CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2595-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA dell a CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 541/2020depositata il 22/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, [OSCURATO:PERSONA] (oggi Agenzia delle Entrate) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata cancellazione dell'ipoteca iscritta su una quota del proprio immobile. Esponeva in particolare che, a causa dell'illegittimo rifiuto della convenuta di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca – nonostante l'annullamento delle relative cartelle esattoriali disposto con sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA] – aveva perso l'occasione di concludere il contratto definitivo di vendita dell'immobile con [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata pattuita, quale condizione per l’acquisto, la cancellazione dell'ipoteca entro il 5 dicembre 2011. L'attore precisava, quindi, di aver dovuto corrispondere il doppio della caparra confirmatoria versata al promissario acquirente e la penale dovuta all'agenzia immobiliare, che aveva favorito la stipula del preliminare. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2434/15, escludendo la sussistenza di un nesso di causalità fra la mancata cancellazione dell'ipoteca e la mancata stipula del contratto definitivo di vendita, respingeva la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali. 2. La Corte d'Appello di Genov a, con la sentenza n. 541/2020, pubblicata in data 22 giugno 2020, confermando la decisione di primo grado, rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, infatti, escludeva l'esistenza del nesso causale fra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato dall'appellante, ascrivendo il recesso del promissario acquirente dell'immobile ad una causa diversa rispetto alla permanenza dell'iscrizione ipotecaria. 3. Avverso tale sentenza Marco F ojanini propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivoaffiancato da memoria. 3.1.Resiste con controricorso Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente. La Corte d'Appello avrebbe errato perché la motivazione si fonda, nell’assunto del ricorrente, su premesse fattuali che non trovano riscontro nel quadro probatorio e che avrebbero inficiato non soltanto il relativo procedimento inferenziale ma anche il risultato cui la stessa è pervenuta. [OSCURATO:PERSONA], infatti, omettendo di valutare i documenti prodotti nel corso del giudizio, ha escluso il nesso causale fra evento e danno sulla base di considerazioni che non troverebbero riscontro nei fatti provati nel corso del processo. 5.Il motivo è inammissibile. La censura denunciata non coglie nel segno. Integra, infatti, motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che, affermata la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma, ne neghi immotivatamente la conseguente applicazione (Cass. civ., sez. VI-3, 22/02/2018, n. 4367; conf. Cass. civ., sez. VI-5, 15/03/2022, n. 8345; Cass. civ., sez. VI-1, 11/11/2021, n. 33370; Cass. civ., sez. III, 28/06/2019, n. 17404). Tale evenienza non ricorre nel caso di specie. La sentenza d’appello, infatti, muovendo dalla premessa che incombe al giudice “accertare se a quel pregiudizio potenziale derivante dal mantenimento dell’iscrizione sono conseguiti danni, consistenti appunto nella perdita dell’affare o in un minor guadagno”, nega l’esistenza del nesso di causalità, e quindi del danno risarcibile, in quanto “vi sono una serie di elementi, già ben messi in evidenza dal Tribunale, che inducono a ritenere che non sia verosimile che fu per queste ragioni che la stipula del contratto definitivo sfumò” (pag. 9, sentenza). Il ricorrente chiede, poi, a questa Corte di “sindacare la non verità delle premesse onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato a cui esso è pervenuto” e censura la sentenza impugnata perché l a Corte di merito “ avrebb e, quindi, dovuto prendere atto del fatto che l’odierno ricorrente aveva perso un’occasione di vendere e che il motivo della perdita di tale chance di alienazione era da rinvenirsi nel permanere dell’iscrizione ipotecaria sulla quota del bene di proprietà del d ott. [OSCURATO:PERSONA]” (pagg. 10-11, ricorso). Lamenta, in sostanza, una pretesa illogicità della conclusione del ragionamento inferenziale che ha condotto il giudice, a partire dai “fatti noti” indicati in motivazione, a ritenere provato (in via presuntiva) il “fatto ignoto” costituito dal motivo per cui il promissario acquirente non acquistò gli immobili, motivo che il giudice non riconduce all’esistenza dell’iscrizione ipotecaria. Il ricorrente, tuttavia, non denuncia la violazione delle norme in materia di prova presuntiva né tale violazione risulta contestata nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1785 del 2018, secondo cui essa «suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza». Si pone, infatti, al di fuori dell'ambito del vizio di violazione di legge e si risolve in un diverso apprezzamento della quaestio facti la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito. (Cass. civ., SS.UU., 24/01/2018, n. 1785; conf. Cass. civ., sez. III, 22/06/2022, n. 20177). Le censure del ricorrente si risolvono, dunque, nonostante il richiamo alla violazione delle norme sulle presunzioni, in un inammissibile tentativo di contrapporre alla ricostruzione operata dalla Corte d’Appello una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e sollecitandoun loro diverso e nuovo apprezzamento. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successiv amente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi e uro 4.500 oltre, eventualmente, spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis