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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30684/2026

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della CORTE D'APPELLO DI TORINOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedell’imputato, che ha chiesto accogliersi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 22 ottobre 2025,riformava quella del Tribunale di Torino, dichiarando l’insussistenza del delitto ditruffa - contestato al capo 2) dell’imputazione – nonché l’estinzione del delitto disostituzione di persona – contestato al capo 1) – riducendo la condanna alpagamento della provvisionale già disposta in primo grado e confermando nelresto le statuizioni civili.Le condotte contestate riguardavano una ricognizione di debito sottoscritta daTorregrossa a nome di tale Bellani, rilasciata alla proprietaria di un appartamentolocato da una società morosa, del quale il Bellani risultava socio.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente lamenta contraddittorietà intrinseca della sentenza impugnataavendo escluso il delitto di truffa e non anche il delitto di sostituzione di persona.Per altro, esclusa l’induzione in errore della truffa, anche quella connessa allasostituzione di persona viene meno.Inoltre, il motivo contesta l’attribuibilità della condotta di sostituzione dipersona a Torregrossa quanto al profilo soggettivo, in ragione di una coincidenzaindotta dalla predisposizione della scrittura da parte della persona offesa.L’imputato, anche dopo la sottoscrizione della scrittura, continuò a lavorare neipressi dell’abitazione della persona offesa, il che esclude il dolo, che per altro nonè integrato trattandosi di dolo specifico.4.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

La prima doglianza, quanto alla contraddittorietà della sentenza, risultainfondata.La Corte di appello esclude la sussistenza del delitto di truffa per l’assenza delprofitto, e non per l’insussistenza degli artifici e raggiri integrati proprio dallacondotta di sostituzione di persona.

Ciò esclude che la sentenza sia incorsa in unacontraddizione intrinseca.

Per altro, costante è l’orientamento per il quale integrail delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggettopassivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato odi false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, nonessendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attieneal dolo specifico del reato (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep. 2020, De, Rv.278146 - 01).

In sostanza la sussistenza del profitto è vantaggio richiesto solo perla truffa e non anche per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen.Quanto alle doglianze inerenti alla consapevolezza dell’imputato in ordine allasostituzione di persona, la doglianza si fonda esclusivamente su una diversaricostruzione dei fatti, cosicché sotto tale profilo non è consentita.

In sostanza lecensure del ricorrente sono inammissibili perché rivolte a sollecitare il giudice dilegittimità ad una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazionenel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio,Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello diuna rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è statoribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n.25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).3.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali delricorrente.Quanto alla richiesta di liquidazione del compenso per il difensore - depositatacon le conclusioni, essendo stato l’imputato ammesso al patrocinio a spese delloStato - deve essere rivolta alla Corte di appello.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE D'APPELLO DI TORINOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedell’imputato, che ha chiesto accogliersi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 22 ottobre 2025,riformava quella del Tribunale di Torino, dichiarando l’insussistenza del delitto ditruffa - contestato al capo 2) dell’imputazione – nonché l’estinzione del delitto disostituzione di persona – contestato al capo 1) – riducendo la condanna alpagamento della provvisionale già disposta in primo grado e confermando nelresto le statuizioni civili.Le condotte contestate riguardavano una ricognizione di debito sottoscritta daTorregrossa a nome di tale Bellani, rilasciata alla proprietaria di un appartamentolocato da una società morosa, del quale il Bellani risultava socio.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente lamenta contraddittorietà intrinseca della sentenza impugnataavendo escluso il delitto di truffa e non anche il delitto di sostituzione di persona.Per altro, esclusa l’induzione in errore della truffa, anche quella connessa allasostituzione di persona viene meno.Inoltre, il motivo contesta l’attribuibilità della condotta di sostituzione dipersona a Torregrossa quanto al profilo soggettivo, in ragione di una coincidenzaindotta dalla predisposizione della scrittura da parte della persona offesa.L’imputato, anche dopo la sottoscrizione della scrittura, continuò a lavorare neipressi dell’abitazione della persona offesa, il che esclude il dolo, che per altro nonè integrato trattandosi di dolo specifico.4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. La prima doglianza, quanto alla contraddittorietà della sentenza, risultainfondata.La Corte di appello esclude la sussistenza del delitto di truffa per l’assenza delprofitto, e non per l’insussistenza degli artifici e raggiri integrati proprio dallacondotta di sostituzione di persona. Ciò esclude che la sentenza sia incorsa in unacontraddizione intrinseca. Per altro, costante è l’orientamento per il quale integrail delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggettopassivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato odi false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, nonessendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attieneal dolo specifico del reato (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep. 2020, De, Rv.278146 - 01). In sostanza la sussistenza del profitto è vantaggio richiesto solo perla truffa e non anche per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen.Quanto alle doglianze inerenti alla consapevolezza dell’imputato in ordine allasostituzione di persona, la doglianza si fonda esclusivamente su una diversaricostruzione dei fatti, cosicché sotto tale profilo non è consentita. In sostanza lecensure del ricorrente sono inammissibili perché rivolte a sollecitare il giudice dilegittimità ad una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazionenel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio,Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello diuna rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è statoribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n.25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali delricorrente.Quanto alla richiesta di liquidazione del compenso per il difensore - depositatacon le conclusioni, essendo stato l’imputato ammesso al patrocinio a spese delloStato - deve essere rivolta alla Corte di appello. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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