CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante di appello confermato il beneficio della pena sospesa, concessa in primo grado - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, la Corte territoriale, sull'accordo delle parti, ha dichiarato improcedibile un reato per difetto di querela, ha rideterminato in dieci mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato e ha "confermato nel resto" la sentenza impugnata. E' dunque evidente che tra le statuizioni adottate dal Tribunale e confermate in appello vi è anche la "concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena" come disposto nella sentenza di prime cure, per cui nessuna violazione dell'accordo tra le parti od omessa motivazione in merito al beneficio già concesso è rinvenibile. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il C nsigliere elatore [OSCURATO:PERSONA],. ent