CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 2000
Cassazione n. 35367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avvero la sentenza della Corte di Appello di L'Aquilla indicata in epigrafe con la quale , previa riqualificazione del reato di cui all'art. 624 bis in furto semplice, è stato condannato alle pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, poiché la pena base era stata fissata in misura superiore al minimo edittale. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva lcongrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e,l versamentoldella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il C nsiglie estensore [OSCURATO:PERSONA]