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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08079/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]=g5ZZIEEMIML udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto ed alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

I motivi dedotti nel presente ricorso sono pertanto inammissibili.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]=g5ZZIEEMIML udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto ed alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". I motivi dedotti nel presente ricorso sono pertanto inammissibili. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris