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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 34788/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 maggio 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento, furto che aveva riguardato sia beni presenti nell'abitazione della vittima, sia la sua autovettura, parcheggiata nel cortile condominiale ed asportata grazie alle chiavi trovate nella casa depredata.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. perché l'apertura di una serratura utilizzando la chiave che lo stesso proprietario aveva lasciato incustodita non è sufficiente ad integrare la circostanza aggravante del mezzo fraudolento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

1.1. Una breve ricostruzione del fatto si impone per dare compiutamente conto della ragioni dell'accoglimento del ricorso.

Dalla sentenza impugnata e, soprattutto, dalla sentenza di primo grado, si ricava che la persona offesa, la mattina del fatto, era uscita di casa ed aveva chiuso con quattro mandate la porta di ingresso, ricordando di avere riposto le chiavi nella borsa.

Era rientrata dopo circa un paio d'ore e si era resa conto di non avere più le chiavi di casa; grazie a quelle della madre (che la persona offesa aveva raggiunto presso il luogo di lavoro), aveva aperto la porta e non aveva rilevato nulla di anomalo.

Era nuovamente uscita e, rincasata intorno alle ore 19, si era accorta che la porta di casa non presentava la chiusura a quattro mandate con cui l'aveva assicurata al mattino, la casa era completamente a soqquadro e mancavano molti oggetti e denari, benché non vi fossero segni di effrazione; era stata anche rubata l'autovettura parcheggiata nel cortile condominiale le cui chiavi si trovavano in casa.

Grazie alle impronte digitali repertate sul posto dalla p.g., si era risaliti all'identità dell'imputato come l'autore del fatto; Gaudio aveva poi anche ammesso l'addebito.

1.2. Orbene, la ricostruzione fattuale fatta propria dai Giudici di merito non ha consentito di accertare come Gaudio fosse entrato in possesso delle chiavi della casa depredata. [OSCURATO:PERSONA] monocratico, a pag. 6 della sentenza, per giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, aveva affermato che dette chiavi erano state perse dalla persona offesa; la sentenza di appello non contiene un'affermazione altrettanto netta sul punto, ma in essa si legge che l'imputato aveva "trovato" le chiavi di casa; a proposito della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, la Corte territoriale ha ritenuto fraudolenta la condotta dell'imputato nella misura in cui si era impossessato di dette chiavi, sapendo quale immobile esse aprissero.

Ad ogni buon conto, nessuna delle due sentenze afferma essere stato accertato che l'imputato avesse fraudolentemente carpito il possesso delle chiavi dalla vittima del reato.

1.3. Ebbene, il ragionamento svolto dalla Corte di merito nel riconoscere la circostanza aggravante del mezzo fraudolento al furto nell'abitazione è manifestamente illogico e viziato in diritto, in quanto contrario ai criteri interpretativi che, in casi analoghi al presente, la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato per riconoscere l'aggravante in discorso.Come sostenuto, in tempi recentissimi, da Sez. 5, n. 22127 del 28/04/2022, Ricci, Rv. 283219 (in un caso in cui un'autovettura era stata sottratta previo trafugamento delle chiavi del veicolo custodite nel giubbotto di un medico in servizio in un ospedale), l'asportazione di un bene mediante l'utilizzo di una chiave vera ottenuta indebitamente costituisce mezzo fraudolento, perché questo tipo di condotta costituisce manifestazione di un maggiore tasso di criminosità dimostrato di chi si rivela particolarmente abile nel vanificare le cautele — tra cui rientra senz'altro la chiusura con la chiave — adottate nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui, ponendo, così, in essere una condotta complessa e più insidiosa di quella che caratterizza l'ipotesi base (in termini, Sez. 7 n. 18043 del 19.2.21, in relazione al furto di un registratore di cassa le cui chiavi erano state trafugate da un furgone collocato in prossimità e Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Carciati ed altri, Rv. 232523 a proposito di furti all'interno di un ufficio postale cui gli imputati avevano accesso grazie ad una chiave ottenuta indebitamente).

Non si è, invece, riconosciuta la predetta aggravante quando sia stata utilizzata, al fine di introdursi nel veicolo sottratto, una chiave ottenuta dall'agente in modo casuale e occasionale, nella specie siccome prelevata dal cassetto del veicolo stesso (Sez. 5, n. 43224 del 17/10/2008, Papa, Rv. 241940).

Utile, altresì, rispetto all'odierna regiudicanda, Sez. 2, n. 637 del 09/04/1965, Luccio, Rv. 099835, secondo cui, nel caso in cui il ladro, per aprire serrature od altri apparecchi, adoperi una chiave non legittimamente venuta in suo possesso, si ravvisano di regola gli estremi dell'uso di un mezzo fraudolento, avuto riguardo al modo di apprensione della chiave, caratterizzato ordinariamente da una particolare escogitazione del reo.

L'applicabilità dell'aggravante prevista dalla citata norma — ha altresì sostenuto il risalente precedente — deve peraltro essere esclusa quando il colpevole abbia conseguito la disponibilità della chiave in modo affatto casuale e occasionale, come nel caso in cui la chiave stessa sia stata lasciata dal proprietario nella toppa della serratura o nel caso in cui la chiave di accensione del motore di un'automobile sia stata trovata dal ladro all'interno della vettura.

Dalla breve rassegna sopra riportata consegue che, qualora la chiave sia stata procurata grazie ad un'attività eloquente di una particolare abilità e capacità di eludere le misure poste a tutela della proprietà altrui — come nel caso in cui essa sia stata previamente sottratta dall'autore del fatto — trova applicazione la circostanza aggravante del mezzo fraudolento; circostanza che, invece, non può ritenersi sussistente laddove la chiave sia stata trovata casualmente dall'agente, che abbia approfittato della circostanza a lui favorevole della perdita della medesima da parte del suo possessore e l'abbia volta a suo favore utilizzando la chiave per commettere il furto.

D'altra parte un'esegesi di tal fatta è coerente con i dettami segnati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974) che hanno ritenuto sussistere la circostanza aggravante del mezzo fraudolento quando la condotta posta in essere nel corso dell'azione delittuosa sia dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.

E' evidente che tali caratteristiche non possono essere ravvisate nella condotta di colui che si limiti ad approfittare della disattenzione o della superficialità altrui e che si appropri di chiavi perdute (come anche di chiavi malamente custodite) dalla persona offesa.

1.4. Tracciati i principi che devono guidare il vaglio del Giudice di merito, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che dovrà verificare se, nell'azione del prevenuto, vi fossero i caratteri suddetti in relazione alle circostanze concrete dell'appropriazione della chiave della porta di ingresso dell'abitazione.

Discorso diverso è a farsi per quanto concerne le chiavi dell'autovettura pure trafugata, dal momento che l'insidiosità di cui si è detto va ravvisata nel fatto che l'imputato se n'è appropriato nel corso della prima fase dell'azione furtiva, nonostante le medesime fossero regolarmente custodite all'interno dell'abitazione.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., contestata in relazione al full'abitazione, con furto ne rinvio pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 maggio 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento, furto che aveva riguardato sia beni presenti nell'abitazione della vittima, sia la sua autovettura, parcheggiata nel cortile condominiale ed asportata grazie alle chiavi trovate nella casa depredata. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. perché l'apertura di una serratura utilizzando la chiave che lo stesso proprietario aveva lasciato incustodita non è sufficiente ad integrare la circostanza aggravante del mezzo fraudolento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Una breve ricostruzione del fatto si impone per dare compiutamente conto della ragioni dell'accoglimento del ricorso. Dalla sentenza impugnata e, soprattutto, dalla sentenza di primo grado, si ricava che la persona offesa, la mattina del fatto, era uscita di casa ed aveva chiuso con quattro mandate la porta di ingresso, ricordando di avere riposto le chiavi nella borsa. Era rientrata dopo circa un paio d'ore e si era resa conto di non avere più le chiavi di casa; grazie a quelle della madre (che la persona offesa aveva raggiunto presso il luogo di lavoro), aveva aperto la porta e non aveva rilevato nulla di anomalo. Era nuovamente uscita e, rincasata intorno alle ore 19, si era accorta che la porta di casa non presentava la chiusura a quattro mandate con cui l'aveva assicurata al mattino, la casa era completamente a soqquadro e mancavano molti oggetti e denari, benché non vi fossero segni di effrazione; era stata anche rubata l'autovettura parcheggiata nel cortile condominiale le cui chiavi si trovavano in casa. Grazie alle impronte digitali repertate sul posto dalla p.g., si era risaliti all'identità dell'imputato come l'autore del fatto; Gaudio aveva poi anche ammesso l'addebito. 1.2. Orbene, la ricostruzione fattuale fatta propria dai Giudici di merito non ha consentito di accertare come Gaudio fosse entrato in possesso delle chiavi della casa depredata. [OSCURATO:PERSONA] monocratico, a pag. 6 della sentenza, per giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, aveva affermato che dette chiavi erano state perse dalla persona offesa; la sentenza di appello non contiene un'affermazione altrettanto netta sul punto, ma in essa si legge che l'imputato aveva "trovato" le chiavi di casa; a proposito della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, la Corte territoriale ha ritenuto fraudolenta la condotta dell'imputato nella misura in cui si era impossessato di dette chiavi, sapendo quale immobile esse aprissero. Ad ogni buon conto, nessuna delle due sentenze afferma essere stato accertato che l'imputato avesse fraudolentemente carpito il possesso delle chiavi dalla vittima del reato. 1.3. Ebbene, il ragionamento svolto dalla Corte di merito nel riconoscere la circostanza aggravante del mezzo fraudolento al furto nell'abitazione è manifestamente illogico e viziato in diritto, in quanto contrario ai criteri interpretativi che, in casi analoghi al presente, la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato per riconoscere l'aggravante in discorso.Come sostenuto, in tempi recentissimi, da Sez. 5, n. 22127 del 28/04/2022, Ricci, Rv. 283219 (in un caso in cui un'autovettura era stata sottratta previo trafugamento delle chiavi del veicolo custodite nel giubbotto di un medico in servizio in un ospedale), l'asportazione di un bene mediante l'utilizzo di una chiave vera ottenuta indebitamente costituisce mezzo fraudolento, perché questo tipo di condotta costituisce manifestazione di un maggiore tasso di criminosità dimostrato di chi si rivela particolarmente abile nel vanificare le cautele — tra cui rientra senz'altro la chiusura con la chiave — adottate nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui, ponendo, così, in essere una condotta complessa e più insidiosa di quella che caratterizza l'ipotesi base (in termini, Sez. 7 n. 18043 del 19.2.21, in relazione al furto di un registratore di cassa le cui chiavi erano state trafugate da un furgone collocato in prossimità e Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Carciati ed altri, Rv. 232523 a proposito di furti all'interno di un ufficio postale cui gli imputati avevano accesso grazie ad una chiave ottenuta indebitamente). Non si è, invece, riconosciuta la predetta aggravante quando sia stata utilizzata, al fine di introdursi nel veicolo sottratto, una chiave ottenuta dall'agente in modo casuale e occasionale, nella specie siccome prelevata dal cassetto del veicolo stesso (Sez. 5, n. 43224 del 17/10/2008, Papa, Rv. 241940). Utile, altresì, rispetto all'odierna regiudicanda, Sez. 2, n. 637 del 09/04/1965, Luccio, Rv. 099835, secondo cui, nel caso in cui il ladro, per aprire serrature od altri apparecchi, adoperi una chiave non legittimamente venuta in suo possesso, si ravvisano di regola gli estremi dell'uso di un mezzo fraudolento, avuto riguardo al modo di apprensione della chiave, caratterizzato ordinariamente da una particolare escogitazione del reo. L'applicabilità dell'aggravante prevista dalla citata norma — ha altresì sostenuto il risalente precedente — deve peraltro essere esclusa quando il colpevole abbia conseguito la disponibilità della chiave in modo affatto casuale e occasionale, come nel caso in cui la chiave stessa sia stata lasciata dal proprietario nella toppa della serratura o nel caso in cui la chiave di accensione del motore di un'automobile sia stata trovata dal ladro all'interno della vettura. Dalla breve rassegna sopra riportata consegue che, qualora la chiave sia stata procurata grazie ad un'attività eloquente di una particolare abilità e capacità di eludere le misure poste a tutela della proprietà altrui — come nel caso in cui essa sia stata previamente sottratta dall'autore del fatto — trova applicazione la circostanza aggravante del mezzo fraudolento; circostanza che, invece, non può ritenersi sussistente laddove la chiave sia stata trovata casualmente dall'agente, che abbia approfittato della circostanza a lui favorevole della perdita della medesima da parte del suo possessore e l'abbia volta a suo favore utilizzando la chiave per commettere il furto. D'altra parte un'esegesi di tal fatta è coerente con i dettami segnati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974) che hanno ritenuto sussistere la circostanza aggravante del mezzo fraudolento quando la condotta posta in essere nel corso dell'azione delittuosa sia dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. E' evidente che tali caratteristiche non possono essere ravvisate nella condotta di colui che si limiti ad approfittare della disattenzione o della superficialità altrui e che si appropri di chiavi perdute (come anche di chiavi malamente custodite) dalla persona offesa. 1.4. Tracciati i principi che devono guidare il vaglio del Giudice di merito, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che dovrà verificare se, nell'azione del prevenuto, vi fossero i caratteri suddetti in relazione alle circostanze concrete dell'appropriazione della chiave della porta di ingresso dell'abitazione. Discorso diverso è a farsi per quanto concerne le chiavi dell'autovettura pure trafugata, dal momento che l'insidiosità di cui si è detto va ravvisata nel fatto che l'imputato se n'è appropriato nel corso della prima fase dell'azione furtiva, nonostante le medesime fossero regolarmente custodite all'interno dell'abitazione. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., contestata in relazione al full'abitazione, con furto ne rinvio pe
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