CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Catania, per quanto qui d’interesse, ha confermato la suacondanna per i reati di illegale detenzione e porto di un’arma clandestina e per laricettazione della stessa;ritenuto che tutti e tre i motivi deducono censure che hanno costituito motivi di appello eche il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso;rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha in primo luogo motivato avversando latesi dell’imputato dell’assenza di dolo, asseritamente giustificata con il casuale rinvenimentoper strada dell’arma che egli non consegnò alle Autorità perché, a causa del suo stato diassuntore abituale di alcool e stupefacenti, l’aveva dimenticato. Sul punto il Giudice diappello ha invero osservato che l’arma aveva la matricola abrasa (sicché tale circostanza,facilmente riconoscibile, ne comprovava la provenienza delittuosa, poiché «Chiunquedetiene un'arma comune da sparo deve sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi prescrittidall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, cosicché non può invocare la situazione diignoranza della loro abrasione o cancellazione» (Sez. 1, n. 11908 del 18/01/2019, Passaro,Rv. 275321 - 01) e ha individuato congrue ragioni per le quali la versione del rinvenimentocasuale e della incolpevole omessa consegna era del tutto implausibile;considerato, quanto al secondo motivo, che sfugge a censura il motivo riguardante lecircostanze attenuati generiche poiché le sentenze di merito hanno esaurientementemotivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli (assenza di elementi suscettibili dipositiva valutazione) e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempostesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l’esercizio di valutazionidiscrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessivaillustrazione che ha valorizzato l’assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili; considerato, infine, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio che lagenerica doglianza svolta sul punto dal ricorrente oblitera il principio, secondo cui, in tema dideterminazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che alriguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguitavalutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazionesiffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una penaal di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliatada parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nelsuo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata allaquantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv.267949);considerato che – a fronte di tali motivazioni, prive di fratture logiche e aderenti allerisultanze di prova – la difesa si è limitata a svolgere critiche del tutto a-specifiche, sicché varichiamato l’arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA],Rv. 277710 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]