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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 21638/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 marzo 2026 il Tribunale di Salerno ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena patteggiata di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/95.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per non avere il Tribunale verificato la possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02).

3. Nel caso in esame, alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche, va rilevato che il ricorrente non può dolersi della mancata valutazione in ordine alla possibilità di accedere alla messa alla prova, essendo stata pronunciata una sentenza di patteggiamento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2026 il Tribunale di Salerno ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena patteggiata di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/95. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per non avere il Tribunale verificato la possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02). 3. Nel caso in esame, alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche, va rilevato che il ricorrente non può dolersi della mancata valutazione in ordine alla possibilità di accedere alla messa alla prova, essendo stata pronunciata una sentenza di patteggiamento. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21638/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris