CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 48956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIb1ato avviso alle ptid arudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. FORTUNATO Angelo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Brindisi gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione alla coltivazione di due piante di cannabis indica dalle rilevanti dimensioni le quali, per sviluppo vegetativo erano in grado di assicurargli inflorescenze con effetto stupefacente per una utilizzazione non esclu- sivamente domestica. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata valutazione della ricorrenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. D'altro canto la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]