CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 dicembre 1970; avverso la sentenza n. 4470 della Corte di appello di Torino del 1 giugno 2017; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTOCon sentenza resa in data 1 giugno 2017 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8 giugno 2012 dal Tribunale di quella medesima città, ha dichiarato il proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a carico del medesimo ascritti, in quanto gli stessi erano estinti per effetto della loro prescrizione, confermando, tuttavia nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Mannino, osservando, in primo luogo che per errore la predetta sentenza era stata ritenuta oramai definitiva fin dal 24 giugno 2014 (recte: 24 giugno 2017), laddove la stessa è stata notificata all'imputato presso il domicilio eletto solamente in data 10 giugno 2021 (recte: 18 maggio 2021), di tal che la sentenza in questione non poteva considerarsi essere divenuta definitiva. In secondo luogo, il ricorrente difensore ha lamentato il fatto che, pur avendo dichiarato l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, ed il conseguente proscioglimento dell'imputato, la Corte subalpina non aveva disposto, revocandola, in merito alla confisca pronunziata con la sentenza di primo grado. Ulteriormente il ricorrente ha lamentato sia che la confisca sia stata disposta dal Tribunale senza che fosse stato sollecitato il parere del Pm sia che, avendo il ricorrente in tal senso articolato un motivo di gravame, su di esso la Corte territoriale aveva omesso qualsivoglia valutazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto lo stesso, presentato solamente con atto del 20 maggio 2021, è indubbiamente tardivo. Invero, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente difesa, la sentenza impugnata, per quanto emerge dalla consultazione degli atti, risulta essere stata notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di domiciliatario dell'imputato, già in data 8 giugno 2017, di tal che non vi è alcun dubbio in ordine alla evidente tardività della sua impugnazione, intervenuta solo nel maggio del 2021, successivamente alla intervenuta comunicazione, a lui indirizzata da parte della Guardia di Finanza di Torino, in data 18 maggio 2021 della medesima sentenza, operazione questa che, tuttavia, non vale certo a riaprire i termini ormai spirati per la impugnazione della sentenza stessa.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il