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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 1995

Cassazione n. 25392/2023

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02.05.1995 avverso la sentenza del 10/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo.

Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 03/03/2023, a fronte di sentenza emessa il 10/01/2023 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni

15. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 25/01/2023 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva dunque in data 24/02/2023; Ritenuto, in ogni caso, che il ricorso è inammissibile altresì perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613,, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02.05.1995 avverso la sentenza del 10/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 03/03/2023, a fronte di sentenza emessa il 10/01/2023 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni 15. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 25/01/2023 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva dunque in data 24/02/2023; Ritenuto, in ogni caso, che il ricorso è inammissibile altresì perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613,, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 25392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris