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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03291/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21100 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21100 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78P03 L219Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H13 B515P) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d ’ appello di L’Aquila n. 832/2021,pubblicata in data 31 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im- mobiliare promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riunita ad altra pro- cedura esecutiva precedentemente promossa sui medesimi beni immobili, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, in relazione ad alcuni dei lotti pignorati, ai sensi dell’art. 567 c.p.c..

Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c..

Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Teramo.

La Corte di Appello di L’Aquila ha conferm ato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di tremotivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- ratoinammissibile e/o comunque manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile, per difetto di specificità, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La ricorrente si duole della dichiarazione di estinzione del pro- cesso esecutivo, in relazione ad alcuni dei lotti pignorati, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., ma non richiama adeguatamente il contenuto degli atti necessari a fornire un quadro esaustivo della situazione processuale in cui è intervenuta tale dichiara- zione di estinzione.

Emergedal ricorso che la procedura esecutiva promossa dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro [OSCURATO:PERSONA] su quote di comproprietà di una serie di immobili era stata riunita ad altra procedura esecutiva, già pendente, avente ad oggetto (almeno in parte) i medesimi beni immobili, ma non è richia- mato il contenuto dei relativi atti di pignoramento (e degli eventuali atti di intervento), il che impedisce di verificare chi fosse il creditore procedente nella precedente procedura ese- Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 cutiva, se il debitore esecutato fosse il medesimo, ovvero ve ne fossero altri, se erano state pignorate solo le medesime quote di quegli immobili o se tali immobili erano stati pignorati per l’intero, né se vi fossero creditori intervenuti.

D’altra par- te, nemmeno viene chiarito se, con specifico riguardo agli immobili per cui è stata dichiarata l’estinzione del procedimen- to ai sensi dell’art. 567 c.p.c., vi fossero altre pretese esecuti- ve di diversi creditori e/o vi fossero altri debitori esecutati.

Neanche viene precisato, in realtà, chi sarebbero i compro- prietari degli immobili pignorati in quota in danno dello Zucca- rino e se gli stessi erano debitori esecutati nella precedente procedura esecutiva.

Le indicate lacune espositive impediscono alla Corte di avere piena contezza della situazione processuale in cui è stato adottato il provvedimento del giudice dell’esecuzione conte- stato e, quindi, di valutare adeguatamentetutti i presupposti alla base del reclamo nonché l’ammissibilità e la fondatezza delle censure svolte con il presente ricorso, anche sotto il pro- filo dell’integrità del contraddittorio (risultando essere stati parti del giudizio di merito, così come del presente giudizio di legittimità, esclusivamente la banca ricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA]) e dell’interesse ad agire.

Inoltre,nell’esposizione sommaria dei fatti (contenuta nel pa- ragrafo del ricorso intitolato «Fatto e svolgimento del proces- so»), la banca ricorrente fa presente di avere proposto recla- mo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha dichiarato l’estinzione della pro- cedura esecutiva (con riferimento al numero di ruolo di quella promossa nel 2015, alla quale sarebbe stata riunita quella promossa dalla ricorrente nel 2018) in relazione ad alcuni dei lotti oggetto di pignoramento, limitandosi poi a chiarire che il suo reclamo è stato rigettato dal tribunale in composizione collegiale e che la corte di appello ha confermato la decisione Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 di primo grado: non richiama però in alcun modo il contenuto del suo reclamo, quello della sentenza di primo grado, con l’esposizione delle ragioni del rigetto dello stesso, nonché il contenuto dell’atto di appello; ciò non consente di valutare adeguatamente le censure svolte nella presente sede di legit- timità in relazione alla decisione di secondo grado.

Talicensu- re finiscono per assumere, quindi, valenza di affermazioni astratte di diritto, senza il necessario collegamento con la vi- cenda concreta sottostante (sostanziale e, soprattutto, pro- cessuale).

