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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 1958

Cassazione n. 44393/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/04/1958 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 23 novembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. per aver formato una carta di identità valida per l'espatrio con generalità diverse dalle sue, ma su cui era apposta la sua foto, condotta posta in essere durante il tempo in cui l'imputato si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un ordine di carcerazione.

Nello stesso contesto, la Corte territoriale ha rettificato, su richiesta del Procuratore generale, la rubrica del capo di imputazione, laddove era indicato l'art. 497 comma 2 bis, corretto in art. 497-bis, comma 2.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia.

L'impugnativa è strutturata innanzitutto su un riepilogo delle sentenze di primo grado e di appello e su una — consistente — sintesi dei motivi di appello.

2.1. Il vero e proprio ricorso lamenta in primo luogo la nullità della sentenza impugnata perché — si legge nell'impugnativa — la Corte territoriale non poteva limitarsi a correggere la rubrica del capo di imputazionet perché una cosa è difendersi da un'accusa ex art. 497-bis e un'altra è difendersi dalla contestazione del reato di cui all'art. 497 comma 2 bis, 61 n. 6 e 99 cod. pen. perché la pena è più severa nella seconda ipotesi e non è possibile il giudizio di prevalenza delle attenuanti.

Il secondo errore che la Corte di appello avrebbe compiuto — incorrendo in vizio di motivazione — risiede nel fatto di aver ritenuto Vanimus possidendi dell'imputato sol perché questi aveva apposto sul documento la sua effige, mentre diversa era l'impostazione dell'atto di appello, che insisteva sulla circostanza che la carta di identità fu trovata in un cassetto di una casa di villeggiatura.

La terza doglianza concerne la violazione di legge in cui la Corte di merito sarebbe incorsa nell'escludere il falso grossolano perché gli agenti si accorsero che il documento era falso non già perché recava l'effige dell'imputato e le generalità di un altro soggetto, ma perché mancava il timbro che deve essere apposto in parte sul documento ed in parte sulla fotografia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché la Corte territoriale non poteva limitarsi a correggere la rubrica del capo di imputazione, giacché — sostiene più o meno testualmente l'impugnativa — una cosa è difendersi da un'accusa ex art. 497 -bis e un'altra è difendersi dalla contestazione del reato di cui all'art. 497 comma 2 bis, 61 n. 6 e 99 cod. pen. (così il ricorso), perché la pena è più severa nella seconda ipotesi e non è possibile il giudizio di prevalenza delle attenuanti.

Orbene, in disparte la confusa indicazione degli articoli di partenza e di quelli frutto della correzione che si legge nel ricorso, quest'ultimo è inammissibile, in primo luogo, in quanto la Corte di appello ha chiarito che:le circostanze aggravanti erano state correttamente indicate sia in udienza di convalida che, per quel che più conta, in quanto rappresenta l'atto che determina la vocatio in iudicium e su cui i giudici del merito devono ragionare, nel capo di imputazione riportato nel decreto di giudizio immediato, a nulla rilevando che, nell'avviso di fissazione dell'udienza per il rito abbreviato, fosse stato sinteticamente riportato il generico riferimento all'art. 497-bis cod. pen., senza l'indicazione delle circostanze aggravanti.

D'altra parte i dati fattuali alla base della contestazione delle aggravanti di cui all'art. 61, n. 6) cod. pen. e della recidiva erano puntualmente indicati nella parte descrittiva del capo di imputazione, il che rende superflua qualsiasi osservazione sulla rubrica, trattandosi di circostanze di natura non valutativa e, come tali, suscettibili di una mera contestazione in fatto (arg. ex Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).

Milita ulteriormente per l'inammissibilità del ricorso la circostanza che il ricorrente non contraddica affatto la risposta della Corte di merito, limitandosi ad una generica censura.

La correzione dell'indicazione presente in rubrica da 497, co 2 -bis a 497- bis comma 2 cod. pen. è evidentemente una mera correzione di errore materiale — così come ritenuto dalla Corte di appello quando ha provveduto di conseguenza — dal momento che, innanzitutto, l'art. 497 comma 2 -bis cod. pen. non esiste e, in secondo luogo, era contestato in fatto l'"aver formato" che è condotta prevista e punita dal solo comma secondo dell'art. 497-bis cod. pen. 2.

Quanto alla doglianza sull'animus possidendi, il ricorrente non si confronta con la risposta della Corte di appello che, in primo luogo, ha rimarcato come l'imputato avesse ammesso di aver formato il documento (il che, insieme alla constatazione della presenza della sua fotografia, sarebbe bastato per riscontrare l'ipotesi accusatoria della formazione del documento), ma ha anche insistito sulla piena disponibilità della carta di identità da parte dell'Angelino.

Su entrambi i temi non vi è un reale confronto da parte del ricorrente.

3. La censura sul falso grossolano è aspecifica in quanto la Corte di appello ha esaminato direttamente il documento, escludendo che si vertesse in tale ipotesi, ed ha attribuito — con motivazione del tutto logica — all'evidente discrasia tra le generalità del documento e l'immagine di Angelino che vi campeggiava, l'immediata presa di coscienza della polizia giudiziaria della sua falsità.

Tale immediata presa di coscienza, infatti, era legata alla circostanza che il documento è stato trovato proprio nell'abitazione di Angelino e questi è stato identificato dagli operanti che lo avevano individuato dovendogli notificare un ordine di carcerazione.

