CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, dopo essere stato espulso dal territorio nazionale, con divieto triennale di rientro, è stato sorpreso, il 14 febbraio 2020, in [OSCURATO:PERSONA], ove è stato arrestato per i reati di rapina pluriaggravata e sequestro di persona; che, con l'unico motivo di ricorso, Haxhia lamenta, in chiave di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, che la Corte di appello non ha indicato le ragioni che la hanno indotta ad irrogargli, in accordo con il primo giudice, una pena superiore al minimo edittale; che la censura è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello, dopo avere dato atto della doglianza dell'imputato — imperniata sulla giovane età, la condizione di pregressa incensuratezza e le precarie condizioni di vita — la ha disattesa in considerazione: della contestuale commissione di altro grave reato; della sussistenza di indizi in ordine alla precedente consumazione di altra condotta analoga a quella in contestazione; del cambio di cognome operato nel paese di origine, sintomatico della volontà di ostacolare la sua identificazione; che i giudici di merito hanno, al contempo, stimato che la contingente affezione da scabbia non dimostra, di per sé, che il ricorrente abbia commesso il reato di reingresso illegale per superare l'allegato disagio socio-economico ed aggiunto, conclusivamente, che la pena, pur superiore al minimo edittale, si pone, comunque, in posizione inferiore alla mediana; che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.