CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 1959
Cassazione n. 17538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nell' ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 07/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 4 aprile 2022, con il quale era stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.) avverso il diniego opposto dalla Direzione della Casa circondariale di Sassari-Bancali alla sua richiesta di poter accedere alla visione di ulteriori canali televisivi. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva rilevato che il rifiuto di consentire ai detenuti sottoposti a regime differenziato l'accesso a tutte le emittenti nazionali disponibili alla visione di tutti i detenuti in regime ordinario non fosse giustificato, e che l'intervento necessario per garantire quanto richiesto non richiedeva una spesa significativa. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il denunciato rifiuto di assicurare ai detenuti un generalizzato accesso ai canali televisivi non era giustificato da esigenze di sicurezza e ordine, essendo risultato che i canali televisivi oggetto della richiesta non diffondono programmi attraverso i quali veicolare messaggi e che, con particolare riguardo ai detenuti sottoposti a regime differenziato, l'accesso ai canali televisivi assume particolare rilievo nelle condizioni di vita, e la riduzione dell'offerta televisiva si risolve nella, non giustificata, limitazione del diritto di accedere a contenuti informativi o di intrattenimento. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo proposto dal detenuto disponendo che l'apparecchio TV in dotazione venga sintonizzato anche sull'emittente radio RTL 102,5, che invece era stata esclusa dal Magistrato di sorveglianza. 2. Avverso il citato provvedimento il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (D.A.P.) e la Casa circondariale di Sassari, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, propongono ricorsi per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 35-bis Ord. pen., rilevando che la statuizione adottata con il provvedimento impugnato si pone al di fuori del perimetro dei presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tutela giurisdizionale. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Con il terzo deducono la violazione dell'art.41-bis Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato e va, quindi, pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari. 2. Invero, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). 2.1. Con riguardo all'accesso dei detenuti ai programmi televisivi è stato affermato che la limitazione ad alcuni e non ad altri canali televisivi non incide sul diritto del detenuto di accedere all'informazione, che è assicurata dal consentito accesso ai canali televisivi di maggiore diffusione nazionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998; Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279456). Ne segue che tale situazione di fatto non integra una effettiva violazione dei diritti del detenuto e, dunque, non giustifica l'intervento giurisdizionale a tutela. 2.2. Quindi, se può essere condiviso il rilievo del Tribunale secondo il quale la distinzione tra diritto e modalità di esercizio del diritto appare artificiosa, atteso che un diritto sempre si attua in concreto attraverso modalità attuative, le quali non possono considerarsi estranee alla stessa tutela del diritto, è necessario, appunto, verificare in concreto le modalità di attuazione del diritto onde verificare se siano tali da incidere sulla effettività del diritto. Nel caso in esame, il presupposto fattuale del reclamo del detenuto era la circostanza che la direzione dell'istituto, conformemente alla circolare DAP del 2 ottobre 2017, aveva assicurato l'accesso a tutti i canali RAI e ai canali delle emittenti private canale 5, rete 4, italia 1, la 7, cielo, iris e tv 2000, e non anche di altri canali (focus, canale 34, tv 8) preferiti dal detenuto. All'evidenza, siffatta conformazione dell'esercizio del diritto all'informazione e all'intrattenimento non è tale da limitare un effettivo esercizio di esso, ma costituisce una mera modalità organizzativa, necessaria nella gestione della complessa struttura a fronte della nota ampiezza dell'offerta televisiva.3. Alla stregua di tali considerazioni, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di Sassari, emesso in data 4 aprile 2022, debbono essere annullati senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza d