CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45711/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile le istanze, formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, non essendo le stesse corredate "da formale dichiarazione o elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato, non detenuto come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen.". 2. Avverso detto provvedimento, il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.", evidenziando che nel corpo dell'istanza, il difensore aveva non solo identificato compitamente il [OSCURATO:PERSONA] ma aveva, altresì, indicato l'indirizzo di residenza del predetto e che, in data 3.8.2019, aveva già avanzato altra domanda per la concessione di misura alternativa, relativamente ad altro titolo esecutivo, con dichiarazione di elezione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto" (Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Rv. 267407). Va, altresì, osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di sorveglianza, la dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., per il condannato non detenuto, che avanzi richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione fra i dati di identificazione del richiedente della residenza anagrafica di costui occorrendo, invece, che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza la propria volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione. Da ciò discende che la mera indicazione della residenza anagrafica del condannato non può essere considerata valida ai sensi dell'art. 677, comma 2 bis, del codice di rito, così come la dedotta dichiarazione di domicilio che il condannato avrebbe effettuato con riguardo ad altra domanda di concessione di misure alternative e ad altro titolo esecutivo. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]