A queste argomentazioni il ricorrente non ha opposto critiche specifiche, il che destina l'impugnativa, anche sctto questo profilo, all'inammissibilità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/04/1958 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 23 novembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. per aver formato una carta di identità valida per l'espatrio con generalità diverse dalle sue, ma su cui era apposta la sua foto, condotta posta in essere durante il tempo in cui l'imputato si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un ordine di carcerazione. Nello stesso contesto, la Corte territoriale ha rettificato, su richiesta del Procuratore generale, la rubrica del capo di imputazione, laddove era indicato l'art. 497 comma 2 bis, corretto in art. 497-bis, comma 2. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia. L'impugnativa è strutturata innanzitutto su un riepilogo delle sentenze di primo grado e di appello e su una — consistente — sintesi dei motivi di appello. 2.1. Il vero e proprio ricorso lamenta in primo luogo la nullità della sentenza impugnata perché — si legge nell'impugnativa — la Corte territoriale non poteva limitarsi a correggere la rubrica del capo di imputazionet perché una cosa è difendersi da un'accusa ex art. 497-bis e un'altra è difendersi dalla contestazione del reato di cui all'art. 497 comma 2 bis, 61 n. 6 e 99 cod. pen. perché la pena è più severa nella seconda ipotesi e non è possibile il giudizio di prevalenza delle attenuanti. Il secondo errore che la Corte di appello avrebbe compiuto — incorrendo in vizio di motivazione — risiede nel fatto di aver ritenuto Vanimus possidendi dell'imputato sol perché questi aveva apposto sul documento la sua effige, mentre diversa era l'impostazione dell'atto di appello, che insisteva sulla circostanza che la carta di identità fu trovata in un cassetto di una casa di villeggiatura. La terza doglianza concerne la violazione di legge in cui la Corte di merito sarebbe incorsa nell'escludere il falso grossolano perché gli agenti si accorsero che il documento era falso non già perché recava l'effige dell'imputato e le generalità di un altro soggetto, ma perché mancava il timbro che deve essere apposto in parte sul documento ed in parte sulla fotografia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché la Corte territoriale non poteva limitarsi a correggere la rubrica del capo di imputazione, giacché — sostiene più o meno testualmente l'impugnativa — una cosa è difendersi da un'accusa ex art. 497 -bis e un'altra è difendersi dalla contestazione del reato di cui all'art. 497 comma 2 bis, 61 n. 6 e 99 cod. pen. (così il ricorso), perché la pena è più severa nella seconda ipotesi e non è possibile il giudizio di prevalenza delle attenuanti. Orbene, in disparte la confusa indicazione degli articoli di partenza e di quelli frutto della correzione che si legge nel ricorso, quest'ultimo è inammissibile, in primo luogo, in quanto la Corte di appello ha chiarito che:le circostanze aggravanti erano state correttamente indicate sia in udienza di convalida che, per quel che più conta, in quanto rappresenta l'atto che determina la vocatio in iudicium e su cui i giudici del merito devono ragionare, nel capo di imputazione riportato nel decreto di giudizio immediato, a nulla rilevando che, nell'avviso di fissazione dell'udienza per il rito abbreviato, fosse stato sinteticamente riportato il generico riferimento all'art. 497-bis cod. pen., senza l'indicazione delle circostanze aggravanti. D'altra parte i dati fattuali alla base della contestazione delle aggravanti di cui all'art. 61, n. 6) cod. pen. e della recidiva erano puntualmente indicati nella parte descrittiva del capo di imputazione, il che rende superflua qualsiasi osservazione sulla rubrica, trattandosi di circostanze di natura non valutativa e, come tali, suscettibili di una mera contestazione in fatto (arg. ex Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Milita ulteriormente per l'inammissibilità del ricorso la circostanza che il ricorrente non contraddica affatto la risposta della Corte di merito, limitandosi ad una generica censura. La correzione dell'indicazione presente in rubrica da 497, co 2 -bis a 497- bis comma 2 cod. pen. è evidentemente una mera correzione di errore materiale — così come ritenuto dalla Corte di appello quando ha provveduto di conseguenza — dal momento che, innanzitutto, l'art. 497 comma 2 -bis cod. pen. non esiste e, in secondo luogo, era contestato in fatto l'"aver formato" che è condotta prevista e punita dal solo comma secondo dell'art. 497-bis cod. pen. 2. Quanto alla doglianza sull'animus possidendi, il ricorrente non si confronta con la risposta della Corte di appello che, in primo luogo, ha rimarcato come l'imputato avesse ammesso di aver formato il documento (il che, insieme alla constatazione della presenza della sua fotografia, sarebbe bastato per riscontrare l'ipotesi accusatoria della formazione del documento), ma ha anche insistito sulla piena disponibilità della carta di identità da parte dell'Angelino. Su entrambi i temi non vi è un reale confronto da parte del ricorrente. 3. La censura sul falso grossolano è aspecifica in quanto la Corte di appello ha esaminato direttamente il documento, escludendo che si vertesse in tale ipotesi, ed ha attribuito — con motivazione del tutto logica — all'evidente discrasia tra le generalità del documento e l'immagine di Angelino che vi campeggiava, l'immediata presa di coscienza della polizia giudiziaria della sua falsità. Tale immediata presa di coscienza, infatti, era legata alla circostanza che il documento è stato trovato proprio nell'abitazione di Angelino e questi è stato identificato dagli operanti che lo avevano individuato dovendogli notificare un ordine di carcerazione. A queste argomentazioni il ricorrente non ha opposto critiche specifiche, il che destina l'impugnativa, anche sctto questo profilo, all'inammissibilità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della