CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15685/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Broccostella (FR), via S. Martino n. 16, elettivamente domiciliata in Roma, via Mirandola n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso per revocazione, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - per la revocazionedell’ordinanza di questa Corte suprema di cassazione n. 26107del 15 ottobre 2019 ; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; REVOCAZIONE – [OSCURATO:PERSONA] 2012. R.G. N.15685/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava , dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, l’avviso di accertamento n. TKQ032E00932/2014, notificato il 4 luglio 2014, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone a seguito di indagini finanziarie nel corso delle quali erano stati riscontrati versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. In particolare, l’Ufficio determinava una maggiore IRES dovuta di € 25.698,00, una maggiore IRAP di € 4.333,00 nonché una maggiore IVA di € 9.744,00. La C.T.P. di Frosinone, con sentenza n. 454/01/2015, depositata il 26 maggio 2015, rigettava il ricorso proposto dalla società, compensando le spese. 2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio –sezione staccata di Latina, con sentenza n. 9741/18/2016, pronunciata il 15 dicembre 2016 e depositata in segreteria il 29 dicembre 2016 , accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettava l’appello della società e confermava quindi la legittimità dell’atto impugnato, condannando altresì l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 3. Avverso tale ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione la Società FinanziariaImmobiliares.r.l., sulla base di un unico motivo. La Corte di cassazione –sezione tributaria, con ordinanza n. 26107 depositata il 15 ottobre 2019, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. R.G. N.15685/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con ricorso ex art. 391-biscod. proc. civ. del 29 maggio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiesto la revocazione di tale ultima sentenza, denunziando errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Rilevato che: 6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce errore sull’intero oggetto del contendere da cui sarebbe affetta l’ordinanza impugnata. Infatti, con l’unico motivo di ricorso proposto per l’impugnazione della sentenza della C.T.R. del Lazio –sezione staccata di Latina n. 9741/18/2016 depositata il 29 dicembre 2016 la società ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2722 cod. civ., posto che, a suo dire, essa avrebbe assolto all’onere probatorio che le incombeva, mediantela richiesta di C.T.U., considerata necessaria al fine di poter superare la presunzione legale che assiste le indagini finanziarie in ipotesi di accertamento basato su movimentazioni di prelevamenti e versamenti operati su conti bancari della contribuente. Questa Corte, invece, con l’ordinanza impugnata, ha sì cassatocon rinvio la sentenza della Corte tributaria regionale, ma sulla base di un motivo giammai dedotto dalla ricorrente, e cioè la violazione degli artt. 8, commi 2 e 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, e 60, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere ritenuto perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento, senza la prova della R.G. N.15685/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Tale motivo, tuttavia, non era stato in alcun modo dedotto dalla contribuente, che aveva, invece, eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., ovvero, in subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice, deducendo che ella si era adoperata per poter assolvere all’onere probatorio su di lei incombente, mediante richiesta di C.T.U., al fine di superare la presunzione legale che assiste le indagini finanziarie in ipotesi di accertamento basato su movimentazioni di prelevamenti e versamenti sui conticorrenti. 8. Appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in oggetto, posto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione riguardante l’ammissibilità della revocazione in ipotesi di motivazione riferibile ad altro ricorso. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuov