CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )21 [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d',$ppello di Torino che ha confermato quella emessa in data 20/5/2016 dal Tribunale di Alessandr$3, che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di evasione ascrittigli, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della pena, essendosi omesso di considerare gli elementi a favore del ricorrente dedotti in appello. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha risposto alle pertinenti doglianze difensive considerando, a base della reiezione delle richieste, la personalità del ricorrente, dichiarato delinquente abituale e le numerose condanne a suo carico nonché delle ragioni sottostanti alle condotte di evasione. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ki ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]