Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25975/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.6266/2024 depositata il 06/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 8704/2025Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 25975/2026Data pubblicazione 30/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore) partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.6266/2024 depositata il 06/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 8704/2025Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 25975/2026Data pubblicazione 30/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore) partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris