CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 21632/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6452/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] presso la Repubblica Italiana , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresentanoe difendono; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4613/2018,pubblicata i l 13/12/2018 , R.G.N. 1618/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, per quanto ancora qui rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di condanna dell’Ambasciata di Grecia in Italia al pagamento dell’importo di € 74.406,62, oltre accessori, a titolo di differenze retributiveper TFR e tredicesima mensilità in favore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva lavorato alle sue dipendenze con mansioni di autista; in accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con condanna dell’Ambasciata al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che il Tribunale, invece, aveva compensato; 2.avverso la predetta sentenza il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, con 3 motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto come nuova l'eccezione relativa all’applicabilità, nella fattispecie, del principio dell'assorbimento; 2.con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost e dell'art. 2099 c.c., per avere erroneamente affermato l'inapplicabilità alla fattispecie del principio dell'assorbimento di quanto corrisposto in eccesso al lavoratore rispetto a quanto previsto dal CCNL; 3.con il terzo motivo, violazione degli artt. 327, 334, 436 c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver ritenuto ammissibile l'appello incidentale in punto di compensazione delle spese di lite e per l'effetto ritenuto illegittima detta compensazione e condannato l'Ambasciata di Grecia al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;4.il primo motivo è inammissibile per difetto di decisività; 5.la Corte distrettuale ha sì osservato che il motivo dell'appello principale di parte datoriale riguardante l'applicazione del principio di assorbimento costituiva eccezione proposta per la prima volta nel secondo grado di giudizio; ha comunque ritenuto tale eccezione infondata nel merito, con specifica motivazione in ordine all'inapplicabilità al caso di specie del principio dell'assorbimento, questione oggetto del secondo motivo di ricorso per cassazione; 6.tale secondo motivo non è, peraltro, fondato; 7.la Corte distrettuale, sul punto, ha invero motivato sinteticamente, ma chiaramente, nel senso che l'assorbimento di quanto corrisposto in eccesso rispetto a quanto previsto dal CCNL può applicarsi in ipotesi di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazionedel rapporto operata dalle parti, e che quindi tale criterio non è applicabile nel caso in esame, in cui non è in discussione la natura subordinata del rapporto dalla sua origine, vertendosi perciò in ipotesi di trattamento di maggior favore; tali argomentazioni sono conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che ilpatto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dalpatto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati; in senso contrario non può essere invocato il criterio dell'assorbimento, imperniato sul trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi, che, fondandosi sulla diversa situazione della conversione di un rapporto qualificato ab origine come autonomo in un contratto di prestazione d'opera subordinata, pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (Cass. n. 1644/2018, n. 8255/2010, n. 8097/2002; cfr. anche, in fattispecie analoghe, Cass. n. 1321/2023, n. 1325/2023); 8.neppure risulta meritevole di accoglimento il terzo motivo; 9.questa Corte ha di recente ribadito (Cass. 28422/2022, n. 3830/2020; v. in precedenza Cass. n. 2026/2012) che è ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva e che con l'appello incidentale possono essere proposti motivi anche autonomi rispetto a quelli oggetto dell'appello principale, sempre entro il termine di cui all'art. 436 c.p.c., nella specie rispettato; infatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. n. 14609/2014; conf. Cass. n. 29593/2018, Cass. n. 36127/2021); dunque, la parte cui sia stata notificata l'impugnazione avversaria è legittimata alla proposizione - nel rito del lavoro non meno che in quello ordinario - della propria impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334, primo comma c.p.c., anche avverso capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal gravame principale, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, purché sempre nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite per l'impugnazione incidentale; tale orientamento trae fondamento dal principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, principio generale che si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c.; 10.tanto premesso, il sindacato della Corte dicassazione in materia di regolazione delle spese di lite nel merito è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lespese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019), così come quello di escludere la compensazione e di applicare la regola generale della soccombenza, nel caso di specie con specifica e congrua motivazione sul punto, collegata all’insussistenza di novità della questione o di mutamento della giurisprudenza; 11.il ricorso deve pertanto, stante l’infondatezza o inammissibilità dei motivi dedotti, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza; 12.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu