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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13755/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . f'you <-42)-9 peic 'Q cc_or.Q-2-et.t.t.t.tTo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2021 il Tribunale di Lecce - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati in distinte sentenze, introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo al primo motivo vizio del procedimento.

Si rappresenta che l'ordinanza è stata emessa senza previa fissazione della udienza camerale ai sensi dell'art.666 cod.proc.pen..

Al secondo motivo si deduce, in subordine, vizio di motivazione della decisione impugnata.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Ed invero risulta dagli atti non già l'omessa fissazione di udienza quanto l'omissione degli avvisi al PM e al condannato.

Si tratta, in ogni caso, di vizio del contraddittorio rilevante, avendo il giudice della esecuzione esaminato nei suoi contenuti la richiesta e non avendo emesso un provvedimento di inammissibilità (consentito nei limiti di cui all'art.666 comma 2 cod. proc. pen. ).

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.

Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . f'you <-42)-9 peic 'Q cc_or.Q-2-et.t.t.t.tTo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2021 il Tribunale di Lecce - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati in distinte sentenze, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo al primo motivo vizio del procedimento. Si rappresenta che l'ordinanza è stata emessa senza previa fissazione della udienza camerale ai sensi dell'art.666 cod.proc.pen.. Al secondo motivo si deduce, in subordine, vizio di motivazione della decisione impugnata. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Ed invero risulta dagli atti non già l'omessa fissazione di udienza quanto l'omissione degli avvisi al PM e al condannato. Si tratta, in ogni caso, di vizio del contraddittorio rilevante, avendo il giudice della esecuzione esaminato nei suoi contenuti la richiesta e non avendo emesso un provvedimento di inammissibilità (consentito nei limiti di cui all'art.666 comma 2 cod. proc. pen. ). Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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