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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00217/2026

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nuto in fatto1.

Con ordinanza del 2 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocatol’affidamento in prova in casi particolari concesso al condannato XXXXXXXXXXXX conprecedente ordinanza dell’11 ottobre 2023, e gli ha concesso la detenzione domiciliare.Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’affidamento in prova, in quanto ha rilevato cheil condannato era stato segnalato per aver svolto l’attività di parcheggiatore abusivo, peraltroin modo molesto, nonché per aver frequentato un bar, tipologia di locale in cui, invece, nonavrebbe dovuto accedere.

Egli, inoltre, era risultato positivo a cannabinoidi ed alcool in untest effettuato dal Ser.D..

Ancora, il Tribunale ha rilevato che il condannato non stasvolgendo alcuna attività lavorativa regolare.

In definitiva, secondo il Tribunale, dovevaritenersi esistente una grave violazione che giustificava la revoca della misura condecorrenza ex nunc.Poiché la pena ancora da espirare è inferiore ai due anni, il Tribunale ha ritenuto, però,di concedere la detenzione domiciliare.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, perché l’ordinanza avrebbe travisato sia la segnalazione dei Carabinieri che larelazione dell’azienda sanitaria, ed avrebbe inammissibilmente imputato al ricorrente il fattoche egli non sia riuscito a trovare un lavoro regolare.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto1.

Il ricorso è infondato.Nell’unico motivo il ricorso deduce anzitutto che l’ordinanza ha travisato lasegnalazione dei Carabinieri perché non risulta che la segnalante che aveva lamentato lapresenza di un parcheggiatore abusivo molesto abbia mai riconosciuto il ricorrente comeautore di tale comportamento, né lo stesso era stato trovato dai Carabinieri mentre svolgevatale attività, al contrario i Carabinieri riferiscono soltanto di averlo trovato presso un bar neipressi del parcheggio.Il ricorso deduce, poi, in ordine alla violazione della prescrizione di non frequentare baro spacci di bevande alcooliche, che la ratio del divieto consiste nell’impedire al condannatodi assumere alcoolici, e che essa non era stata violata nel caso in esame, in cui il ricorrentenon stava consumando alcool, ma un innocuo caffè alle ore 14.00 del pomeriggio, come dadichiarazione resa da un testimone assunto ad indagini difensive, e che il bancone del bar,come da foto prodotta, si trova sulla pubblica via, talché neanche si può sostenere che ilricorrente sia entrato nel bar, perché il ricorrente si trovava all’esterno.Il ricorso deduce ancora che l’ordinanza avrebbe travisato anche la relazionedell’azienda sanitaria, da cui emerge che lo stesso non fa più uso di cocaina ed ha limitatosignificativamente l’uso di cannabis ed alcool, la dipendenza è una patologia e non si puòpretendere che si riesca ad eradicarla da un momento all’altro.Il ricorso deduce, infine, che la circostanza che il ricorrente non abbia un lavororegolare non può essergli imputata a titolo di colpa, a maggior ragione in una città con il 45%di inoccupati.Gli argomenti sono infondati.La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel provvedimentoimpugnato è l’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354 – richiamato, come tuttol’ordinamento penitenziario, dall’art. 94, comma 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - che disponeche “l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge oalle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”.I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dalcondannato, e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova.La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzionedell’affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazionidella legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quantospetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, inconcreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova).Il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicitàed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento delsoggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale disorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazionelogica, adeguata e non viziata).Nel caso in esame, il Tribunale ha giustificato il giudizio di fallimento dell’espiazione inmisura alternativa e la revoca della stessa con plurime violazioni imputate al condannato (ilfallimento del drug test; la segnalazione per un comportamento molesto; la violazione dellaprescrizione di non frequentare bar) ed ha evidenziato anche che lo stesso non si mantienecon un lavoro regolare.Non c’è nulla di manifestamente illogico in una motivazione di questo tipo, che ha trattoda dati oggettivi, che sono considerati già nella norma attributiva del potere dell’art. 94,comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990, che prevede che “se il tribunale di sorveglianza disponel'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano lemodalità di esecuzione del programma.

Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme dicontrollo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente oprosegua il programma di recupero”, l’incompatibilità delle violazioni con la prosecuzione delprogetto di affidamento.Come evidenziato sopra, il ricorso deduce che l’ordinanza avrebbe travisato la vicendadella segnalazione per lo svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo, ma, in realtà,l’ordinanza ha dato una lettura non manifestamente illogica di quanto riferito dai Carabinierie della condotta tenuta dal ricorrente, che con un unico comportamento ha violato sia laprescrizione del divieto di frequentare bar ed altri spacci di sostanze alcooliche sia il divietodi accesso ad aree urbane di cui era gravato in via amministrativa (dalla lettura degli allegatial ricorso, ed, in particolare, della relazione dell’ U.e.p.e., si comprende che il divieto gli erastato comminato proprio perché sorpreso a svolgere in altra occasione l’attività diparcheggiatore abusivo), oltre che essere stato segnalato per il rinnovato eserciziodell’attività di parcheggiatore abusivo.La deduzione che egli non avrebbe violato il divieto di frequentare bar ed altri spacci disostanze alcooliche perché avrebbe preso soltanto un caffè è manifestamente infondata, inquanto il divieto prescritto dal Tribunale non riguarda il contenuto della consumazione; ladeduzione che egli non avrebbe violato il divieto di frequentare bar ed altri spacci disostanze alcooliche perché il bancone del bar si trovava sulla pubblica via è, a sua volta,manifestamente infondata, in quanto del tutto inconferente, atteso che la prescrizioneimposta non è il divieto di ingresso fisico all’interno del locale.La deduzione che il condannato avrebbe limitato significativamente l’uso di cannabis edalcool ed avrebbe smesso di usare cocaina - oltre a non essere sorretta dai documentiallegati al ricorso ai fini dell’autosufficienza, perché dalla relazione dell’A.S.L.

