CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con enunciati assertivi un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che censura la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza - è privo di specificità in quanto la Corte di appello ha ritenuto la diversa aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O. • 23 2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2