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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 37018/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Alise ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 2 novembre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli che l'ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 140,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato in concorso; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui la difesa lamenta la violazione di legge per essere il reato prescritto, è manifestamente infondato, alla luce della previsione di cui all'art. 157 co. 2 c.p. che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, attribuisce rilievo all'aumento di pena determinato dalla presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, in termini del tutto insensibili all'esito del giudizio di bilanciamento (ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. il termine di prescrizione breve è di anni dieci, con aumento di un quarto per interruzione, anni dodici e mesi quattro, per cui il termine di prescrizione scade il 14 giugno 2024); che del tutto inammissibile, perché infondata manifestamente, è la censura per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, avendo il giudicante di appello motivato il giudizio di equivalenza anche escludendo che la confessione giudiziale possa avere rilevanza a riguardo nel caso in esame; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Alise ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 2 novembre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli che l'ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 140,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato in concorso; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui la difesa lamenta la violazione di legge per essere il reato prescritto, è manifestamente infondato, alla luce della previsione di cui all'art. 157 co. 2 c.p. che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, attribuisce rilievo all'aumento di pena determinato dalla presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, in termini del tutto insensibili all'esito del giudizio di bilanciamento (ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. il termine di prescrizione breve è di anni dieci, con aumento di un quarto per interruzione, anni dodici e mesi quattro, per cui il termine di prescrizione scade il 14 giugno 2024); che del tutto inammissibile, perché infondata manifestamente, è la censura per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, avendo il giudicante di appello motivato il giudizio di equivalenza anche escludendo che la confessione giudiziale possa avere rilevanza a riguardo nel caso in esame; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37018/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris