CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2020
Cassazione n. 40284/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione e conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Messina con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione per i reati di calunnia e violenza privata nel contesto di una vicenda correlata alla mancata corresponsione delle spettanze retributive dovute a due soggetti extracomunitari, costituitisi parti civili, per prestazioni lavorative svolte presso una struttura alberghiera sita in Taormina (fatti commessi in data 20 giugno 2011). La Corte di appello, dopo aver esaminato i motivi di appello, ha ritenuto infondate le doglianze mosse con riferimento alla assenza del dolo ed alla richiesta riqualificazione del reato nell'ipotesi prevista dall'art. 367 cod. pen. per la dedotta assenza di attribuzione del furto della somma di 1000,00 euro ai predetti due cittadini bengalesi. 2. Con atto a firma del proprio difensore di fiducia Sciglio ha proposto ricorso, articolando due motivi. 2.1. Nel primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione illogica e/o carente con riferimento alla ravvisata sussistenza del dolo richiesto per la integrazione del delitto di calunnia, essendo state ignorate le parti della denuncia in cui lo Sciglio aveva precisato di non essere certo che fossero stati i due extracomunitari ad impossessarsi della somma di mille euro contenuta nel cassetto di sicurezza. Pertanto, anche prescindendo dalla falsità della denuncia, il reato avrebbe dovuto essere riqualificato ai sensi dell'art. 367 cod. pen. 2.2. Nel secondo motivo deduce violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per la prescrizione già maturata alla data della sentenza di appello, tenuto conto del tempo di commissione del reato (20 giugno 2011) e del periodo di sospensione dall'udienza del 24 marzo 2017 all'udienza del 18 dicembre 1017, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del rinvio disposto per adesione del difensore allo sciopero degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il ricorrente ripropone le medesime censure articolate nei motivi di appello che investono essenzialmente la ricostruzione del fatto, senza minare la coerenza logica della motivazione incentrata sulla riconosciuta falsità della denuncia e sul suo carattere strumentale rispetto all'intento di non pagare le spettanze retributive dovute ai due extracomunitari ingiustamente accusati del furto. Il ricorrente ripropone la propria lettura decontestualizzata della falsa denuncia di furto, che oltre a non essere coerente con le risultanze in atti si risolve nella prospettazione di una valutazione alternativa dei fatti che i giudici di merito hanno escluso con argomenti logici ineccepibili. 2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. Tenuto conto del tempo di commissione del reato (20 giugno 2011) e del periodo di sospensione pari a mesi otto e giorni ventiquattro, il termine di prescrizione di sette anni e mesi sei di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. era già decorso alla data della pronuncia della sentenza del grado di appello. L'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede, può essere comunque dedotta con il ricorso per cassazione, in quanto per effetto dell'ammissibilità dell'impugnazione competeva al Giudice dell'appello rilevarla anche d'ufficio, fermo restando l'obbligo di verificare la fondatezza delle richieste risarcitorie ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. Pertanto, essendo risultate manifestamente infondate le altre doglianze difensive influenti sulla responsabilità civile, l'annullamento della sentenza deve essere limitato ai soli effetti penali, con conferma delle statuizioni civili di condanna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Così deciso i