oggetto di richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e non furono oggettodi delibazione della Corte di appello di Messina, né da quest’ultima dichiarate inammissibilie/o superflue, riportando l’elenco delle prove di cui era stata chiesta l’acquisizione in sede diriapertura dell’istruttoria dibattimentale e ribadendo che le dichiarazioni dello Stancampianoe della [OSCURATO:PERSONA], in ragione del carattere della novità, dovevano essere riconosciute comeprove nuove e sopravvenute, non potendo escludersi l’idoneità a dimostrare l’estraneità delricorrente ai fatti contestatigli.Aggiunge che, come evidenziato nella istanza di revisione, gli ex dipendenti dellasocietà Macrì, Cosentino e Barrese non avevano affermato che il ricorrente chiudevaun’azienda per far transitare i dipendenti su altre create ad hoc, né di aver ricevutodisposizioni lavorative dal ricorrente anche dopo la cessione delle quote societarie da partesua, e giammai sino al giugno 2013, sicchè aveva fatto nuova richiesta di audizione dicostoro sulle circostanze esposte.Ancora, ulteriore prova a discarico introdotta nel giudizio di revisione è rappresentatadalla testimonianza dell’ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], che, nelle s.i.t. rilasciate allaGuardia di Finanza in data 06/02/2016, aveva dichiarato di ricevere disposizioni solo daRocco [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], senza fare riferimenti al ricorrente, e di sapere che erasubentrata quale amministratrice della società [OSCURATO:PERSONA].3. E’ pervenuta memoria difensiva dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia del ricorrente, con la quale si contestano le conclusioni del Procuratore generale diinammissibilità del ricorso, ritenute illogiche perché la decisione sostitutiva ex art. 625-biscod. proc. pen. non può limitarsi a riprodurre l’esito della pronuncia impugnata con argomentiincoerenti e non risolutivi dell’errore, proprio perché le prove indicate dal ricorrente asostegno dell’istanza di revisione, vale a dire le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e dellaVentimiglia, erano prove nuove, mai state oggetto di valutazione da parte della Corteterritoriale nel giudizio di merito di secondo grado. Si aggiunge che il riferimento che ilProcuratore generale fa ai punti a) e m) delle richieste istruttorie disattese dalla Corte diappello, per sostenere che le prove richieste erano già state diversamente proposte nelgiudizio di cognizione e non vi fosse elemento di novità delle prove, è contraddittorio ecomunque smentito dal contenuto delle richieste istruttorie nei punti richiamati, riguardantiacquisizione di mail e verbale di s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non una richiesta diescussione testimoniale in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. [OSCURATO:PERSONA] premette che il particolare strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen. èteso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio,quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto lacui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove peruna vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia statoomesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., daultimo, Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01).La giurisprudenza di questa Corte è chiara nel ritenere che l’errore di fatto – verificatosinel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. –consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezionedelle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01).Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell’errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, cometale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez. U,n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; cfr. altresì Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011,Corsini, Rv. 250527; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagaren, non. mass.).Del tutto coerente con questa impostazione è, infine, la considerazione per cui il ricorsostraordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneo vagliodelibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato unerrore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv.260817).Del pari, conseguente all’impostazione illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n.52985 del 16/05/2017, Novebaci, non mass.) si profila l’approdo secondo cui l’erroremateriale e l’errore di fatto – indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibilericorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione – consistono, il primo,nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazionegrafica e, il secondo (che qui rileva), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti internial giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo,con l’effetto che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto - e vanno ritenuti,quindi, inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di dirittoconseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193).Infine, l'errore di fatto deve necessariamente tradursi, per legittimare il ricorsostraordinario, nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito delprocesso, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale siè concluso il giudizio di legittimità. Pertanto, dalla decisività dell'errore di fatto deve trarsi ilcorollario che l'errore stesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all'art. 625-bis, qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al tema diindagine o non dedotti con l'appello. E, con particolare riferimento all'omesso esame dimotivi infondati, in modo manifesto o non, è opportuno sottolineare che l'esclusione delricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell'indicato principio didecisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nellairragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motiviprivi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione delgiudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenutoperfettamente identico (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.).3. Ora, sebbene la sentenza della Quarta Sezione n. 18648 del 15/04/2025 abbiaerroneamente indicato che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da GiusiVentimiglia furono oggetto di richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. alla Corte di appello diMessina e da questa disattese, poiché ininfluenti ai fini della decisione, e sebbene abbia poiricordato che la prova era già stata dichiarata superflua nel procedimento di cognizione, edunque già valutata con una statuizione soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione,l’errore di fatto non riveste carattere di decisività, alla luce delle argomentazioni contenutenella ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e della motivazione resa dallaQuarta Sezione di questa Corte nel paragrafo 1.3. della decisione impugnata.3.1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, messo in evidenza che: a) ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel diverso procedimento palmese fosseroconosciute e già inserite negli argomenti a sostegno dei motivi di impugnazione, avendo laCorte di cassazione già vagliato e respinto la relativa linea difensiva; b) le dichiarazioni diCarmelo [OSCURATO:PERSONA] oltre che essere già nel patrimonio documentale e conoscitivo delle parti,poiché rese nel procedimento iscritto al n. 1871/2015 R.G.N.R. dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nel quale erano state assunte lesommarie informazioni rese dai dipendenti Macrì e Barrese ed acquisite nel corso delgiudizio di cognizione di primo grado, rivelavano che il dichiarante non era stato in grado diprecisare in che periodo avesse lavorato alle dipendenze della società e, peraltro, rendendodichiarazioni confuse su coloro che impartivano le direttive.3.2. Poste tali basi dalla Corte di merito, vale a dire che i temi probatori dedotti nonpotessero essere ritenuti nuovi o sopravvenuti, è tuttavia indubbio che la sentenzaimpugnata, nel ritenere – al paragrafo 1.3.– l’aspecificità e, comunque, la manifestainfondatezza delle doglianze, ha precisato che, nel giudizio di cassazione definito consentenza Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, i motivi di ricorso, tendenti adsottolineando “1) che il ricorrente gestì il personale fino al giugno 2013; 2) che la gestionedel rapporto di lavoro è un tipico atto gestorio; 3) che, invece, la tenuta della contabilità noncostituisce, di per sé, atto gestorio dell'ente; 4) che la richiesta della contabilità da parte delloStancampiano e la gestione del conto della società potrebbe, al più, prefigurare unacogestione di fatto della società stessa”, senza che il ricorrente, nell’affermare la novità dellaprova, si fosse adeguatamente confrontato con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato.Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha ricordatocome la Corte di appello si fosse soffermata sulla non persuasività della prova conmotivazione adeguata e logica, rimarcandone la non decisività del contenuto e sottolineandocome le dichiarazioni di costui facessero parte del patrimonio conoscitivo delle parti, perchéassunte nello stesso procedimento nel quale erano state rese le dichiarazioni degli exdipendenti Macrì e Barrese, ritenendo corrette le conclusioni cui era giunta la Corteterritoriale in sede di revisione, ritenendo le prove nuove inidonee ad incideresull’accertamento del fatto.Ha ribadito, infine, la Corte di legittimità, il principio per cui, in tema di revisione, ladeclaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le “nuove prove” palesementeinidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, sisottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata edimmune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210; Sez. 3, n.39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690), precisando che il ricorso non avesse spiegato in chetermini le prove dedotte, unitamente a quelle già valutate, fossero tali da dimostrare, seaccertate, che il condannato dovesse essere prosciolto ex art. 631 cod. proc. pen.4. Alla stregua delle argomentazioni esposte, è allora evidente che, nel caso in esame,l’errore rilevato non assuma carattere di decisività, risolvendosi la doglianza in una nonconsentita richiesta di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata.Infatti, tenendo conto pur sempre che il limitato potere-dovere di valutazione, anche nelmerito, proprio della fase disciplinata dall'art. 634 cod. proc. pen. inerisce all'oggettivapotenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una necessaria pronuncia diproscioglimento, deve rilevarsi come la valutazione espressa da questa Corte nelladecisione impugnata avesse esaurientemente preso atto che la verifica prognostica sulgrado di affidabilità e di conferenza del novum dedotto era stata svolta nel provvedimentodella Corte territoriale in modo adeguato e con ragionamento esente da cadute logiche,essendosi enucleata e giustificata la chiara e lineare valutazione dell'inadeguatezza dellaprova nuova a innescare la concreta possibilità del ribaltamento dell'esito decisorio.5. In conclusione, non essendosi trattato di un errore di fatto incidente sul processoformativo della volontà decisionale avente carattere di decisività, il ricorso straordinariopresentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], risultando proposto fuori dalle ipotesipreviste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma infavore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltàintrodotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzioneprevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate leragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]