Catania del 16aprile 2025 emerge una “frequente positività” al metabolita dell’alcool ed ai cannabinoidi, chenon permette di sostenere l’affermazione del ricorso secondo cui che egli avrebbe limitatosignificativamente l’uso di alcool, che è da ritenere, pertanto, puramente assertiva - finisceper impingere nel giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza sulla incompatibilità ditale comportamento con la prosecuzione del progetto di affidamento.La deduzione del ricorso, secondo cui non potrebbe essere imputato al condannato dinon essere riuscito a trovare un lavoro regolare, è, da ultimo, inammissibile, in quantoinconferente con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che non ha contestato alricorrente di non aver trovato un lavoro, ma, rilevando che il ricorrente non ha un lavorolecito, ne ha tratto elementi per ritenere che lo stesso durante la misura alternativa si stiamantenendo con lavori illeciti, circostanza che, peraltro, emerge anche dalla relazionedell’U.e.p.e., allegata al ricorso, da cui risulta che lo stesso avrebbe riferito di staresvolgendo all’occorrenza lavori saltuari nell’edilizia o quale ambulante di frutta.In definitiva, il ricorso è infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nuto in fatto1. Con ordinanza del 2 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocatol’affidamento in prova in casi particolari concesso al condannato XXXXXXXXXXXX conprecedente ordinanza dell’11 ottobre 2023, e gli ha concesso la detenzione domiciliare.Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’affidamento in prova, in quanto ha rilevato cheil condannato era stato segnalato per aver svolto l’attività di parcheggiatore abusivo, peraltroin modo molesto, nonché per aver frequentato un bar, tipologia di locale in cui, invece, nonavrebbe dovuto accedere. Egli, inoltre, era risultato positivo a cannabinoidi ed alcool in untest effettuato dal Ser.D.. Ancora, il Tribunale ha rilevato che il condannato non stasvolgendo alcuna attività lavorativa regolare. In definitiva, secondo il Tribunale, dovevaritenersi esistente una grave violazione che giustificava la revoca della misura condecorrenza ex nunc.Poiché la pena ancora da espirare è inferiore ai due anni, il Tribunale ha ritenuto, però,di concedere la detenzione domiciliare.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, perché l’ordinanza avrebbe travisato sia la segnalazione dei Carabinieri che larelazione dell’azienda sanitaria, ed avrebbe inammissibilmente imputato al ricorrente il fattoche egli non sia riuscito a trovare un lavoro regolare.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto1. Il ricorso è infondato.Nell’unico motivo il ricorso deduce anzitutto che l’ordinanza ha travisato lasegnalazione dei Carabinieri perché non risulta che la segnalante che aveva lamentato lapresenza di un parcheggiatore abusivo molesto abbia mai riconosciuto il ricorrente comeautore di tale comportamento, né lo stesso era stato trovato dai Carabinieri mentre svolgevatale attività, al contrario i Carabinieri riferiscono soltanto di averlo trovato presso un bar neipressi del parcheggio.Il ricorso deduce, poi, in ordine alla violazione della prescrizione di non frequentare baro spacci di bevande alcooliche, che la ratio del divieto consiste nell’impedire al condannatodi assumere alcoolici, e che essa non era stata violata nel caso in esame, in cui il ricorrentenon stava consumando alcool, ma un innocuo caffè alle ore 14.00 del pomeriggio, come dadichiarazione resa da un testimone assunto ad indagini difensive, e che il bancone del bar,come da foto prodotta, si trova sulla pubblica via, talché neanche si può sostenere che ilricorrente sia entrato nel bar, perché il ricorrente si trovava all’esterno.Il ricorso deduce ancora che l’ordinanza avrebbe travisato anche la relazionedell’azienda sanitaria, da cui emerge che lo stesso non fa più uso di cocaina ed ha limitatosignificativamente l’uso di cannabis ed alcool, la dipendenza è una patologia e non si puòpretendere che si riesca ad eradicarla da un momento all’altro.Il ricorso deduce, infine, che la circostanza che il ricorrente non abbia un lavororegolare non può essergli imputata a titolo di colpa, a maggior ragione in una città con il 45%di inoccupati.Gli argomenti sono infondati.La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel provvedimentoimpugnato è l’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354 – richiamato, come tuttol’ordinamento penitenziario, dall’art. 94, comma 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - che disponeche “l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge oalle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”.I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dalcondannato, e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova.La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzionedell’affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazionidella legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quantospetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, inconcreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova).Il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicitàed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento delsoggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale disorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazionelogica, adeguata e non viziata).Nel caso in esame, il Tribunale ha giustificato il giudizio di fallimento dell’espiazione inmisura alternativa e la revoca della stessa con plurime violazioni imputate al condannato (ilfallimento del drug test; la segnalazione per un comportamento molesto; la violazione dellaprescrizione di non frequentare bar) ed ha evidenziato anche che lo stesso non si mantienecon un lavoro regolare.Non c’è nulla di manifestamente illogico in una motivazione di questo tipo, che ha trattoda dati oggettivi, che sono considerati già nella norma attributiva del potere dell’art. 94,comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990, che prevede che “se il tribunale di sorveglianza disponel'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano lemodalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme dicontrollo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente oprosegua il programma di recupero”, l’incompatibilità delle violazioni con la prosecuzione delprogetto di affidamento.Come evidenziato sopra, il ricorso deduce che l’ordinanza avrebbe travisato la vicendadella segnalazione per lo svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo, ma, in realtà,l’ordinanza ha dato una lettura non manifestamente illogica di quanto riferito dai Carabinierie della condotta tenuta dal ricorrente, che con un unico comportamento ha violato sia laprescrizione del divieto di frequentare bar ed altri spacci di sostanze alcooliche sia il divietodi accesso ad aree urbane di cui era gravato in via amministrativa (dalla lettura degli allegatial ricorso, ed, in particolare, della relazione dell’ U.e.p.e., si comprende che il divieto gli erastato comminato proprio perché sorpreso a svolgere in altra occasione l’attività diparcheggiatore abusivo), oltre che essere stato segnalato per il rinnovato eserciziodell’attività di parcheggiatore abusivo.La deduzione che egli non avrebbe violato il divieto di frequentare bar ed altri spacci disostanze alcooliche perché avrebbe preso soltanto un caffè è manifestamente infondata, inquanto il divieto prescritto dal Tribunale non riguarda il contenuto della consumazione; ladeduzione che egli non avrebbe violato il divieto di frequentare bar ed altri spacci disostanze alcooliche perché il bancone del bar si trovava sulla pubblica via è, a sua volta,manifestamente infondata, in quanto del tutto inconferente, atteso che la prescrizioneimposta non è il divieto di ingresso fisico all’interno del locale.La deduzione che il condannato avrebbe limitato significativamente l’uso di cannabis edalcool ed avrebbe smesso di usare cocaina - oltre a non essere sorretta dai documentiallegati al ricorso ai fini dell’autosufficienza, perché dalla relazione dell’A.S.L. Catania del 16aprile 2025 emerge una “frequente positività” al metabolita dell’alcool ed ai cannabinoidi, chenon permette di sostenere l’affermazione del ricorso secondo cui che egli avrebbe limitatosignificativamente l’uso di alcool, che è da ritenere, pertanto, puramente assertiva - finisceper impingere nel giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza sulla incompatibilità ditale comportamento con la prosecuzione del progetto di affidamento.La deduzione del ricorso, secondo cui non potrebbe essere imputato al condannato dinon essere riuscito a trovare un lavoro regolare, è, da ultimo, inammissibile, in quantoinconferente con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che non ha contestato alricorrente di non aver trovato un lavoro, ma, rilevando che il ricorrente non ha un lavorolecito, ne ha tratto elementi per ritenere che lo stesso durante la misura alternativa si stiamantenendo con lavori illeciti, circostanza che, peraltro, emerge anche dalla relazionedell’U.e.p.e., allegata al ricorso, da cui risulta che lo stesso avrebbe riferito di staresvolgendo all’occorrenza lavori saltuari nell’edilizia o quale ambulante di frutta.In definitiva, il ricorso è infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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