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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23792/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna in data 42 aprile 2022 che aveva riconosciuto BOSCO Molly colpevole del reato di furto in abitazione in concorso e utilizzazione indebita di carta di pagamento sottratta alla persona offesa.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della consumazione del reato di furto in appartamento trattandosi di condotta realizzata sotto il costante controllo e la possibilità di intervento delle forze dell'ordine, nonché all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto.

3. Il ricorso è inammissibile.

3. Considerato che il primo motivo, concernente la consumazione del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. risulta meramente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello e adeguatamente disattese dai giudici di merito con motivazione logica e priva di contraddizioni, nonché del tutto privo di analisi censoria e di confronto con il suddetto incedere argomentativo ma del tutto assertivo e fondato su massime giurisprudenziali non coniugate con la peculiarità della ipotesi criminosa contestata.

Quanto al trattamento sanzionatorio (circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.) i giudici dell'impugnazione, coni argomentare del tutto logico, hanno escluso la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava tutt'altro che caratterizzato da speciale tenuità, sia per le modalità decettive della condotta, sia per la qualità della persona offesa, sia per il valore dei beni e degli importi sottratti, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'attività illecita si sia arrestata allo stadio del tentativo.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna in data 42 aprile 2022 che aveva riconosciuto BOSCO Molly colpevole del reato di furto in abitazione in concorso e utilizzazione indebita di carta di pagamento sottratta alla persona offesa. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della consumazione del reato di furto in appartamento trattandosi di condotta realizzata sotto il costante controllo e la possibilità di intervento delle forze dell'ordine, nonché all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3. Considerato che il primo motivo, concernente la consumazione del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. risulta meramente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello e adeguatamente disattese dai giudici di merito con motivazione logica e priva di contraddizioni, nonché del tutto privo di analisi censoria e di confronto con il suddetto incedere argomentativo ma del tutto assertivo e fondato su massime giurisprudenziali non coniugate con la peculiarità della ipotesi criminosa contestata. Quanto al trattamento sanzionatorio (circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.) i giudici dell'impugnazione, coni argomentare del tutto logico, hanno escluso la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava tutt'altro che caratterizzato da speciale tenuità, sia per le modalità decettive della condotta, sia per la qualità della persona offesa, sia per il valore dei beni e degli importi sottratti, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'attività illecita si sia arrestata allo stadio del tentativo. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]