CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate muovono da un presupposto del tutto eccentrico ( l'aggravante valorizzata per il capo A, come riqualificato in sentenza, non riguarda le lesioni bensì l'uso dellearmi) e oltre a riposare su argomenti giuridici del tutto erronei ( rispetto alla configurabilità di una unica ipotesi di resistenza cui attrarre le condotte riferite ai capi a, e), sono in ogni caso manifestamente infondati ( anche in relazione al diverso portato degli aumenti per la continuazione, all'evidenza giustificati dalla diversa consistenza dei fatti e dal diverso tenore dell'aggravante ritenuta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il i dicembre 2022.