Va precisato, che le indicate lacune di specificità della presen- te impugnazionenon possono ritenersi adeguatamente colma- te neanche a voler ritenere possibile integrare l’esposizione dei fatti sulla base del contenuto dei motivi di ricorso, in quan- to neanche da questi ultimi emergono le circostanze fin qui indicate,necessarie ai fini dell’esame del merito del ricorso in concreto.

2. Per completezza di argomentazione, si osserva comunque che, anche a prescindere dall’esame degli specifici e concreti aspetti della fattispecie sostanziale e processuale per cui è causa, non consentito in virtù del già segnalato difetto di spe- cificità del ricorso, le censure svolte con i singoli motivi dello stesso, anche ad esaminarle in linea astratta di puro diritto – indipendentemente, quindi, dalla poss ibilità di valutarle in re- lazione alla effettiva vicenda concreta – risultano manifesta- mente infondate:la decisione impugnata è infatti conforme, in diritto,ai precedenti di questa Corte, che la ricorrente non of- fre motivi idonei ad indurre a rimeditare. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazioneex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agli artt.567 c.p.c., art. 2648 c.c., art. 2650 c.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zioneex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agli artt. 3, secondo Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 comma, art. 24, primo comma, art. 47, secondo comma, art. 111, primo comma e art. 117, primo comma, della Costituzio- ne – quest’ultimo in relazione agli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratifica- ta e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952».

Con il terzo motivo si denu nzia « Violazione e falsa applicazio- neex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agli art. 567 c.p.c. , 623 c.p.c.e 499 c.p.c.».

I tre motivi del ricorso sono in realtà connessi, logicamente e giuridicamente. 2.2Secondo quanto è riferito nel ricorso, emersa la mancanza della trascrizione di un idoneo atto di acquisto dei beni pigno- rati in favore del debitore esecutato (che la ricorrente assume siano stati da quest’ultimoacquistati a titolo successorio, sen- za trascrizione dell’atto di accettazione dell’eredità),il giudice dell’esecuzione aveva assegnato ai creditori un termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., per ripristinare la continuità delle trascrizioni; che, in tale termine, la ricorrente, non avendo reperito un atto idoneo alla trascrizione,in surro- ga del debitore, del suo assunto acquisto ereditario, si era li- mitata ad instaurare un giudizio di cognizione per l’accertamento della sua qualità di erede; che era stata altresì rigettata la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, avanzata ai sensi dell’art. 624 bisc.p.c.; che, quindi, il giudice dell’esecuzione, preso atto del persistente difetto di trascrizio- ne di un idoneo atto di acquisto dei beni pignorati in favore del debitore esecutato, non sanato nel termine assegnato, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 567 c.p.c..

Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 2.3L’assunto in diritto della banca ricorrente è , nella sostan- za, che, mancando un atto trascrivibile attestante la pretesa accettazione dell’eredità da parte del debitore, in relazione ai beni pignorati, ed essendo quindi necessario un previo giudizio di accertamento della sua qualità di erede (affinché, a seguito del passaggio in giudicato della eventuale decisione favorevo- le, si potesse poi procedere alla trascrizione della relativa sen- tenza, in surroga del debitore stesso, quale atto di acquisto dei beni pignorati), il processo esecutivo avrebbe dovuto re- stare frattanto sospeso.

Tale assunto è certamente infondato. 2.4È opportuno premettere che non è svolta nel ricorso alcu- na specifica censura in ordine alla espressa qualificazione in termini di estinzione (tipica, ai sensi dell’art. 567 c.p.c.), da parte del giudice dell’esecuzione, del provvedimento di chiusu- ra del processo esecutivo, che è stato adottato in virtù del ri- levato persistente difetto di un idoneo titolo di acquisto dei beni pignorati trascritto in favore del debitore, difetto non sa- nato dal creditore procedente nel termine concesso dallo stes- so giudice dell’esecuzione (non, quindi, per il mancato deposi- to della certificazione integrativa delle risultanze dei registri immobiliari, dalla data di trascrizione del pignoramento a quella della successiva trascrizione dell’atto di acquisto in fa- vore del debitore, non essendo mai intervenuta tale trascri- zione).

Ciò non consente di affrontare, in questa sede, la questione dell’eventuale erronea individuazione del mezzo di impugna- zione del relativo provvedimento, benché debba più corretta- mente ritenersi, in diritto, che, in siffatta ipotesi il giudice dell’esecuzione, non riscontrando un difetto della documenta- zione ipotecaria e catastale specificamente indicata nell’art.567 c.p.c., ma un difetto di ulteriore documentazione che ne- cessariamente deve essere prodotta dal creditore ad integra- Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 zione della prima, onde consentire di pervenire legittimamente all’autorizzazione alla vendita dei beni pignorati, non debba pronunciare un vero e proprio provvedimento di estinzione (cd. tipica) ai sensi dell’art. 567 c.p.c., ma limitarsi a rigettare l’istanza di vendita e dichiarare improcedibile l’esecuzione, cioè emettere un provvedimento di mera chiusura anticipata del processo esecutivo, contestabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (secondo quanto già af- fermato da questa Corte con riguardo alle certificazioni delle risultanze dei registri immobiliari per il periodo anteriore al ventennio dal pignoramento e fino alla data del primo acquisto ultraventennale: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 15597 del 11/06/2019, Rv. 654474 – 01: « in tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di richiede- re, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignora- to è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al pe- riodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, alla cui mancata produzione, imputabile al soggetto ri- chiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo»). 2.5Tanto premesso, per quanto poi riguarda la correttezza, in diritto, della stessa decisione di chiusura anticipata del pro- cesso esecutivo, per l’impossibilità di disporre legittimamente la vendita dei beni pignorati in mancanza di un idoneo titolo di acquisto degli stessi trascritto in favore del debitore, qualora tale difetto non sia sanato quanto meno dopo il pignoramento, nel termine eventualmente all’uopo assegnato dal giudice dell’esecuzione e, comunque, al momento dell’autorizzazione della vendita, la decisione impugnata risulta conforme ai prin- cipi di diritto enunciati daquesta Corte, che il ricorso non offre Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 motivi idonei ad indurre a rivedere ed aiquali si intende dare piena continuità: secondo tali principi , qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di pro- venienza ereditaria e l’accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede-debitore esecutato, il creditore può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell’atto com- portante accettazione tacita dell’eredità, che risulti da senten- za, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od ac- certata giudizialmente, mentre, se l’atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l’acquisto della qualità di erede sia seguito “ex lege” agli effetti degli artt. 485 o 527 c.c., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014, Rv. 631303 – 01: è opportuno osservare che , nella fattispecie esaminata in tale arresto , risulta espressa- mente confermato da questa Corte – sia pure con correzione della motivazione sul punto relativo alla possibile trascrizione dell’atto di acquisto successivamente al pignoramento ma prima dell’autorizzazione alla vendita – il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale questi aveva dichiarat o l’improcedibilità e, quindi, la chiusura anticipata, di un proces- so esecutivo per espropriazione immobiliare cd. esattoriale promosso dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, proprio avendorilevato, come in effetti sostiene la ricorrente essersi verificato anche nel caso in esame nella presente sede, che mancava un atto di acquisto del bene pi- gnorato trascritto in favore del debitore esecutato, preteso acquirente per successione ereditaria, e che a tale lacuna non era possibile porre rimedio mediante la trascrizione di un atto di accettazione tacita, essendo quindi a tal fine necessario un preventivo accertamento giudiziale della sua qualità di erede, accertamento non ancora intervenuto al momento di autoriz- Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 zare lavendita, senza in alcun modo ipotizzare la possibilità di una sospensione della procedura esecutiva – peraltro non prevista da alcuna norma e certamente non compatibile con i tempi di durata ragionevole del processo esecutivo –in attesa del suddetto accertamento). 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21100 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21100 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78P03 L219Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H13 B515P) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d ’ appello di L’Aquila n. 832/2021,pubblicata in data 31 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im- mobiliare promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riunita ad altra pro- cedura esecutiva precedentemente promossa sui medesimi beni immobili, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, in relazione ad alcuni dei lotti pignorati, ai sensi dell’art. 567 c.p.c.. Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.. Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Teramo. La Corte di Appello di L’Aquila ha conferm ato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di tremotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- ratoinammissibile e/o comunque manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile, per difetto di specificità, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La ricorrente si duole della dichiarazione di estinzione del pro- cesso esecutivo, in relazione ad alcuni dei lotti pignorati, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., ma non richiama adeguatamente il contenuto degli atti necessari a fornire un quadro esaustivo della situazione processuale in cui è intervenuta tale dichiara- zione di estinzione. Emergedal ricorso che la procedura esecutiva promossa dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro [OSCURATO:PERSONA] su quote di comproprietà di una serie di immobili era stata riunita ad altra procedura esecutiva, già pendente, avente ad oggetto (almeno in parte) i medesimi beni immobili, ma non è richia- mato il contenuto dei relativi atti di pignoramento (e degli eventuali atti di intervento), il che impedisce di verificare chi fosse il creditore procedente nella precedente procedura ese- Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 cutiva, se il debitore esecutato fosse il medesimo, ovvero ve ne fossero altri, se erano state pignorate solo le medesime quote di quegli immobili o se tali immobili erano stati pignorati per l’intero, né se vi fossero creditori intervenuti. D’altra par- te, nemmeno viene chiarito se, con specifico riguardo agli immobili per cui è stata dichiarata l’estinzione del procedimen- to ai sensi dell’art. 567 c.p.c., vi fossero altre pretese esecuti- ve di diversi creditori e/o vi fossero altri debitori esecutati. Neanche viene precisato, in realtà, chi sarebbero i compro- prietari degli immobili pignorati in quota in danno dello Zucca- rino e se gli stessi erano debitori esecutati nella precedente procedura esecutiva. Le indicate lacune espositive impediscono alla Corte di avere piena contezza della situazione processuale in cui è stato adottato il provvedimento del giudice dell’esecuzione conte- stato e, quindi, di valutare adeguatamentetutti i presupposti alla base del reclamo nonché l’ammissibilità e la fondatezza delle censure svolte con il presente ricorso, anche sotto il pro- filo dell’integrità del contraddittorio (risultando essere stati parti del giudizio di merito, così come del presente giudizio di legittimità, esclusivamente la banca ricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA]) e dell’interesse ad agire. Inoltre,nell’esposizione sommaria dei fatti (contenuta nel pa- ragrafo del ricorso intitolato «Fatto e svolgimento del proces- so»), la banca ricorrente fa presente di avere proposto recla- mo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha dichiarato l’estinzione della pro- cedura esecutiva (con riferimento al numero di ruolo di quella promossa nel 2015, alla quale sarebbe stata riunita quella promossa dalla ricorrente nel 2018) in relazione ad alcuni dei lotti oggetto di pignoramento, limitandosi poi a chiarire che il suo reclamo è stato rigettato dal tribunale in composizione collegiale e che la corte di appello ha confermato la decisione Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 di primo grado: non richiama però in alcun modo il contenuto del suo reclamo, quello della sentenza di primo grado, con l’esposizione delle ragioni del rigetto dello stesso, nonché il contenuto dell’atto di appello; ciò non consente di valutare adeguatamente le censure svolte nella presente sede di legit- timità in relazione alla decisione di secondo grado. Talicensu- re finiscono per assumere, quindi, valenza di affermazioni astratte di diritto, senza il necessario collegamento con la vi- cenda concreta sottostante (sostanziale e, soprattutto, pro- cessuale). Va precisato, che le indicate lacune di specificità della presen- te impugnazionenon possono ritenersi adeguatamente colma- te neanche a voler ritenere possibile integrare l’esposizione dei fatti sulla base del contenuto dei motivi di ricorso, in quan- to neanche da questi ultimi emergono le circostanze fin qui indicate,necessarie ai fini dell’esame del merito del ricorso in concreto. 2. Per completezza di argomentazione, si osserva comunque che, anche a prescindere dall’esame degli specifici e concreti aspetti della fattispecie sostanziale e processuale per cui è causa, non consentito in virtù del già segnalato difetto di spe- cificità del ricorso, le censure svolte con i singoli motivi dello stesso, anche ad esaminarle in linea astratta di puro diritto – indipendentemente, quindi, dalla poss ibilità di valutarle in re- lazione alla effettiva vicenda concreta – risultano manifesta- mente infondate:la decisione impugnata è infatti conforme, in diritto,ai precedenti di questa Corte, che la ricorrente non of- fre motivi idonei ad indurre a rimeditare. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazioneex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agli artt.567 c.p.c., art. 2648 c.c., art. 2650 c.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zioneex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agli artt. 3, secondo Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 comma, art. 24, primo comma, art. 47, secondo comma, art. 111, primo comma e art. 117, primo comma, della Costituzio- ne – quest’ultimo in relazione agli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratifica- ta e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952». Con il terzo motivo si denu nzia « Violazione e falsa applicazio- neex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agli art. 567 c.p.c. , 623 c.p.c.e 499 c.p.c.». I tre motivi del ricorso sono in realtà connessi, logicamente e giuridicamente. 2.2Secondo quanto è riferito nel ricorso, emersa la mancanza della trascrizione di un idoneo atto di acquisto dei beni pigno- rati in favore del debitore esecutato (che la ricorrente assume siano stati da quest’ultimoacquistati a titolo successorio, sen- za trascrizione dell’atto di accettazione dell’eredità),il giudice dell’esecuzione aveva assegnato ai creditori un termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., per ripristinare la continuità delle trascrizioni; che, in tale termine, la ricorrente, non avendo reperito un atto idoneo alla trascrizione,in surro- ga del debitore, del suo assunto acquisto ereditario, si era li- mitata ad instaurare un giudizio di cognizione per l’accertamento della sua qualità di erede; che era stata altresì rigettata la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, avanzata ai sensi dell’art. 624 bisc.p.c.; che, quindi, il giudice dell’esecuzione, preso atto del persistente difetto di trascrizio- ne di un idoneo atto di acquisto dei beni pignorati in favore del debitore esecutato, non sanato nel termine assegnato, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 567 c.p.c.. Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 2.3L’assunto in diritto della banca ricorrente è , nella sostan- za, che, mancando un atto trascrivibile attestante la pretesa accettazione dell’eredità da parte del debitore, in relazione ai beni pignorati, ed essendo quindi necessario un previo giudizio di accertamento della sua qualità di erede (affinché, a seguito del passaggio in giudicato della eventuale decisione favorevo- le, si potesse poi procedere alla trascrizione della relativa sen- tenza, in surroga del debitore stesso, quale atto di acquisto dei beni pignorati), il processo esecutivo avrebbe dovuto re- stare frattanto sospeso. Tale assunto è certamente infondato. 2.4È opportuno premettere che non è svolta nel ricorso alcu- na specifica censura in ordine alla espressa qualificazione in termini di estinzione (tipica, ai sensi dell’art. 567 c.p.c.), da parte del giudice dell’esecuzione, del provvedimento di chiusu- ra del processo esecutivo, che è stato adottato in virtù del ri- levato persistente difetto di un idoneo titolo di acquisto dei beni pignorati trascritto in favore del debitore, difetto non sa- nato dal creditore procedente nel termine concesso dallo stes- so giudice dell’esecuzione (non, quindi, per il mancato deposi- to della certificazione integrativa delle risultanze dei registri immobiliari, dalla data di trascrizione del pignoramento a quella della successiva trascrizione dell’atto di acquisto in fa- vore del debitore, non essendo mai intervenuta tale trascri- zione). Ciò non consente di affrontare, in questa sede, la questione dell’eventuale erronea individuazione del mezzo di impugna- zione del relativo provvedimento, benché debba più corretta- mente ritenersi, in diritto, che, in siffatta ipotesi il giudice dell’esecuzione, non riscontrando un difetto della documenta- zione ipotecaria e catastale specificamente indicata nell’art.567 c.p.c., ma un difetto di ulteriore documentazione che ne- cessariamente deve essere prodotta dal creditore ad integra- Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 zione della prima, onde consentire di pervenire legittimamente all’autorizzazione alla vendita dei beni pignorati, non debba pronunciare un vero e proprio provvedimento di estinzione (cd. tipica) ai sensi dell’art. 567 c.p.c., ma limitarsi a rigettare l’istanza di vendita e dichiarare improcedibile l’esecuzione, cioè emettere un provvedimento di mera chiusura anticipata del processo esecutivo, contestabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (secondo quanto già af- fermato da questa Corte con riguardo alle certificazioni delle risultanze dei registri immobiliari per il periodo anteriore al ventennio dal pignoramento e fino alla data del primo acquisto ultraventennale: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 15597 del 11/06/2019, Rv. 654474 – 01: « in tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di richiede- re, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignora- to è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al pe- riodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, alla cui mancata produzione, imputabile al soggetto ri- chiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo»). 2.5Tanto premesso, per quanto poi riguarda la correttezza, in diritto, della stessa decisione di chiusura anticipata del pro- cesso esecutivo, per l’impossibilità di disporre legittimamente la vendita dei beni pignorati in mancanza di un idoneo titolo di acquisto degli stessi trascritto in favore del debitore, qualora tale difetto non sia sanato quanto meno dopo il pignoramento, nel termine eventualmente all’uopo assegnato dal giudice dell’esecuzione e, comunque, al momento dell’autorizzazione della vendita, la decisione impugnata risulta conforme ai prin- cipi di diritto enunciati daquesta Corte, che il ricorso non offre Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 motivi idonei ad indurre a rivedere ed aiquali si intende dare piena continuità: secondo tali principi , qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di pro- venienza ereditaria e l’accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede-debitore esecutato, il creditore può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell’atto com- portante accettazione tacita dell’eredità, che risulti da senten- za, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od ac- certata giudizialmente, mentre, se l’atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l’acquisto della qualità di erede sia seguito “ex lege” agli effetti degli artt. 485 o 527 c.c., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014, Rv. 631303 – 01: è opportuno osservare che , nella fattispecie esaminata in tale arresto , risulta espressa- mente confermato da questa Corte – sia pure con correzione della motivazione sul punto relativo alla possibile trascrizione dell’atto di acquisto successivamente al pignoramento ma prima dell’autorizzazione alla vendita – il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale questi aveva dichiarat o l’improcedibilità e, quindi, la chiusura anticipata, di un proces- so esecutivo per espropriazione immobiliare cd. esattoriale promosso dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, proprio avendorilevato, come in effetti sostiene la ricorrente essersi verificato anche nel caso in esame nella presente sede, che mancava un atto di acquisto del bene pi- gnorato trascritto in favore del debitore esecutato, preteso acquirente per successione ereditaria, e che a tale lacuna non era possibile porre rimedio mediante la trascrizione di un atto di accettazione tacita, essendo quindi a tal fine necessario un preventivo accertamento giudiziale della sua qualità di erede, accertamento non ancora intervenuto al momento di autoriz- Ric. n. 21100/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 zare lavendita, senza in alcun modo ipotizzare la possibilità di una sospensione della procedura esecutiva – peraltro non prevista da alcuna norma e certamente non compatibile con i tempi di durata ragionevole del processo esecutivo –in attesa del suddetto accertamento). 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 03291/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris