CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 47166/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdyit-crày_vist5~;" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 35 Ord. pen., avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cento ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa, in data 30/3/2021, presso l'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Parma; dichiarazione cui non ha fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Sotto altro aspetto, va evidenziato che dalla mancata presentazione dei motivi discende un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]