CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20271/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, DelliCompagni Gianfranco, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1594/2024depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. agiva ingiudizio per sentir dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901c.c. dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il signor [OSCURATO:PERSONA] avevacostituito il trust “Zivago”, conferendovi i beni immobili di sua proprietàsiti in Rimini e nominando quale trustee il signor [OSCURATO:PERSONA].2. L’attrice allegava di essere creditrice del Lotti in forza di fideiussioniprestate da quest’ultimo a garanzia delle obbligazioni della società [OSCURATO:SOCIETA]. e in relazione a rapporti di apertura di credito in contocorrente aperti nell’anno 2010, deducendo la sussistenza depresupposti di cui all’art. 2901 c.c. per la revoca dell’atto.3. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo la carenza di giurisdizionedel giudice italiano e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.4. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la propria estromissione,essendo cessato dalla carica di trustee.5. Estromesso il Rosati e integrato il contraddittorio nei confronti delnuovo trustee società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima siNumero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/2026costituiva, contestando integralmente la domanda. Interveniva ingiudizio ex art. 111 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità dimandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito a tutela delquale aveva agito [OSCURATO:PERSONA], insistendo nella domanda propostadalla banca attrice. Successivamente interveniva in giudizio ancheAlgos S.r.l., in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., allegando diaver acquistato uno dei crediti indicati dalla banca con atto 13.10.2017.6. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 513/2021, dichiaravainammissibili gli interventi di [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettavala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Riminis.p.a. , nel frattempo divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritenendolacarente di interesse ad agire in ragione dell’intervenuta cessione delcredito e condannava l’attrice e le intervenienti al pagamento, in solidoe in favore dei convenuti, delle spese di lite.7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale nuova procuratricedi [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano due distinti atti di appello,denunciando l’erroneità della ritenuta inapplicabilità dell’art. 111 c.p.c.riguardo agli interventi effettuati in corso di causa dai cessionari deicrediti e della sopravvenuta carenza di legittimazione ed interesse adagire della banca attrice. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependol’inammissibilità degli appelli per l’intervenuta rinuncia della domandarevocatoria ex art. 346 c.p.c., nonché l’infondatezza dei motivi digravame; [OSCURATO:SOCIETA]., quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].,spiegava appello incidentale in adesione all’appello principale ; nelgiudizio interveniva [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo Trustee del“[OSCURATO:PERSONA]”, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimaneva contumace.8. La Corte di Appello di Bologna, disposta la riunione dei dueprocedimenti, accoglieva gli appelli principale e incidentale e, in riformadella decisione impugnata, dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di [OSCURATO:SOCIETA]. e diNumero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nostos [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto istitutivo di trust stipulato in data 31.10.2012(rep. n. 155.253 – 155.261 / racc. n. 14.582), nonché il contestuale9. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n.1594/2023 della Corte d’Appello di Bologna pubblicata il 29/07/2024.10. Il trustee [OSCURATO:PERSONA] ha notificato nella stessa data separatoricorso affidato a tre motivi.11. La società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in qualità diprocuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] ( giàCredirim) hanno depositato separati controricorsi.12. La società [OSCURATO:SOCIETA]. e il ricorrente hanno depositato rispettivamemoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va considerato come ricorso incidentaleessendo stato depositato successivamente al ricorso del Lotti.2. I motivi 1, 2 e 4 del ricorso principale, di uguale tenore aicorrispondenti motivi del ricorso incidentale adesivo del [OSCURATO:PERSONA],vanno esaminati congiuntamente; il restante terzo motivo del ricorsoprincipale di [OSCURATO:PERSONA] viene scrutinato separatamente.3. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., iricorrenti principale e incidentale denunziano la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 111 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale omessodi rilevare, a fronte della cessione in corso di causa dei crediti a tuteladei quali l’attrice agiva in revocatoria ex art. 2901 c.c., il sopravvenutodifetto di interesse e il difetto di legittimazione ad agire rispettivamentein capo all’attrice e ai cessionari dei crediti intervenuti nel medesimogiudizio.3.1. I motivi sono infondati.Numero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/20263.2. La motivazione oggetto di impugnazione si pone in continuità conl’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nell’azione revocatoria, postaa tutela del credito il credito, la titolarità di un diritto di creditocostituisce la condizione della legitimatio ad causam dell’attore.3.3. La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel dirittocontroverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne latitolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agireapplicata al processo, con la conseguenza che essa non far venirmeno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori econvenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto.3.4. Ne discende che qualora la parte attrice ceda il proprio creditodurante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo aisensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato ingiudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltàdel creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto dicredito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - disoddisfarsi su un determinato bene del patrimonio del debitore (Sez. 3- , Ordinanza n. 10541 del 22/04/2025; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.5649 del 23/02/2023 ; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20315 del23/06/2022,). Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramentesostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanzialidella pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovotitolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio ( cfr . Cass.,Sez. III, ord. , n. 10543 del 22 aprile 2025; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 22503 del 23/10/2014).3.5. A tutto quanto sopra consegue che il creditore originario non perdela propria legittimazione ad agire fino a che non venga estromesso dalgiudizio su consenso di tutte le parti processuali, come correttamenteritenuto dalla sentenza impugnata.Numero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/20263.6. Va altresì sottolineato che la pronunzia Cass. n. 20315/2022 hachiarito perché, in un caso di specie assimilabile a quello in esame,non siano pertinenti i principi enunciati da Cass. 12/12/2017, n.29637 (evocata da parte ricorrente).3.7. In quel caso non si trattava di stabilire se la revocatoria accoltaproducesse effetto rispetto al cessionario del credito, ma se unsoggetto estraneo all’atto revocando potesse impugnare la sentenza diaccoglimento dell’azione revocatoria, sostenendo per la prima volta inappello di essere divenuto, per effetto di cessione, titolare del creditooggetto di revocazione, e non già titolare del credito che si intendevaconservare con l’azione pauliana.3.8. Pertanto non è neanche ravvisabile un contrasto tra i precedentirichiamati.4. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., iricorrenti principale e incidentale denunziano “violazione e falsaapplicazione degli artt. 346 e 342 c.p.c.”, per avere la Corte di appelloomesso di rilevare la rinuncia ex art. 346 c.p.c. da parte degliappellanti (in via principale e incidentale) alle domande rigettate inprimo grado su questioni di carattere preliminare, per omessariproposizione, con gli atti d’impugnazione, dei fatti e degli elementi didiritto costituenti le ragioni di merito delle stesse domande.4.1. I motivi sono infondati.4.2. Come correttamente ritenuto dalla corte d’appello, nel caso dispecie, gli appellanti non avevano l’onere di proporre motivi digravame su alcuna questione attinente al merito dell’azionerevocatoria, non affrontato dalla sentenza di primo grado perchédefinita con una pronuncia in rito che ha (erroneamente per quantosopra detto) negato la legittimazione ad agire sia al creditore cedenteil credito che ai cessionari intervenuti nel processo.Numero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/20264.3. In merito si applica il principio per cui l'appellante, soccombente inprimo grado per questioni di rito non è onerato, ex art. 346 c.p.c. diriproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamentodelle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce giàmanifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quantoalle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nellapronunzia di prime cure (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 28078 del30/10/2024; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022). Intale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questionepregiudiziale inerente alla inammissibilità dell’azione implica unaimplicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò ilgiudice di appello, che ritenga ammissibile l’azione, pronunciarsi nelmerito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando taleipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 927 del 13/01/2022).5. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., laparte ricorrente in via principale denunzia la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c. nonché omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”,per avere il giudice di seconde cure accolto la domanda ex art. 2901c.c. avanzata dagli appellanti ritenendo provati sia l’eventus damni chela scientia damni.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. Il giudizio di legittimità non consente ulteriori esami di merito, e lasentenza impugnata appare scevra da vizi logici sia in relazioneall’accertamento della scientia damni in capo al debitore che hacostituito il trust in esame conferendovi i suoi beni immobili,trattandosi di un atto a titolo gratuito (perché privo di contropartita)effettuato dopo l’insorgenza del credito, sia in relazione all’eventusdamni, ove è stata ritenuta sufficiente una variazione qualitativa delNumero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/2026patrimonio del debitore ai fini della invocazione della tutela pauliana,sul rilievo che la richiesta di CTU fosse del tutto inidonea ad assolverel’onere, gravante sul debitore, di dimostrare che il patrimonio, dopol’atto di disposizione, avesse conservato valore e caratteristiche tali dagarantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore, posto che ildebitore aveva conferito nel trust tutti i suoi beni immobili, rimanendointestatario di sole quote sociali.5.3. Sul punto la giurisprudenza richiamata dalla Corte di merito asupporto della decisione è conforme a un orientamento più checonsolidato in merito ai presupposti dell’azione revocatoria rispettoalla costituzione di un trust costituito per esigenze familiari conacquisizione di beni del debitore, da considerarsi con causa nononerosa . Sicché mancando, nell’esposizione del motivo, l’evidenza diun contrasto della motivazione con le norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, risultainammissibile la richiesta di verificare nei fatti il fondamento delladenunziata violazione (Cass., Sez un., 05/05/2006, n. 10313), giacchénon è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determinal'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.,ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente,abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabilialla fattispecie e nell'interpretarle.6. Con il quarto motivo del ricorso principale e terzo motivo del ricorsoincidentale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrentiprincipale e incidentale denunziano la “violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c.”, là dove la Corte territoriale, dopo averedichiarato inammissibile in motivazione una delle domande ex art. 2901c.c. avanzate dall’attrice originaria creditrice perché non più titolaredel credito, ceduto a Nostos, intervenuta nel giudizio alla data dellaNumero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/2026notifica dell’atto di citazione, avrebbe omesso di riportare in dispositivoil rigetto della domanda pronunciato in motivazione con condanna dellecontroparti soccombenti al pagamento delle spese di lite.6.1. I motivi sono inammissibili.7. il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parteinteramente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno inminima parte - al pagamento delle spese giudiziali; ne consegue che ilsindacato della S.C. è limitato all'accertamento della violazione didetto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesidi soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giustimotivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda ilimiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, cherestano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito(Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Cass.Sez. 1 -,Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 406 del11/01/2008). Il motivo non si confronta adeguatamente né con taleprincipio , né con la motivazione da cui si desume che larideterminazione delle spese di lite del primo grado trova la sua ragionenell’avvenuto accoglimento parziale del gravame, in base all’esitocomplessivo del giudizio che ha visto soccombenti entrambi i convenuti.8. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso principale e del ricorso incidentale.9. Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione dellespese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale eincidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MNumero registro generale 22993/2024Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 20271/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra iricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio dicassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 20.200,00 (di cui euro 20.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente societàAlgos s.r.l.; in complessivi euro 22.200,00 (di cui euro 22.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in complessivi euro22.200,00 (di cui euro 22.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente società Berenice SPVs.r.l.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]