CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Potenza, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza del 23 dicembre 2021, avvenuto con sentenza della Corte di Cassazione n. 34810 del 2022, ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 26 novembre 2021 dal g.i.p. del Tribunale di Potenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. commesso in Potenza fino al settembre 2017. In particolare, il Tribunale del riesame ha rilevato che erano nel frattempo decorsi cinque anni dalla commissione del reato, e che la consorteria criminale di cui era concorrente esterno l'imputato era ormai non più operativa, talchè dovevano ritenersi non più sussistenti le esigenze cautelari. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, essendo stato pronunciato l'annullamento in cassazione per vizio di motivazione, il giudizio di rinvio avrebbe dovuto avere ad oggetto sia i gravi indizi che le esigenze cautelari, e nel caso in esame la ordinanza impugnata ha motivato, invece, soltanto sulle esigenze cautelari. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto il decorso del tempo è irrilevante in un reato in cui vige la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e comunque non si è tenuto conto di altre risultanze investigative da cui risultava che ancora nel 2021 l'imputato aveva tentato di far assumere una persona presso una società affidataria di servizi pubblici in posizione analoga alla propria per creare un centro di potere simile a quello già ricoperto. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è superabile solo alla luce di sopravvenienze relativa all'esaurimento dell'attività associativa, e non con riferimento alla posizione in cui vengano a trovarsi i correi. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto intervento nelle more della pronuncia di assoluzione dell'imputato in primo grado. Considerato in diritto 1. Si premette che si prescinde dalla questione della sopravvenuta carenza d'interesse proposta dal difensore dell'imputato nella memoria depositata in vista dell'udienza a causa dell'intervento della sentenza di assoluzione in primo grado dell'imputato, che determinerebbe la cessazione automatica della misura ex art. 300, comma 1, cod. proc. pen. (e renderebbe, quindi, inutiliter data una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso), in quanto gli elementi a disposizione della Corte, e segnatamente il solo dispositivo della sentenza di primo grado, non consentono di verificare con certezza la coincidenza tra il processo in cui è stata pronunciata l'assoluzione ed il subprocedimento cautelare in cui si inserisce l'odierno ricorso. 2. Nel merito, il ricorso è comunque infondato. Il primo motivo, che deduce la mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi motivazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, è infondato, perché, seppur correttamente sviluppato in diritto, non tiene conto che il percorso logico di annullamento da parte del Tribunale del riesame di una misura cautelare disposta dal giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen. può limitarsi anche soltanto alla valutazione negativa dell'esistenza di una delle due condizioni generali di applicabilità di una misura cautelare previste dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.; la mera ritenuta inesistenza delle esigenze cautelari è sufficiente, pertanto, a determinare l'annullamento della ordinanza cautelare, non essendo necessario per il Tribunale pronunciarsi incidentalmente anche sulla sussistenza dei gravi indizi. Il secondo motivo, che deduce l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale circa la permanenza delle esigenze cautelari, è infondato, in quanto l'argomento sulla insufficienza del fattore tempo nel determinare il venir meno delle esigenze cautelari, non è idoneo a disarticolare il percorso logico della pronuncia impugnata che non è fondata soltanto sul decorso del tempo, ma anche sulla perdita di operatività della consorteria in cui si riteneva essere inserito il ricorrente, mentre l'argomento che non si sia tenuto conto di altre risultanze investigative, da cui risultava che ancora nel 2021 l'imputato aveva tentato di far assumere una persona presso una società affidataria di servizi pubblici in posizione analoga alla propria per creare un centro di potere simile a quello già ricoperto, è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorso per vizio di motivazione deve, a pena di inammissibilità, allegare o trascrivere integralmente l'elemento di prova da cui assume derivare l'esistenza del vizio (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261), onere cui il ricorrente non ha adempiuto nel caso in esame. Il terzo motivo, che deduce nuovamente il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, ma stavolta sotto il profilo che la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto di superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. mediante un riferimento non alla cessazione dell'associazione in quanto tale, ma alla cessazione dell'appartenenza ad essa dell'imputato, è infondato, perché non legge correttamente la pronuncia del Tribunale del riesame, che, mediante il riferimento alla rimozione di alcuni degli associati dalle posizioni che occupavano, ha motivato proprio sulla perdita di capacità criminale del sodalizio. Il ricorso è, in definitiva, infondato. P.Q.M.