CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 18933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Asti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con il consenso dell'imputata e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per i reati di cui all'art. 610 cod. pen. e all'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, ritenuta la continuazione tra i reati ed operata la riduzione di pena per la scelta del rito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso a [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 143 e 446, commi 3 e 5, cod. proc. pen.. /0 Sostiene che, poiché dal verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 19 novembre 2017 risultava che la stessa non comprendeva la lingua italiana, doveva esserle nominato un interprete, come riconosciuto dal Giudice che aveva dichiarato la nullità della iniziale notifica del decreto di citazione a giudizio in quanto non tradotto in lingua cinese. L'omessa nomina dell'interprete non aveva consentito all'imputata di rendersi conto di quanto stava accadendo e pertanto, sebbene nella sentenza si desse atto che la richiesta di applicazione di pena era stata formulata personalmente dall'imputata, la richiesta non corrispondeva alla reale volontà della odierna ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La formulazione della richiesta di applicazione di pena avvenuta personalmente ad opera dell'imputata risulta sia dal testo della sentenza, sia dal verbale di udienza. Nel verbale di udienza si afferma anche che l'imputata ha personalmente manifestato la sua volontà di non eseguire i lavori di pubblica utilità per la messa alla prova. Tale circostanza consente di affermare che l'imputata, all'atto della sua richiesta, stante l'assenza di un interprete, fosse in grado di esprimersi nella lingua italiana. Nel verbale di identificazione e di elezione di domicilio era stato dato atto che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva la lingua italiana, ma ciò non vale a dimostrare che tale ignoranza sia perdurata sino alla richiesta di applicazione di pena, atteso che il verbale rappresenta quale fosse la situazione alla data del 19 novembre 2017, mentre la udienza in cui l'imputata ha avanzato la sua richiesta è quella del 21 ottobre 2021, successiva di quasi quattro anni al verbale di identificazione, durante i quali non risulta che la stessa si sia allontanata dal territorio italiano. Né può assumere rilievo l'avere il Giudice disposto, in una precedente udienza, la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio unitamente ad una sua traduzione in lingua cinese, poiché all'udienza in cui è stata disposta la rinnovazione l'imputata non era comparsa e non poteva accertarsi se la stessa conoscesse la lingua italiana. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente avanzato la richiesta di applicazione di pena rende evidenti sia la sua acquisita conoscenza della lingua italiana, sia la corrispondenza di tale richiesta alla sua volontà.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente M2ele [OSCURATO:PERSONA] (4/ CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]