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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22670/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 224, 217, comma 1, nn. 2) e 4), legge fall.; letta la memoria trasmessa in data 11 aprile 2025 dal Difensore della parte civile, contenente le conclusioni scritte e la relativa nota spese; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha spiegato diffusamente, alla pag. 6 della sentenza impugnata, le ragioni per cui nel caso in esame dovesse ravvisarsi, a carico dell'imputato, la colpa grave richiesta dalla norma incriminatrice, solo genericamente contestata nell'atto di appello e ritenuto, per tale ragione, che il motivo sia anche manifestamente infondato, essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato e privo degli asseriti difetti motivazionali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che devono essere liquidate, tenuto conto della natura del presente procedimento, in complessivi 1.800,00 euro, oltre accessori di legge, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 224, 217, comma 1, nn. 2) e 4), legge fall.; letta la memoria trasmessa in data 11 aprile 2025 dal Difensore della parte civile, contenente le conclusioni scritte e la relativa nota spese; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha spiegato diffusamente, alla pag. 6 della sentenza impugnata, le ragioni per cui nel caso in esame dovesse ravvisarsi, a carico dell'imputato, la colpa grave richiesta dalla norma incriminatrice, solo genericamente contestata nell'atto di appello e ritenuto, per tale ragione, che il motivo sia anche manifestamente infondato, essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato e privo degli asseriti difetti motivazionali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che devono essere liquidate, tenuto conto della natura del presente procedimento, in complessivi 1.800,00 euro, oltre accessori di legge, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 7
Sentenza Cassazione n. 22670/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris