CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1977
Cassazione n. 28982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZRUIL) nato il 06/11/1977 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione nella parte in cui riconosce l'elemento soggettivo della ricettazione non superi la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; e, inoltre, non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte di appello sul punto (che ha evidenziato come il ricorrente non avesse offerto alcuna giustificazione in ordine al possesso del telefono cellulare rubato: pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato che le doglianze in ordine la quantificazione della pena non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondate; la Corte d'appello ha, infatti, ribadito la correttezza della valutazione effettuata dal tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante della lieve entità, determinato la pena in cinque mesi e dieci giorni di reclusione (oltre duecento euro di multa), nel pieno rispetto di quanto indicato dai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]